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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 17923/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici, versati in fatto e, comunque, manifestamente infondati; considerato, infatti, che: a) la Corte territoriale, facendo buon governo dei criteri in materia di valutazione della prova, ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla responsabilità penale per il reato contestato e, in particolare, alla sussistenza dell'elemento soggettivo (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); b) quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], risulta dalla sentenza impugnata che la Corte territoriale ne ha tenuto conto, ma ha, comunque, valorizzato la condotta concretamente tenuta dal ricorrente consistita, non nel recarsi al pronto soccorso come dichiarato dal fratello e come comunicato dallo stesso ricorrente all'Autorità di [OSCURATO:PERSONA], bensì nel dirigersi all'interno dell'ufficio postale; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] tensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici, versati in fatto e, comunque, manifestamente infondati; considerato, infatti, che: a) la Corte territoriale, facendo buon governo dei criteri in materia di valutazione della prova, ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla responsabilità penale per il reato contestato e, in particolare, alla sussistenza dell'elemento soggettivo (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); b) quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], risulta dalla sentenza impugnata che la Corte territoriale ne ha tenuto conto, ma ha, comunque, valorizzato la condotta concretamente tenuta dal ricorrente consistita, non nel recarsi al pronto soccorso come dichiarato dal fratello e come comunicato dallo stesso ricorrente all'Autorità di [OSCURATO:PERSONA], bensì nel dirigersi all'interno dell'ufficio postale; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] tensore Il
Sentenza Cassazione n. 17923/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris