CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25183/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 10991/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. –intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d ella Sardegnan. 361/08/2015, depositata il 27 . 10 .201 5 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del22 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La C TR della Sardegna – sezione staccata di Sassari accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza della CTP di Sassari che aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta contribuente avverso l’avviso di accertamento , per Oggetto: Tributi imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2006, con il qual e era stato accertato un maggior reddito d’impresa; - dalla sentenza impugnata si evince , per quanto ancora qui rileva, che: - il primo motivo di appello, riguardante la nullità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione della delega conferita dal Direttore provinciale al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo, era fondato; - la mancanza di delega era rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e l’accoglimento di detto motivo assorbiva le altre questioni proposte dalle parti; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; -la [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimata . [OSCURATO:PERSONA] - C o n il primo motivo di ricorso, l'Agenzia ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non avendo la CTR accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, tardivamente proposto, atteso che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 25.02.2014, sicchè il termine di sei mesi per l’impugnazione scadeva in data 10.10.2014 (venerdì), mentre l’atto di appello era stato notificato in data 13.10.2014, come si evinceva dalla data riportata sul plico depositato in atti e dall’estratto di attestazione di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, agli allegati 3 e 4 alle controdeduzioni dell’Ufficio; - con il secondo motivo, deduce in via subordinata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. la violazione ed erronea applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR ritenuto erroneamente che fosse necessaria la produzione della delega di firma al funzionario che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento impugnato, mentre era sufficiente che i dati emergenti da tale atto consentissero di ritenere sicura la riferibilità dello stesso all’Amministrazione; - c iò premesso, la Corte ritiene necessario, ai fini del decidere, acquisire i fascicoli dei gradi di merito e, quindi, la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di acquisire i fascicoli dei gradi di merito. Così d