CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2023
Cassazione n. 22407/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19829-2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale curatore p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché di autorizzazione del G.D. del 30.5.2023, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elett.te dom.ta ([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 741/7/2014della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2002, conseguenti ritenuta partecipazione della contribuente ad operazioni inesistenti; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Genova che, con sentenza n. 6/20/11, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 741, depositata il 12/06/2014 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come spettando anzitutto all’Ufficio dimostrare l’inesistenza delle operazioni cui le fatture si riferiscono e, quindi, solo raggiunta tale prova, gravando sul contribuente dimostrare il contrario, “la documentazione fornita dall’Ufficio non soddisfa i requisiti sopracitati, non essendo in grado di fornire elementi gravi, precisi e concordanti circa una partecipazione del contribuente alle operazioni di falsa fatturazione” (cfr. sentenza impugnata, motivazione, ult. p., penultimo cpv.); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .cui, nelle more del giudizio di legittimità, è subentrato il [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .,ex art. 43 della l. fall.; Rilevata, in via del tutto preliminare, l’inammissibilità, per tardività, della memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. del FALLIMENTO controricorrente, siccome depositata telematicamente il 16.6.2023 e, dunque, allorché il termine all’uopo concesso alle parti dalla richiamata previsione del codice di rito era già elasso; che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “violazione degli artt. 132, co. 1, n4. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36, co. 2, n. 4 e 61 del D.Lgs. nr. 546/1992” (cfr. ricorso, p. 13), per avere la C.T.R. reso una motivazione meramente apparente in ordine alle ragioni che hanno portato i giudici di appello a ritenere non provata, da parte dell’Ufficio, la consapevolezza della contribuente di partecipare ad operazioni soggettivamente inesistenti; che il motivo è fondato; che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120- 01; Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01); che, in particolare: a) ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061-01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); b) sotto altro profilo, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, 14.2.2020, n. 3819, Rv. 656925-02); che, alla luce dei principi che precedono, il denunziato vizio deve ritenersi sussistente giacché, noto essendo che, in tema di detrazione dell'I.V.A., in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente (Cass., Sez. 5, 9.8.2022, n. 24471, Rv. 665800-02), la decisione impugnata – che sovrappone, peraltro, riferimenti alla tematica delle operazioni soggettivamente inesistenti quella, affatto diversa, delle operazioni oggettivamente inesistenti –si è limitata ad affermare che “la documentazione fornita dall’Ufficio [peraltro solo in tali generici termini richiamata] non soddisfa i requisiti sopracitati, non essendo in grado di fornire elementi gravi, precisi e concordanti circa una partecipazione del contribuente alle operazioni di falsa fatturazione”, senza altro chiarire: essa non indica, dunque, quali sono gli elementi addotti dall’Ufficio a supporto (1) della natura soggettivamente inesistente delle operazioni sottese all’atto impositivo impugnato e (2) della consapevolezza, da parte della contribuente in bonis, di partecipare ad operazioni di tal fatta e tuttavia ritenuti, gli uni e gli altri, “non in grado” di assolvere all’onere probatorio gravante sull’Ufficio medesimo; che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo (con cui parte ricorrente lamenta - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. – la “ violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697, 2727 e 2729 c.c., 19 e 54 del d.P.R. nr. 633/1972, 17 della Dir. CEE 17.5.1977, nr. 77/388/CE e 167 Dir. CEE 28.11.2006, nr. 2006/112/CE (come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria)”); Ritenuto, in conclusione che il primo motivo di ricorso debba essere accolto, con assorbimento del secondo, la conseguente cassazione della decisione impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudiziodi legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui