CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 27698/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21263/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 607/2017depositata il 09/02/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Nel 2011 l a curatela del Fallimento CODIS s .r.l. , dichiarato in data 12/11/2003 , promosse : i) azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. contro l’amministratore [OSCURATO:PERSONA] (condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale aggravata dall’aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravitàe dall’aver commesso più fatti fra quelli previsti dall’art. 216 l.fall., con distrazione delle rimanenze di merci, per un importo di circa 7 miliardi di lire , a ridosso della dichiarazione di fallimento, in collegamento con altre società del settore, nonché sottrazione e distruzione delle scritture contabili); ii) azione di simulazione assoluta (con conseguente nullità per difetto di forma, in quanto dissimulante una donazione) dell’atto di compravendita del 0 5 /06/ 2003 di un fabbricato di proprietà dello stesso amministratore, a favore di [OSCURATO:PERSONA]; iii) in subordine, azione di simulazione relativa ovvero di risoluzione (in via surrogatoria ex art. 2900 c.c.) dello stesso contratto di compravendita , per inadempimento del compratore (mancato pagamento del prezzo). 1.1. –In corso di causa, con le seconde memorie ex art. 183 c.p.c., i convenuti Gallo e Corcione ammettevano la simulazione del prezzo dell’atto di compravendita, che non era quello ivi indicato per ragioni fiscali (valore catastale) ma ammontava alla maggior somma di euro 470.200,00, come da assegni prodotti. 1.2. – C on sentenza del 26 /05/ 2013 il Tribunale di Napoli accolse sia la domanda ex art. 146 l.f all , condannando l’amministratore Corcione al risarcimento dei danni quantificati in tre milioni di euro, sia la domanda di simulazione assoluta dell’atto di compravendita, fondata su prova presuntiva. 1.3. – Con la sentenza indicata in epigrafe l a Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna del Corcione ai sensi dell’art.146 l.fall. ed ha invece accolto l’appello de i convenuti sulla simulazione assoluta dell’atto di compravendita, ri tenut a insussistente a fronte della prova del pagamento del prezzo, con assorbimento delle domande subordinate di simulazione relativa e di risoluzione, in quanto parimenti basate « sul presupposto , risultato non veritiero,del mancato pagamento del prezzo». 2. – Avverso detta decisione i l Fallimento CODIS s .r.l. , propone ricorso per cassazione in 4 motivi, illustrato da memoria, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso ; [OSCURATO:PERSONA] non svolge difese. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – Il primo motivo denuncia v iolazione dell’ art. 2719 c.c. , poiché, avendo il Fallimento contestato la conformità delle fotocopie degli assegni agli originali, la Corte d’appello non avrebbe potuto porli a fondamento della propria decisione. 2.2. – Il secondo mezzo lamenta l’o messo esame di fatto decisivo, con riguardo al “fatto storico” della conformità delle fotocopie agli assegni, oggetto di disconoscimento. 2.3. – Il terzo , con riguardo alla domanda subordinata di risoluzione per inadempimento, lamenta l’ omesso esame della dichiarazione resa da Corcione e Gallo in altro giudizio ( promosso da una banca per la simulazione o, in subordine, l’inefficacia ex art.2901 c.c. di quello stesso atto di compravendita) e parzialmente confermata in quello presente, per cui il prezzo realmente pattuito era superiore al valore indicato nell'atto, e ammontava a euro 950.000,00, senza che risultasse provato l’integrale pagamento. 2.4. – Il quarto motivo denuncia v iolazione degli artt. 1193, 1988, 1992, 2727, 2729 e 2697 c.c. , per avere la Corte d’appello erroneamente posto a carico del Fallimento l’onere di provare che gli ulteriori assegni, emessi a distanza di mesi dalla stipulazione e per un importo inferiore, non erano statiincassati, presumendo che dovessero essere imputati al prezzo della compravendita. 3. –I primi due motivi , che riguard a no il disconoscimento della conformità delle copie prodotte agli originali degli assegni, sono infondati, mentre i restanti due , che attengono alla domanda subordinata di risoluzione, sono inammissibili. 4. – Sulla questione della prova documentale , v a innanzitutto premesso che il disconoscimento della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica prodotta in giudizio, ai sensi dell'art.2719 c.c.– che a pena di inefficacia deve avvenire «at traverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale» (ex multis, Cass. 3227/2021, 25404/2020, 16557/2019, 27633/2018, 29993/2017) – non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, il primo non impedis ce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni(Cass. 1324/2022, 14950/2018). 4.1. –Pertanto, legittimamente la Corte territoriale ha ritenuto, alla luce delle ulteriori acq uisizioni probatorie , che il disconoscimento delle copie degli assegni fosse smentito da lle ulteriori acquisizioni probatorie, osservando, tra l’altro, che gli assegni erano stati emessi il giorno seguente alla stipulazione del contratto, per un importo corrispondente al prezzo ivi indicato, e che l'emissione di ulteriori assegni trovasse giustificazione nella pattuizione di un prezzo effettivo superiore. 4.2. – In particolare, n ell’ampia motivazione della sentenza impugnata la Corte d’appello afferma che il mancato pagamento del prezzo è circostanza «smentita dalla documentazione prodotta dagli originari convenuti con le note ex art. 183, sesto comma, secondo termine», osservando che: i) l’atto di compravendita del 5 giugno 2003 stipulato nei locali della [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia (BPI) indicava il prezzo di euro 330.200,00 da versare «mediante assegni circolari con il netto ricavato del mutuo ipotecario che la parte acquirente ha in corso di perfezionamento» con la medesima banca; ii) lo stesso giorno e davanti allo stesso notaio il Gallo ha stipulato con la BPI un muto fondiario di euro 993.000,00 «che la parte mutuataria dichiara di finalizzare in parte all’acquisto della propria abitazione principale», garantito da ipoteca per euro 1.986.000,00 sul fabbricato appena acquistato; iii) «parte convenuta ha depositato (in fotocopia) n. 33 assegni circolari (sottoscritti dal Corcione) emessi dalla medesima BPI il 6.6.2003 (ossia il giorno successivo alla stipula della compravendita e del mutuo) in favore di [OSCURATO:PERSONA]» per un totale di euro 330.200,00 «somma corrispondente al prezzo convenuto nel contratto di compravendita»; iv) la circostanza su cui si basa l’affermazione del tribunale per negare valenza probatoria di pagamento del prezzo “alle fotocopie degli assegni prodotti” – e cioè il fatto che “gli stessi sono datati di molti mesi dopo il contratti di compravendita” –è «incongrua e comunque smentita dagli atti»; v) ai fini dell’accertamento della simulazione «poco rileva» che siano stati emessi dal Gallo altri assegni (n. 11 assegni circolari emessi il 7.7.2003 da BPI, n. 6 assegni bancari tratti da BPI e da altra banca, emessi tra il 30.9.2003 e il 22.12.2003, «assegni la cui causale il Gallo ha comunque indicato nel pagamento della differenza dovuta sul maggior prezzo della compravendita effettivamente convenuto (€ 470.000,00)». 4.3. – Alla luce di quanto precede non è ravvisabile né la violazione dell'art. 2719 c.c., né l'omesso esame di un fatto decisivo, dovendosi ribadire che, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (ad opera dell'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012) non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione (Cass. Sez. U, 8053/2014, 34474/2019; Cass. 23940/2017, 22598/2018, 7090/2022), essendo evidente che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significhereb be consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017). 5. – Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili poiché , sotto l'apparente deduzione di vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, aspirano surrettiziamente ad una valutazione delle risultanze istruttorie diversa da quella operata dai giudici di appello, trasformando il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass. 5987/2021). 5.1. – Del resto, l a Corte territoriale ha ampiamente motivato la propria decisione, rilevando, tra l’altro, l’inesistenza di elementi concreti da cui desumere il mancato incasso degli assegni – a tal fine ritenendo non decisivi né la mancata iscrizione di ipoteca legale (viste le modalità di pagamento legate al mutuo contestuale) né il fatto che il Corcione abbia continuato ad abitare l’immobile ( in quanto aspetto non ulteriormente circostanziato sotto il profilo del titolo della detenzione)– e reputando che «il contesto temporale in cui si inserisce l'atto dispositivo in esame (stipulato pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento, dopo la denuncia di furto dei documenti contabili della società e il compimento delle operazioni di distrazione di cui si è detto), induce a ritenere lo stesso effettivamente voluto dalle parti al precipuo scopo di recare danno ai creditori sociali, sottraendo loro, o significativamente riducendo, la garanzia patrimoniale generica del Corcione, in vista della azione di responsabilità e risarcimento danni contro quest'ultimo esercitabile dagli organi fallimentari». 5.2. –La stessa denuncia di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, ma non anche quando –come nel caso in esame – la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta dal giudice di merito, senza illustrare i motivi della violazione degli indicati para metri norma tivi (Cass. 9054/2022), mentre l’invocazione dialtri fatti che non risultino dalla motivazione ridonda in vizio censurabile nei limiti di cui all'art. 360 , n. 5 c.p.c. (Cass. 22846/2022, 18611/2021, 5279/2020, 1234/2019). 5.3. – Ma anche a questi ultimi fini i l ricorrent e , lungi dal limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dai giudic i di merito , avrebbe semmai dovuto far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, che invece non è riscontrabile nella motivazione scrutinata, tenuto conto che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass. 5279/2020) ; non occorre nemmeno che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, poiché la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere solo probabilmente convincente, e non oggettivamente inconfutabile (Cass. 22366/2021). 5.4. –Più in generale va ribadito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea allo stesso vizio di motivazione qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato in esito all'esame del materiale istruttorio, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. Ladeduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non consente insomma di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione finalizzata ad ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass.20553/2021). 5.5. –E’ evidente, infatti, che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito(Cass. Sez. U, 28220/2018). 6. – In conclusio ne, il ricorso va rigettato, con condanna alle spese in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo. 7. – S ussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto (Cass. Sez. U, 23535/2019 , 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi,oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppo sti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’