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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13779/2026

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rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Marchen.784/2023 depositata il 04/10/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 25320/2023Numero sezionale 1093/2026Numero di raccolta generale 13779/2026Data pubblicazione 12/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 09/05/2026Antonella Dell'Orfano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Marchen.784/2023 depositata il 04/10/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 25320/2023Numero sezionale 1093/2026Numero di raccolta generale 13779/2026Data pubblicazione 12/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 09/05/2026Antonella Dell'Orfano
Sentenza Cassazione n. 13779/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris