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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04158/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.FALL Babou ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che lo aveva ricono- sciuto colpevole del reato di detenzione con finalità di cessione di 14 involucri di cocaina e lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 1.200 di multa.

2. La difesa del FALL deduce difetto motivazionale con riferimento al ri- conoscimento della recidiva in assenza di alcuna valutazione sulla natura dei reati commessi in precedenza, sulla distanza temporale degli stessi rispetto alla nuova manifestazione di condotta illecita così da potere formulare una effettiva indagine di accresciuta pericolosità e capacità criminale in capo al prevenuto.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato, nonché ripropositivi di analoghe censure che la corte distrettuale ha esaminato e disatteso con motivazione non manifesta- mente illogica o contraddittoria. 3.1 In particolare la corte distrettuale ha correttamente motivato la scelta di ritenere sussistente la contestata recidiva, in presenza di ulteriore mani- festazione di una capacità criminale ingravescente o quantomeno, perseve- rante nel crimine, che denota serialità, tale da ravvisare, in termini aggior- nati, una maggiore pericolosità e rimproverabilità soggettiva del reo e, in sostanza, un profilo di maggiore riprovevolezza e accrescimento nello spes- sore criminoso, tenuto conto dei precedenti penali non particolarmente risa- lenti e delle modalità della condotta. 3.2 A tale fine pertanto i giudici del merito si sono conformati ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del con- dannato per la recidiva facoltativa, che presuppone l'effettiva idoneità dei fatti reato a manifestare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato (sez.2, n.19577 del 19.3.2008, Buccheri, Rv.240404).

Sul punto invero il compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, mediante l'impiego di ogni parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale L dell'esistenza di precedenti penali" (sez.

U, n.57038 del 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv. 247838). 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 1° Dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.FALL Babou ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che lo aveva ricono- sciuto colpevole del reato di detenzione con finalità di cessione di 14 involucri di cocaina e lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 1.200 di multa. 2. La difesa del FALL deduce difetto motivazionale con riferimento al ri- conoscimento della recidiva in assenza di alcuna valutazione sulla natura dei reati commessi in precedenza, sulla distanza temporale degli stessi rispetto alla nuova manifestazione di condotta illecita così da potere formulare una effettiva indagine di accresciuta pericolosità e capacità criminale in capo al prevenuto. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato, nonché ripropositivi di analoghe censure che la corte distrettuale ha esaminato e disatteso con motivazione non manifesta- mente illogica o contraddittoria. 3.1 In particolare la corte distrettuale ha correttamente motivato la scelta di ritenere sussistente la contestata recidiva, in presenza di ulteriore mani- festazione di una capacità criminale ingravescente o quantomeno, perseve- rante nel crimine, che denota serialità, tale da ravvisare, in termini aggior- nati, una maggiore pericolosità e rimproverabilità soggettiva del reo e, in sostanza, un profilo di maggiore riprovevolezza e accrescimento nello spes- sore criminoso, tenuto conto dei precedenti penali non particolarmente risa- lenti e delle modalità della condotta. 3.2 A tale fine pertanto i giudici del merito si sono conformati ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del con- dannato per la recidiva facoltativa, che presuppone l'effettiva idoneità dei fatti reato a manifestare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato (sez.2, n.19577 del 19.3.2008, Buccheri, Rv.240404). Sul punto invero il compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, mediante l'impiego di ogni parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale L dell'esistenza di precedenti penali" (sez. U, n.57038 del 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv. 247838). 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1° Dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04158/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris