CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 14201/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di appello di Firenze,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per decorso del termine di cui all’art.344-bis c.p.p..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data del 08/05/2025, la Corte di appello di Firenze confermava lasentenza del Tribunale di Lucca del 14/12/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] pena di mesi 6 e giorni 20, euro 1.500,00 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 110cod. pen, 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso in data 7 novembre 2020.2. Avverso tale provvedimento, tramite il difensore di fiducia, ricorre l’imputatodeducendo, con un unico motivo, l’intervenuta improcedibilità del procedimento, per esserestata la sentenza di appello pronunciata oltre i termini di cui all’articolo 344-bis cod. proc.pen..3. In data 5 marzo 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Prato depositava, perl’imputato, memoria in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. [OSCURATO:PERSONA] premette che il reato per il quale l’imputato è stato condannato è statocommesso in data 7 novembre 2020 e, quindi, si applica ratione temporis la disciplinadell’improcedibilità dettata dall’art. 344-bis cod. proc. pen., il quale, al comma 1, stabilisceche «la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituiscecausa di improcedibilità dell’azione penale».Ai sensi del comma 3, tale termine decorre dal novantesimo giorno successivo allascadenza del termine per il deposito della sentenza (ex articolo 544 cod. proc. pen., comeeventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, dicoordinamento e transitorie del codice).Sul punto, si conviene con quella dottrina che evidenzia come sia irrilevante, ai fini deldecorso del termine per l’impugnazione, l’eventuale deposito anticipato della sentenza,essendosi affermato che il termine per la proposizione dell’impugnazione decorre,comunque, dalla scadenza del termine autodeterminato, ancorché il deposito della sentenzasia avvenuto in anticipo (Sez. 3, n. 35149 del 23/02/2017, Prosperi, Rv. 271188).Ai sensi del comma 4, quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso,in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità dellequestioni di fatto o di diritto da trattare, il termine di cui sopra (nel giudizio di appello) èprorogato, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore aun anno (ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicatenel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo odi eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena dellareclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti dicui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelleipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,nonché per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penalee per il delitto di cui all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina deglistupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati ditossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis 1, primocomma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente treanni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione).Ipotesi che, tuttavia, non ricorre nel caso concreto.Ai sensi del comma 7, la declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l’imputatochiede la prosecuzione del processo, circostanza del pari non ricorrente nel caso di specie.Il comma 8 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 624 del codice dirito, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo si applicano anche nel giudizioconseguente all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l’appello.Sul punto, questa Corte ha precisato che, nel giudizio di rinvio conseguenteall’annullamento parziale, limitato alla statuizione in punto di determinazione della pena o adaltre statuizioni accessorie, non trova applicazione la causa di improcedibilità prevista, perreati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, dall’art. 344-bis cod. proc. pen., ove, in sededi legittimità, sia stata dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione della penale responsabilitàdell’imputato (Sez. 2, n. 2714 del 12/11/2025, dep. 2026, Bucalo, Rv. 289140 - 01; Sez. 2, n.40681 del 03/12/2025, T., Rv. 288983 - 01).La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che la causa di improcedibilità inparola trova applicazione anche con riguardo al «reato continuato», nel caso in cui talunedelle condotte siano commesse dopo l’1 gennaio 2020 e limitatamente ad esse, stante lareciproca autonomia dei diversi segmenti di condotte posti in continuazione e la mancanza diuna specifica disposizione che, come previsto per la prescrizione dal disposto dell'art. 158,comma primo, cod. pen., fissi la decorrenza del termine dal giorno in cui cessa lacontinuazione (Sez. 2, n. 37802 del 08/10/2025, Farooq, Rv. 288907 - 01) e che, nel caso di«reati permanenti», deve aversi riguardo alla data di cessazione della permanenza comeindicata in imputazione, che, a fronte di contestazioni formulate in forma cd. «chiusa»,ovvero con l'indicazione della data finale della condotta o con l'utilizzo dell'espressione «finoad oggi», coincide, rispettivamente, con tale data o con quella del rinvio a giudizio e che, neldiverso caso in cui la contestazione risulti formulata in forma cd. «aperta» e, quindi, conl'individuazione della sola data iniziale della condotta, coincide con la data della pronunziadella sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 1455 del 11/11/2025, dep. 2026, Vazquez, Rv.289263 – 01).3. Quanto al regime transitorio, l’articolo 2 della l. 27 settembre 2021, n. 134, hadisposto:- che l’articolo 344-bis citato si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hannoa oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020 (comma 3);- che, per i procedimenti di cui sopra, nei quali, alla data di entrata in vigore della legge,siano già pervenuti al giudice dell’appello (o alla Corte di cassazione) gli atti trasmessi aisensi dell’articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2dell’articolo 344 bis del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigoredella presente legge (comma 4), ossia dal 19 ottobre 2021;- che «nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l’impugnazione è proposta entro ladata del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 344-bis del codicedi procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno esei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguentiad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità diimpugnazioni, si fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo» (comma 5).In proposito, Sez. 6, n. 40604 del 08/10/2024, Morelli, Rv. 287120 – 01, ha ritenuto cheil termine massimo di tre anni per lo svolgimento del giudizio di appello, previsto dalladisciplina transitoria di cui all’art. 2, comma 5, stessa legge, si applica, in presenza di reatocommesso dal 1° gennaio 2020, anche nei procedimenti in cui l’atto di appello è pervenuto algiudice di secondo grado prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina.Il termine «lungo» previsto dal comma 5 predetto è ovviamente funzionale allanecessità di consentire alle Corti di appello e alla Corte di cassazione il tempo (teoricamentesufficiente) per predisporre le idonee misure organizzative volte a garantire il rispetto deltermine di improcedibilità processuale (Sez. 7, ord. n. 43883 del 19/11/2021, CusmàPiccione, Rv. 283043 – 01, in motivazione).Nel caso oggetto dell’odierno scrutinio, trovava applicazione la disciplina transitoriadell’anzidetto articolo 2, comma 5, della l. 27 settembre 2021, n. 134 (l’atto di appello è statodepositato in data 15/05/2020 e gli atti trasmessi alla Corte di appello il 14 maggio 2021), percui il giudizio di secondo grado avrebbe dovuto concludersi entro il 13 maggio 2024, postoche la sentenza di primo grado è stata emessa in data 14 dicembre 2020, con termine per ildeposito fissato in 60 giorni (scadenza 12 febbraio 2021), cui vanno aggiunti i 90 giorni di cuial comma 3 dell’articolo 344-bis cod. proc. pen..4. Va tuttavia evidenziato che la decorrenza, già prima della conclusione del giudizio diappello, del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis cod. proc. pen., non è statarilevata d’ufficio, né dedotta dalla parte che vi aveva interesse, come risulta dal verbale diudienza dell’8 maggio 2025 (cui la Corte può accedere in ragione della natura processualedella doglianza), ove il difensore si è riportato integralmente ai motivi di appello, in cui silamentava esclusivamente la destinazione dello stupefacente al consumo personale.Se non vi è dubbio in merito al superamento dei termini di cui all’articolo 344-bis cod.proc. pen., occorre valutare se sia ammissibile il ricorso per cassazione in cui si deduce perla prima volta il decorso del termine di improcedibilità maturato prima della sentenza diappello.5. In tema di difetto sopravvenuto di condizione di procedibilità, va evidenziato unorientamento non uniforme della giurisprudenza di legittimità.6. Un primo orientamento, formatosi in relazione al diverso ma contiguo caso dellasopravvenuta procedibilità a querela del reato per cui si procedeva, partendo da quantoaffermato da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 26681, secondo cui«l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore edautonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogodel processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pienoesercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, per quanto qui interessa, una valenzaprioritaria rispetto alla disciplina della inammissibil ità, attribuendo al giudicedell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole chepresidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essereadattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una validaimpugnazione» (cosi testualmente pag. 15 della motivazione), ha concluso nel senso cheall'inammissibilità dei motivi di ricorso consegue l'irrilevanza della sopravvenuta procedibilitàdel reato a querela» (Sez. 4, n. 6143 del 10/01/2023, Romeo, non massimata).Altre sentenze, su tale scia, hanno rammentatoil costante orientamento della Cortesecondo cui la proposizione di un ricorso inammissibile non consente la costituzione divalido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicatosostanziale», con la conseguenza che il giudice dell’impugnazione, in quanto non investitodel potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventualicause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (arg. ex Sez. U, 12602 del17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 32 del22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994,Cresci).Tali principi (v. Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], citata), «sebbeneriferiti alla prescrizione, sono estensibili all’istituto della “improcedibilità”, in quanto la ratiodella nuova normativa, certamente finalizzata a garantire la ragionevole durata del processo,implica che tale correlazione teleologica è solo tendenziale, non potendo prestarsi a forme distrumentalizzazione realizzabili attraverso la proposizione di ricorsi inammissibili (si vedaquanto precisato in motivazione, in tema di prescrizione, sull’uso pretestuoso dei ricorsiinammissibili da Sez. un., 26 febbraio 2015, Jazouli)».Sez. 5, ord. n. 16092 del 17/3/2023, Stefan, non massimata, ha ulteriormente precisato,sullo stesso argomento, che «la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effettodella legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenzadell'ipotesi di abolitio criminis (la quale è destinata ad essere rilevata anche in sedeesecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per taleragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenzaapprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile), non èidonea a incidere sul c.d. “giudicato sostanziale” (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018,Salatino, Rv. 273551)».In tal senso, anche Sez. 2, n. 47311 del 11/10/2023, Marangi, non massimata, haaffermato che in alcun modo «la sopravvenienza della procedibilità a querela … può ritenersiin grado di operare come una ipotesi di abolitio criminis prevalendo, perciò, sullainammissibilità del ricorso e, dunque, sul “giudicato sostanziale” conseguentementeformatosi (cfr., d'altra parte, e tra le tante, Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, Cela, Rv. 277925 -01, in cui si è ribadito che non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna aisensi dell'art. 673 cod. proc. pen. una modifica legislativa per effetto della quale un reatoprocedibile d'ufficio divenga procedibile a querela, in caso di mancata proposizione diquesta, atteso che il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie econseguentemente la sopravvenuta previsione della procedibilità a querela è inidonea adeterminare un fenomeno di abolitio criminis), per cui «l’inammissibilità del ricorso nonconsente di prendere atto della improcedibilità dell'azione penale in quanto … è certo che laapplicazione retroattiva del trattamento più favorevole non può comunque prevalere sulgiudicato “sostanziale”» (analogamente, Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv.284176- 01, in cui, giudicando su una ipotesi di furto aggravato, la Corte ha ribadito che neigiudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessariaper reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi diabolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale» (conformi: Sez. 1, n.25441 del 23/02/2024, Ficara, non massimata; Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo,Rv. 284176; Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468)».In altre parole, secondo tale orientamento sarebbe onere della parte interessata attivarecorrettamente il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che il mancatorispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice senza che venganoperciò in considerazione l’equità o la razionalità del processo. Pertanto, in presenza diricorso inammissibile, il procedimento non può essere considerato «pendente» e vadichiarata immediatamente l’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018,Salatino, Rv. 273552 – 01, in motivazione, par. 4.5).Tale indirizzo giurisprudenziale sostiene altresì che la soluzione non potrebbe esserediversa in casi (come quello in esame) in cui il ricorso è stato proposto «esclusivamente»deducendo l’intervenuta improcedibilità prima della sentenza di appello, in quanto unacontraria soluzione condurrebbe all’irragionevole conclusione secondo cui un ricorso nelquale, accanto alla deduzione di improcedibilità, vi siano anche inammissibili motivi dicensura dovrebbe essere dichiarato inammissibile, mentre quello volto solo alla declaratoriadi improcedibilità dovrebbe essere ammissibile.La citata sentenza Marangi, sul punto, ha precisato che «così come non è dunqueconsentito alla Corte rilevare il difetto di procedibilità dell'azione penale in presenza di unricorso inammissibile, allo stesso tempo deve ritenersi inammissibile il ricorso che, senzamuovere alcun (altro) rilievo o articolare alcuna (altra) censura nei confronti della sentenzaimpugnata, si limiti - come in taluno dei ricorsi che ci occupano - ad invocare la sopravvenutaimprocedibilità dell'azione penale».Un esame di tutte le altre recenti pronunce non massimate che hanno annullato senzarinvio la sentenza impugnata per intervenuta improcedibilità consente di verificare che inquei casi si trattava di ricorsi non inammissibili, ma infondati o addirittura fondati, conconseguente instaurazione di un corretto rapporto di impugnazione (sentt. nn. 1958/2026,421/2026, 31856/2025, 31023/2025, 26690/2025, 23863/2025).7. Altro recente indirizzo, in senso contrario, ha ritenuto che sia ammissibile il ricorsoper cassazione con cui si deduce l’omessa dichiarazione dell’improcedibilità ex art. 344-biscod. proc. pen. maturata nel corso del giudizio di appello ed erroneamente non dichiarata –né dedotta dall’imputato - dal giudice di merito (Sez. 6, n. 41242 del 14/11/2025, Cojocaru,Rv. 289037 - 01).Secondo tale giurisprudenza, l’opposto orientamento atterrebbe ad una diversafattispecie, e cioè al caso in cui il superamento del termine previsto dall’art. 344-bis cod.proc. pen. intervenga nel corso dell’impugnazione ritenuta inammissibile.Ben diversa sarebbe, invece, l’ipotesi in cui l’improcedibilità si sia verificata nellaprecedente fase di impugnazione e, con il ricorso per cassazione si faccia valere, qualeautonoma violazione di legge, l’omessa declaratoria della causa di improcedibilità da partedella Corte di appello.I principi elaborati da Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. Rv. 266819 – 01(secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con ununico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima dellasentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito) sarebbero difattiapplicabili anche al caso in esame, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensidell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen..Si tratterebbe di una soluzione che trova conferma nell’elaborazione giurisprudenzialeformatasi con riguardo alla prescrizione, per cui, applicando analogicamente tale principio alnuovo istituto della improcedibilità, dovrebbe necessariamente concludersi nel sensodell’ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si censuri l’omessa dichiarazionedell’improcedibilità maturata nel giudizio di appello.Il principio è stato successivamente ripreso da Sez. 2, n. 1455 del 11/11/2025, dep.2026, Vazquez, Rv. 289263 – 01 (su cui più diffusamente infra), caso in cui, tuttavia, ilricorso risultava fondato.8. Tale secondo orientamento perviene a una soluzione cui il [OSCURATO:PERSONA] intende aderire,ma necessita di ulteriori specificazioni.Ed infatti, pur parlandosi, nel lessico comune, di «prescrizione processuale»,l’improcedibilità va tenuta ben distinta dall’omologo istituto di diritto sostanziale, il qualecessa definitivamente di decorrere con la pronunzia della sentenza di primo grado (art. 161-bis, primo comma, cod. pen.), soppiantato, nel giudizio di impugnazione, dalla improcedibilitàdell’azione penale per il caso di mancata definizione del giudizio di appello o di quello dicassazione entro i termini previsti dall’articolo 344-bis del codice di rito.Sembra in proposito di dover condividere l’orientamento di legittimità (Sez. 5, n. 334 del05/11/2021, dep. 2022, Pizzorulli, Rv. 282419 – 01) che ha ritenuto manifestamenteinfondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell’art. 2 della legge n.134 del 2021 (sollevate in relazione agli artt. 3 e 117 Cost. in ragione della asserita naturasostanziale della disciplina e dell’irragionevolezza dello scostamento dal principio del favorrei) la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione, «in quanto dettadisposizione ha natura processuale, come tale non suscettibile di applicazione retroattiva, erisponde a criteri di ragionevolezza, per la finalità compensativa e riequilibratrice rispetto alladisciplina introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in tema di sospensione del termine diprescrizione nel giudizio di appello, che prevede la medesima limitazione temporaleapplicativa».La Corte, in detta circostanza, ha evidenziato come le modalità operative delmeccanismo previsto dall’articolo 344-bis cod. proc. pen. (in cui il superamento della forbicetemporale predefinita dal legislatore, salvo eventuali proroghe, incide, non sull’esistenza delreato, ma sulla possibilità di proseguire l’azione penale in quanto estinta), fanno propendereper la diversa natura della causa di improcedibilità in questione rispetto alla prescrizione, perla quale più volte è stata affermata la natura sostanziale (in quanto pur determinando, sulversante processuale, l’arresto della procedibilità dell’azione penale, comporta l’estinzionedel reato sul piano più specificamente sostanziale); con l’innovativo istituto della causa diimprocedibilità di cui all’art. 344-bis c.p.p. «ad estinguersi è l’azione penale e non il reato».Tale indirizzo è stato poi ripreso da numerose pronunce di questa Corte (Sez. 5, n. 334del 05/11/2021, dep. 2022, Rv. 282419 – 01, citata; Sez. 7, ord. n. 43883 del 19/11/2021,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 283043 – 01, citata; Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021, dep. 2022, Iaria,Rv. 282408 – 01. Tra le sentenze non massimate, si segnalano, ex plurimis, Sez. 7, Ord. n.24453 del 14/02/2025, non massimata; Sez. 2, n. 42440 del 17/09/2024, Agricola, nonmassimata; Sez. 3, n. 31950 del 15/05/2024, Adimari; Sez. 2, n. 34198 del 09/06/2022,Climeni).Anche le Sezioni Unite, sia pure in via incidentale (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024,dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175, in motivazione, par. 7.1), hanno confermato la «naturaprocessuale della disposizione» in parola (par. 2.4: «dall'assetto normativo sortito dalla leggen. 134 del 2021 affiora la rilevanza giuridica di due distinte scansioni diacroniche: una, dicarattere sostanziale, che annette rilievo alla distanza di tempo intercorrente fra lacommissione del reato e la conclusione del giudizio di primo grado, ai fini della declaratoriadi estinzione del reato per prescrizione; un'altra, di nuova istituzione, avente carattereprocessuale, che si ricollega alla durata dei giudizi di impugnazione ai fini della declaratoriadi improcedibilità dell'azione penale»).Parimenti, in dottrina si è ritenuto che, a differenza della prescrizione sostanziale,l’improcedibilità si limita a «troncare» il processo, senza affrontare il tema della punibilità:l’ipotetico reato non si estingue, ma il giudice è «destituito del potere di decidere nel merito».Anche l’Ufficio del Massimario, con relazione n. 60/21 (pag. 18) si è espresso neitermini anzidetti, evidenziando che «a sostegno della natura processuale dell’istitutodepongono vari indici di carattere letterale e logico-sistematico. Innanzitutto, vannoconsiderate sia la sua collocazione topografica nell’ambito delle condizioni di procedibilitàdell’azione che le modalità operative del meccanismo estintivo previsto dalla disposizione incui il superamento della forbice temporale predefinita dal legislatore, salvo eventualiproroghe, incide, non sull’esistenza del reato, ma sulla possibilità di proseguire l’azionepenale in quanto estinta. Rileva, inoltre, anche la individuazione dei termini entro i quali deveconcludersi ciascuna fase di impugnazione».Il richiamo «analogico» alla disciplina della prescrizione del reato, sia pure operato inbonam partem, non sembra quindi percorribile a pena di perdita di unitarietà del sistema.9. Tuttavia, pur escludendosi l’analogia tra prescrizione e improcedibilità, il principioespresso dalla sentenza delle Sezioni Unite Ricci consente di pervenire alle medesimeconclusioni di ammissibilità cui sono pervenute le sentenze Cojocaru e Vazquez.Come chiarito dalla citata pronuncia della Corte nella sua massima composizione (cheperaltro conclude in modo non del tutto sintonico rispetto alle ampie considerazionisviluppate nel corso della motivazione), è proprio l’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. («inogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o chel'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dallalegge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità,lo dichiara di ufficio con sentenza») ad imporre al giudice l’obbligo della «immediata»declaratoria di determinate cause di non punibilità.A tale «obbligo» il giudice di merito non può sottrarsi e deve exofficio adottare ilprovvedimento consequenziale. Se a tanto non adempie, la sentenza di condanna emessa,in quanto viziata da violazione di legge, può essere fondatamente impugnata con attocertamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, circostanza che,secondo le Sezioni Unite, esclude la formazione del c.d. «giudicato sostanziale».Non di applicazione analogica della disciplina della prescrizione del reato, si trattaquindi, bensì della diretta applicazione del principio stabilito – anche per le cause diimprocedibilità - dall’articolo 129 cod. proc. pen..10. Verso la soluzione sposata sembra convergere, sia pure indirettamente, lagiurisprudenza di questa Corte in materia di mancanza «originaria» di querela (e quindi dellacondizione di procedibilità), posto che, secondo un consolidato orientamento, la questione diimprocedibilità del reato per mancanza di querela non può essere dedotta per la prima voltain sede di legittimità (solo) «allorché comporti accertamenti di fatto che sono devoluti algiudice del merito» (Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, dep. 2023, Papais, Rv. 284438 - 02;Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S. e altri, Rv. 248568 - 01; Sez. 5, n. 19241 del 9/2/2015,Grasso, Rv. 264847- 01), da cui, a contrario, sembrerebbe doversi trarre il principio che, oveaccertamenti di merito non siano necessari (come nel caso in parola), l’obbligo di immediatadeclaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. si impone sempre.Deve quindi concludersi nel senso che, in tema di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione volto esclusivamente a censurarel’omessa declaratoria di improcedibilità maturata prima della sentenza di appello, e tanto nongià in applicazione analogica della disciplina della prescrizione (stante la natura processualedell’’istituto previsto dall’articolo 344-bis cod. proc. pen.), ma in quanto l’art. 129, comma 1,cod. proc. pen. impone al giudice l’obbligo della «immediata» declaratoria di determinatecause di non punibilità, tra cui la mancanza di una condizione di procedibilità, ciò cheimpedisce il formarsi del c.d. «giudicato sostanziale».11. Non resta quindi al [OSCURATO:PERSONA] che prendere atto che il reato era «originariamente»divenuto improcedibile ai sensi dell’articolo 344-bis cod. proc. pen. nel corso del processo diappello e, conseguentemente, annullare senza rinvio la sentenza impugnata. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di procedibilità dell'azionepenale ai sensi dell'art. 344-bis, comma 1, c.p.p..Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]