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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28451/2026

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olta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in replica alla requisitoriadel [OSCURATO:PERSONA] sopra indicato, insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Crotone hadichiarato inammissibile il riesame reale, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avversoil decreto, emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Crotone il 21gennaio 2025, con cui è stato convalidato il sequestro probatorio di un fucile dacaccia sovrapposto, marca Franchi, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], «perché fuoritermine e, comunque, infondato nel merito».2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzodel proprio difensore.2.1.

Con il primo motivo di impugnazione si denuncia violazione dell’art.355, comma 3, cod. proc. pen. segnatamente alla decorrenza del termine per laproposizione della richiesta di riesame.Rileva la difesa che: - il decreto di convalida del sequestro probatorio non èmai stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], in quanto adottato esclusivamente nei confronti diLuigi Demeco al quale il primo aveva dato in uso il fucile; - solo a seguito dellanotifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e, quindi, delladiscovery degli atti del procedimento, avvenuta con la comunicazione a mezzopec della disponibilità degli stessi sul portale telematico, il ricorrente è venuto aconoscenza di detto sequestro; - malgrado ciò, il Tribunale ha dichiaratol’inammissibilità facendo riferimento ad una conoscenza effettiva del sequestro enon ad una piena conoscenza del decreto e della motivazione posta a suofondamento.2.2.

Col secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell’art. 20-bis l. n.110 del 1975 e assenza di motivazione sulle devoluzioni difensive riguardanti lacarenza di fumus rispetto al delitto contestato, conseguente violazione di leggerispetto all’elemento soggettivo del reato contestato.Rileva il difensore che: - l’ordinanza di riesame non si sofferma sull’astrattaconfigurabilità del reato di omessa custodia del fucile; - non considera cheDemeco al quale [OSCURATO:PERSONA] aveva affidato il proprio fucile non era personainesperta, ma esperta in attesa del rinnovo del porto d’arma scaduto da pochigiorni; - sotto il profilo soggettivo della fattispecie contestata detta ordinanzanon risponde alle doglianze difensive che evidenziavano la mancanza di provacirca la consapevolezza da parte del ricorrente che Demeco non fosse più titolaredi porto d’armi in quanto scaduto da pochi giorni.Insiste il difensore, alla luce dei suddetti motivi, per l’annullamentodell’ordinanza impugnata e per ogni conseguente determinazione.3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] presso questa [OSCURATO:PERSONA] conclude per la declaratoria diinammissibilità del ricorso, mentre l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA],insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico.Invero, sui titoli di reato (detenzione e porto illegali di fucile) per cui èintervenuto il sequestro probatorio - in particolare sul fumus boni iuris deglistessi - oggetto di convalida, nulla l’impugnazione dice, non confrontandosi,quindi, con le ragioni del sequestro emergenti dalla documentazione in attiprodotta dalla stessa difesa (si vedano, in particolare, verbale di sequestroprobatorio e decreto di convalida), soffermandosi sull’omessa custodia dell’armada parte del proprietario che non è alla base del sequestro disposto, ma riguardaquanto oggetto di imputazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di cui all’avviso diconclusione delle indagini preliminari.2.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento afavore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruodeterminare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in replica alla requisitoriadel [OSCURATO:PERSONA] sopra indicato, insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Crotone hadichiarato inammissibile il riesame reale, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avversoil decreto, emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Crotone il 21gennaio 2025, con cui è stato convalidato il sequestro probatorio di un fucile dacaccia sovrapposto, marca Franchi, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], «perché fuoritermine e, comunque, infondato nel merito».2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzodel proprio difensore.2.1. Con il primo motivo di impugnazione si denuncia violazione dell’art.355, comma 3, cod. proc. pen. segnatamente alla decorrenza del termine per laproposizione della richiesta di riesame.Rileva la difesa che: - il decreto di convalida del sequestro probatorio non èmai stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], in quanto adottato esclusivamente nei confronti diLuigi Demeco al quale il primo aveva dato in uso il fucile; - solo a seguito dellanotifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e, quindi, delladiscovery degli atti del procedimento, avvenuta con la comunicazione a mezzopec della disponibilità degli stessi sul portale telematico, il ricorrente è venuto aconoscenza di detto sequestro; - malgrado ciò, il Tribunale ha dichiaratol’inammissibilità facendo riferimento ad una conoscenza effettiva del sequestro enon ad una piena conoscenza del decreto e della motivazione posta a suofondamento.2.2. Col secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell’art. 20-bis l. n.110 del 1975 e assenza di motivazione sulle devoluzioni difensive riguardanti lacarenza di fumus rispetto al delitto contestato, conseguente violazione di leggerispetto all’elemento soggettivo del reato contestato.Rileva il difensore che: - l’ordinanza di riesame non si sofferma sull’astrattaconfigurabilità del reato di omessa custodia del fucile; - non considera cheDemeco al quale [OSCURATO:PERSONA] aveva affidato il proprio fucile non era personainesperta, ma esperta in attesa del rinnovo del porto d’arma scaduto da pochigiorni; - sotto il profilo soggettivo della fattispecie contestata detta ordinanzanon risponde alle doglianze difensive che evidenziavano la mancanza di provacirca la consapevolezza da parte del ricorrente che Demeco non fosse più titolaredi porto d’armi in quanto scaduto da pochi giorni.Insiste il difensore, alla luce dei suddetti motivi, per l’annullamentodell’ordinanza impugnata e per ogni conseguente determinazione.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] presso questa [OSCURATO:PERSONA] conclude per la declaratoria diinammissibilità del ricorso, mentre l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA],insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico.Invero, sui titoli di reato (detenzione e porto illegali di fucile) per cui èintervenuto il sequestro probatorio - in particolare sul fumus boni iuris deglistessi - oggetto di convalida, nulla l’impugnazione dice, non confrontandosi,quindi, con le ragioni del sequestro emergenti dalla documentazione in attiprodotta dalla stessa difesa (si vedano, in particolare, verbale di sequestroprobatorio e decreto di convalida), soffermandosi sull’omessa custodia dell’armada parte del proprietario che non è alla base del sequestro disposto, ma riguardaquanto oggetto di imputazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di cui all’avviso diconclusione delle indagini preliminari.2.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento afavore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruodeterminare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
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