Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22112/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale èrappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso, giusta procurain calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente -Numero registro generale 29456/2022Numero sezionale 2605/2025Numero di raccolta generale 22112/2026Data pubblicazione 27/06/2026avverso la sentenza n. 54/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE, SEZ.[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/10/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti.1.

Con sentenza n. 950/2020, il Tribunale di Taranto accolsel’opposizione del Comune di Locorotondo avverso il decreto ingiuntivon. 2914/2017, chiesto e ottenuto, nei suoi confronti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Saracino, per la somma di euro 213.801,12 (al lordo dell’iva e dellaritenuta di acconto da versare all’Erario), oltre interessi e spese, a titolodi compensi per l’attività professionale svolta in sua rappresentanza edifesa nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dinnanzi al T.A.R.Puglia-Bari, definito con sentenza n. 1483/2016.[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il risarcimento dei danniasseritamente subiti a causa del diniego, da parte dell’ente locale, delpermesso di costruire funzionale all’ampliamento dello stabilimentoaziendale, diniego annullato dallo stesso TAR Puglia con la sentenza n.1524/2008; il risarcimento, chiesto per euro 21.902.473,86, era statoinvece liquidato in euro in 11.000,00.In riferimento all’importo così ridimensionato, il Tribunale diTaranto liquidò, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro in4.720,00 euro, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge e,detratto l’acconto (al netto di spese forfettarie e accessori) di euro1.324,21, condannò il Comune opponente alla minor somma di euro3.395,79.2.

Con sentenza n. 154/2022, la Corte d’appello di Lecce, sededi Taranto, in parziale accoglimento dell’appello dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], hariconosciuto sull’intero importo liquidato gli interessi legali di mora alRic. 2022 n. 29456 sez.

S2 - ud. 30-10-2025 -2-Numero registro generale 29456/2022Numero sezionale 2605/2025Numero di raccolta generale 22112/2026Data pubblicazione 27/06/2026tasso di cui agli artt.2 lett. e) e 5 D.Lg. 9.10.2002 n.231 con decorrenzadal 6/3/2017.Per quel che qui rileva, la Corte d’appello ha confermato lacorretta applicazione, da parte del Tribunale, dell’art. 5 comma 2 deld.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.55, secondo cui nella liquidazione dei compensidell’avvocato a carico del cliente si ha riguardo sì al valorecorrispondente all’entità della domanda, ma si ha riguardo altresì alvalore effettivo della controversia quando risulta «manifestamentediverso» da quello presunto; il criterio di determinazione del valoredella causa è dunque costituito in generale dall’entità della domanda,ma la norma regolamentare impone di considerare, non in viasubordinata, il valore reale della causa quando quest’ultimo risulti inmodo evidente (manifesto) diverso da quello presunto in base alladomanda; ha aggiunto che tale conclusione non è smentita dalladelibera della Giunta municipale del Comune di Locorotondo diconferimento dell’incarico perché, al contrario di quanto dedotto dalloappellante, la Giunta municipale si era limitata a prendere atto che laCantine [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto, a titolo di risarcimento, 22.000.000di euro circa, senza prendere posizione alcuna sul valore effettivo dellacausa a cui commisurare poi i compensi.4.

Avverso questa sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidandolo a due motivi a cui il Comune diLocorotondo ha resistito con controricorso.In data 24/10/2024, il Consigliere delegato ha proposto ladefinizione accelerata del ricorso per sua manifesta infondatezza.In data 3/12/24, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di decisione.La trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglio,non risultando che il ricorso involga questioni di valore nomofilattico.Entrambe le parti hanno depositato memorie.Ric. 2022 n. 29456 sez.

S2 - ud. 30-10-2025 -3-Numero registro generale 29456/2022Numero sezionale 2605/2025Numero di raccolta generale 22112/2026Data pubblicazione 27/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2233 cod. civ., 10 cod. proc.civ. e 13, comma 9 della legge professionale, per non avere la Corteconsiderato che il valore della causa era stato dichiaratodall’amministrazione comunale nella delibera di incarico ed egli avevaaccettato l’incarico alle condizioni pattuite; secondo il combinatodisposto degli art. 2233 cod. civ. e 10 cod. proc. civ., il criterioprincipale per determinare il compenso sarebbe la pattuizioneintervenuta tra le parti, sicché, considerato che il valore della causa sidetermina avendo riguardo alla domanda, la Corte territoriale avrebbedovuto considerare la delibera di conferimento incarico quale propostadi contratto, contenente al proprio interno sia la determinazione delvalore della domanda, che diventava determinazione del valore dellacausa, sia il rinvio ai parametri di riferimento nell’indicazione massimaivi prevista.1.1.

Il motivo è inammissibile per sua formulazione. [OSCURATO:PERSONA] ha riscontrato che, nella delibera di incarico, la Giunta si eralimitata a prendere atto, al contrario di quanto dedotto dalloappellante, «che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva ivi chiesto a titolo dirisarcimento 22.000.000 di euro circa, senza prendere posizione alcunasul valore effettivo della causa a cui commisurare poi i compensi».In tal senso, allora, nessuna violazione dell’art. 2233 cod. civ.ricorre nella sentenza impugnata, perché la Corte d’appello ha esclusopossa ravvisarsi la sussistenza, nella delibera, di un accordo sulcompenso vincolante per le parti e questa interpretazione non è stataidoneamente censurata: non sono stati, infatti, riportati né il testo deldocumento, né quali norme di interpretazione risultino violate.Ric. 2022 n. 29456 sez.

S2 - ud. 30-10-2025 -4-Numero registro generale 29456/2022Numero sezionale 2605/2025Numero di raccolta generale 22112/2026Data pubblicazione 27/06/2026Invero, l'interpretazione del contenuto della delibera,risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., è riservata algiudice di merito e soggiace alle regole dettate per l'interpretazione deicontratti, (cfr. Cass., Sez.

U, 25.07.2019, n. 20181): ogni sua critica,pertanto, avrebbe dovuto essere devoluta a questa Corte con laspecificazione delle regole ermeneutiche ritenute violate, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.

L.04.04.2022, n. 10745).Il risultato interpretativo raggiunto dal giudice, infatti, non puòessere censurato soltanto contrapponendo una lettura della volontàespressa diversa da quella ricostruita nella sentenza impugnata: ilsindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo insé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice dimerito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali diermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, conconseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione dellavolontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in unadiversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.(Sez. 3, n. 2465 del 10/02/2015; Sez. 3, n. 10891 del 26/05/2016).2.

Con il secondo motivo, pure articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato laviolazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.m.n.55/2014, per non avere la Corte d’appello considerato il compensocome determinato in domanda, sebbene il ridimensionamento dellapretesa fosse stata conseguenza soltanto del difetto di provariscontrato in conseguenza dell’attività di difesa da lui espletata.2.1.

Il motivo è fondato.

La Corte d’appello, rigettando il motivodi impugnazione con cui era stata censurata la violazione dell’art. 5d.m. 55/2014 nella liquidazione del suo compenso, ha sottolineato cheRic. 2022 n. 29456 sez.

S2 - ud. 30-10-2025 -5-Numero registro generale 29456/2022Numero sezionale 2605/2025Numero di raccolta generale 22112/2026Data pubblicazione 27/06/2026l’art. 5 prevede si abbia riguardo al valore effettivo della controversiae, dunque, al decisum, quando risulti manifestamente diverso dalpetitum; ha ritenuto che, nella specie, la mancanza di prova del lucrocessante – che costituiva la parte preponderante della pretesarisarcitoria – consentisse di ritenere esorbitante la pretesa comeformulata in domanda e, perciò, di ridimensionare il valore da tenere aparametro per individuare i parametri di liquidazione.Così decidendo, tuttavia, la Corte d’appello – e il Tribunale prima– non hanno correttamente applicato l’art. 5 del d.m. 55/2014.L'art. 5, comma 2, prima parte, del d.m. n. 55 del 2014 prevede,infatti, che, nella liquidazione dei compensi a carico del cliente, si abbiariguardo al valore corrispondente all'entità della domanda.Sul punto, allora, è stato rimarcato da questa Corte la differenzadella regola prevista al primo comma dell’art.5 per la liquidazione deicompensi a carico del soccombente, per cui si ha riguardo, nei giudizidi pagamento di somme di denaro, alla somma attribuita alla partevincitrice invece che a quella domandata.È certamente vero che il principio fissato dal secondo comma nonesclude che, come previsto nella sua seconda parte, oltre che nellaprima parte del successivo comma 3, che il giudice debba comunqueverificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispettoal valore effettivo della controversia, ma è vero altresì che in questaverifica egli deve tenere a riferimento anche l'entità economicadell'interesse sostanziale perseguito dal cliente.La valutazione di questa entità economica, allora, non può esseretrascurata e deve essere effettuata in corrispondenza con laponderazione, anche quando vi sia stato un incisivo ridimensionamentodella pretesa, dell'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare,Ric. 2022 n. 29456 sez.

S2 - ud. 30-10-2025 -6-Numero registro generale 29456/2022Numero sezionale 2605/2025Numero di raccolta generale 22112/2026Data pubblicazione 27/06/2026tenuto conto delle peculiarità del caso specifico (Cass. Sez. 2, n. 18507del 12/07/2018 Sez. 6 - 2, n. 18942 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non mass.).3.

Il ricorso è perciò accolto limitatamente al secondo motivo,rigettato il primo e la sentenza impugnata deve essere cassata, conrinvio alla Corte d’appello di Lecce, sez. di Taranto, in diversacomposizione, perché provveda alla liquidazione dei compensi spettantiall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dei principi suesposti.Decidendo in rinvio, la Corte statuirà anche sulle spese dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, sez. diTaranto, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile, in data 30 ottobre 2025.Il PresidenteGiuseppe TedescoRic. 2022 n. 29456 sez.

S2 - ud. 30-10-2025 -7-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale èrappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso, giusta procurain calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente -Numero registro generale 29456/2022Numero sezionale 2605/2025Numero di raccolta generale 22112/2026Data pubblicazione 27/06/2026avverso la sentenza n. 54/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE, SEZ.[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/10/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti.1. Con sentenza n. 950/2020, il Tribunale di Taranto accolsel’opposizione del Comune di Locorotondo avverso il decreto ingiuntivon. 2914/2017, chiesto e ottenuto, nei suoi confronti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Saracino, per la somma di euro 213.801,12 (al lordo dell’iva e dellaritenuta di acconto da versare all’Erario), oltre interessi e spese, a titolodi compensi per l’attività professionale svolta in sua rappresentanza edifesa nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dinnanzi al T.A.R.Puglia-Bari, definito con sentenza n. 1483/2016.[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il risarcimento dei danniasseritamente subiti a causa del diniego, da parte dell’ente locale, delpermesso di costruire funzionale all’ampliamento dello stabilimentoaziendale, diniego annullato dallo stesso TAR Puglia con la sentenza n.1524/2008; il risarcimento, chiesto per euro 21.902.473,86, era statoinvece liquidato in euro in 11.000,00.In riferimento all’importo così ridimensionato, il Tribunale diTaranto liquidò, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro in4.720,00 euro, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge e,detratto l’acconto (al netto di spese forfettarie e accessori) di euro1.324,21, condannò il Comune opponente alla minor somma di euro3.395,79.2. Con sentenza n. 154/2022, la Corte d’appello di Lecce, sededi Taranto, in parziale accoglimento dell’appello dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], hariconosciuto sull’intero importo liquidato gli interessi legali di mora alRic. 2022 n. 29456 sez. S2 - ud. 30-10-2025 -2-Numero registro generale 29456/2022Numero sezionale 2605/2025Numero di raccolta generale 22112/2026Data pubblicazione 27/06/2026tasso di cui agli artt.2 lett. e) e 5 D.Lg. 9.10.2002 n.231 con decorrenzadal 6/3/2017.Per quel che qui rileva, la Corte d’appello ha confermato lacorretta applicazione, da parte del Tribunale, dell’art. 5 comma 2 deld.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.55, secondo cui nella liquidazione dei compensidell’avvocato a carico del cliente si ha riguardo sì al valorecorrispondente all’entità della domanda, ma si ha riguardo altresì alvalore effettivo della controversia quando risulta «manifestamentediverso» da quello presunto; il criterio di determinazione del valoredella causa è dunque costituito in generale dall’entità della domanda,ma la norma regolamentare impone di considerare, non in viasubordinata, il valore reale della causa quando quest’ultimo risulti inmodo evidente (manifesto) diverso da quello presunto in base alladomanda; ha aggiunto che tale conclusione non è smentita dalladelibera della Giunta municipale del Comune di Locorotondo diconferimento dell’incarico perché, al contrario di quanto dedotto dalloappellante, la Giunta municipale si era limitata a prendere atto che laCantine [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto, a titolo di risarcimento, 22.000.000di euro circa, senza prendere posizione alcuna sul valore effettivo dellacausa a cui commisurare poi i compensi.4. Avverso questa sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidandolo a due motivi a cui il Comune diLocorotondo ha resistito con controricorso.In data 24/10/2024, il Consigliere delegato ha proposto ladefinizione accelerata del ricorso per sua manifesta infondatezza.In data 3/12/24, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di decisione.La trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglio,non risultando che il ricorso involga questioni di valore nomofilattico.Entrambe le parti hanno depositato memorie.Ric. 2022 n. 29456 sez. S2 - ud. 30-10-2025 -3-Numero registro generale 29456/2022Numero sezionale 2605/2025Numero di raccolta generale 22112/2026Data pubblicazione 27/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2233 cod. civ., 10 cod. proc.civ. e 13, comma 9 della legge professionale, per non avere la Corteconsiderato che il valore della causa era stato dichiaratodall’amministrazione comunale nella delibera di incarico ed egli avevaaccettato l’incarico alle condizioni pattuite; secondo il combinatodisposto degli art. 2233 cod. civ. e 10 cod. proc. civ., il criterioprincipale per determinare il compenso sarebbe la pattuizioneintervenuta tra le parti, sicché, considerato che il valore della causa sidetermina avendo riguardo alla domanda, la Corte territoriale avrebbedovuto considerare la delibera di conferimento incarico quale propostadi contratto, contenente al proprio interno sia la determinazione delvalore della domanda, che diventava determinazione del valore dellacausa, sia il rinvio ai parametri di riferimento nell’indicazione massimaivi prevista.1.1. Il motivo è inammissibile per sua formulazione. [OSCURATO:PERSONA] ha riscontrato che, nella delibera di incarico, la Giunta si eralimitata a prendere atto, al contrario di quanto dedotto dalloappellante, «che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva ivi chiesto a titolo dirisarcimento 22.000.000 di euro circa, senza prendere posizione alcunasul valore effettivo della causa a cui commisurare poi i compensi».In tal senso, allora, nessuna violazione dell’art. 2233 cod. civ.ricorre nella sentenza impugnata, perché la Corte d’appello ha esclusopossa ravvisarsi la sussistenza, nella delibera, di un accordo sulcompenso vincolante per le parti e questa interpretazione non è stataidoneamente censurata: non sono stati, infatti, riportati né il testo deldocumento, né quali norme di interpretazione risultino violate.Ric. 2022 n. 29456 sez. S2 - ud. 30-10-2025 -4-Numero registro generale 29456/2022Numero sezionale 2605/2025Numero di raccolta generale 22112/2026Data pubblicazione 27/06/2026Invero, l'interpretazione del contenuto della delibera,risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., è riservata algiudice di merito e soggiace alle regole dettate per l'interpretazione deicontratti, (cfr. Cass., Sez. U, 25.07.2019, n. 20181): ogni sua critica,pertanto, avrebbe dovuto essere devoluta a questa Corte con laspecificazione delle regole ermeneutiche ritenute violate, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. L.04.04.2022, n. 10745).Il risultato interpretativo raggiunto dal giudice, infatti, non puòessere censurato soltanto contrapponendo una lettura della volontàespressa diversa da quella ricostruita nella sentenza impugnata: ilsindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo insé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice dimerito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali diermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, conconseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione dellavolontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in unadiversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.(Sez. 3, n. 2465 del 10/02/2015; Sez. 3, n. 10891 del 26/05/2016).2. Con il secondo motivo, pure articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato laviolazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.m.n.55/2014, per non avere la Corte d’appello considerato il compensocome determinato in domanda, sebbene il ridimensionamento dellapretesa fosse stata conseguenza soltanto del difetto di provariscontrato in conseguenza dell’attività di difesa da lui espletata.2.1. Il motivo è fondato. La Corte d’appello, rigettando il motivodi impugnazione con cui era stata censurata la violazione dell’art. 5d.m. 55/2014 nella liquidazione del suo compenso, ha sottolineato cheRic. 2022 n. 29456 sez. S2 - ud. 30-10-2025 -5-Numero registro generale 29456/2022Numero sezionale 2605/2025Numero di raccolta generale 22112/2026Data pubblicazione 27/06/2026l’art. 5 prevede si abbia riguardo al valore effettivo della controversiae, dunque, al decisum, quando risulti manifestamente diverso dalpetitum; ha ritenuto che, nella specie, la mancanza di prova del lucrocessante – che costituiva la parte preponderante della pretesarisarcitoria – consentisse di ritenere esorbitante la pretesa comeformulata in domanda e, perciò, di ridimensionare il valore da tenere aparametro per individuare i parametri di liquidazione.Così decidendo, tuttavia, la Corte d’appello – e il Tribunale prima– non hanno correttamente applicato l’art. 5 del d.m. 55/2014.L'art. 5, comma 2, prima parte, del d.m. n. 55 del 2014 prevede,infatti, che, nella liquidazione dei compensi a carico del cliente, si abbiariguardo al valore corrispondente all'entità della domanda.Sul punto, allora, è stato rimarcato da questa Corte la differenzadella regola prevista al primo comma dell’art.5 per la liquidazione deicompensi a carico del soccombente, per cui si ha riguardo, nei giudizidi pagamento di somme di denaro, alla somma attribuita alla partevincitrice invece che a quella domandata.È certamente vero che il principio fissato dal secondo comma nonesclude che, come previsto nella sua seconda parte, oltre che nellaprima parte del successivo comma 3, che il giudice debba comunqueverificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispettoal valore effettivo della controversia, ma è vero altresì che in questaverifica egli deve tenere a riferimento anche l'entità economicadell'interesse sostanziale perseguito dal cliente.La valutazione di questa entità economica, allora, non può esseretrascurata e deve essere effettuata in corrispondenza con laponderazione, anche quando vi sia stato un incisivo ridimensionamentodella pretesa, dell'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare,Ric. 2022 n. 29456 sez. S2 - ud. 30-10-2025 -6-Numero registro generale 29456/2022Numero sezionale 2605/2025Numero di raccolta generale 22112/2026Data pubblicazione 27/06/2026tenuto conto delle peculiarità del caso specifico (Cass. Sez. 2, n. 18507del 12/07/2018 Sez. 6 - 2, n. 18942 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non mass.).3. Il ricorso è perciò accolto limitatamente al secondo motivo,rigettato il primo e la sentenza impugnata deve essere cassata, conrinvio alla Corte d’appello di Lecce, sez. di Taranto, in diversacomposizione, perché provveda alla liquidazione dei compensi spettantiall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dei principi suesposti.Decidendo in rinvio, la Corte statuirà anche sulle spese dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, sez. diTaranto, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile, in data 30 ottobre 2025.Il PresidenteGiuseppe TedescoRic. 2022 n. 29456 sez. S2 - ud. 30-10-2025 -7-
Decreto Cassazione n. 22112/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris