CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 23607/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 31932/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo stu- dio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenzan. 526/2020 emessa d a l la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]- NEZIAdepositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 31932 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 31932 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 7/5/2020, la C orte d’appello di Venezia, in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s. r . l . s . , e in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la validità del contratto conil quale la [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s . aveva concesso in affitto , alla [OSCURATO:SOCIETA].,un’azienda di somministrazione di alimenti e bevande , con ac- cessoriopatto di opzione per l’acquisto dell’azienda in favore della so- cietàaffittuaria; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale, d iversa- mente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ha evidenziato comela stipulazione, da parte del socio accomandatario della società concedente,di un contratto avente ad oggetto l’affitto dell’azienda so- cialenon costituisse in alcun modo un at to destinato a modificare l’og- getto sociale della stessa concedente (pur quando l’esercizio di tale aziendaavesse rappresentato l’unica attività svolta dalla società), trat- tandosi di un ’operazione di per sé idone a a realizzare una modalità indirettadi pe rseguimento dell’oggetto sociale, funzionale al ristabili- mentodell’equilibrio economico - finanziario della società concedente, in attesadi riprendere lo svolgimento in proprio del l’attività commerciale; sotto altro profilo, la corte territoriale ha eviden ziato come , ne l patto di opzione concesso alla società affittuaria per l’acquisto dell’azienda,non fosse in alcun modo ri compreso l’immobile all’interno delquale veniva esercitata l’attività aziendale (eventualità che avrebbe richiestoil consenso di tut ti soci della società concedente, nella specie assente), tanto desumendosi da un ’ interpretazione condotta secondo buonafede degli accordi conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . s . e la [OSCURATO:PERSONA] c.s.a.s.; allo stesso modo, secondo il giudice d’appello, doveva r itenersi esclusala prospettata rescindibilità per lesione del contratto d ’ affitto di azienda e del connesso patto di opzione conclus i tra le parti, tenuto Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 31932 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contodella non riscontrabilità, nella specie, dei relativi presupposti di legge; avversola sentenza d’appello, la B orgo [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. ) e Alberto M aniero (già socio accomandante [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s.) propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi diimpugnazione; Jolies.r.l.s. e S ara Piccin non hanno svolto difese in questa sede; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis. 1 c.p.c. ed il PubblicoMinistero non ha depositato conclusioni; consideratoche, coni prim i due motiv i , i ricorrent i censura no la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2252, 2315 e 2293 c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare l’esorbitanza, dall’oggettosociale della [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s., del contratto di affitto d’azienda concluso dalla socia accomandataria di quest’ultima società con la [OSCURATO:SOCIETA]. , trattandosi di un ’ evidente trasformazione di tale oggettosociale, da attività commerciale ad attività f in anziaria , segna- tamentein considerazione della prospettata e prevedibile cessione de- finitivadel complesso aziendale , per come desumibile dalle condizioni diesercizio dell’opzione di acquisto dell’azienda (sostanzialmente gra- tuito)nella specie garantit e alla società affittuari a ; entrambii motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono infondati ; osservail Collegio come la corte territoriale abbia espressamente sottolineatocome, secondo lo statuto della [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s., il relativo oggetto sociale fosse comprensivo del compimento, da parte degliorgani amministrativi della società , “in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale”, di tutt e “ le operazioni commerciali, finanziarie,industriali, mobiliar i e immobiliari, concedere fideiussioni, Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 31932 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avalli cauzioni, garanzie in genere, nonché a favore di terzi, nonché assumere,solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sulmercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni di al- tresocietà”; sullabase di tale dizione, la corte d’appello ha ritenuto che, attra- versola conclusione del contratto di affitto di azienda (e del connesso patto di opzione per il relativo acquisto), la socia accomandataria avesseinteso propriamente realizzare una modalità indiretta di perse- guimentodell’oggetto sociale, nella specie funzionale al conseguimento diun miglioramento della situazione economico - finanziaria nel periodo corrispondentealla durata del contratto di affitto, ponendosi, pertanto come att ività ‘occasionale e strumentale’ rispetto alla realizzazione dell’oggettosociale, attesa la possibilità, per la società in esame, del ripianamentodelle perdite in attesa della ripresa in proprio dell’attività commerciale ( in ipotesi, attraverso la ricos tituzione del compendio aziendale mobiliare , eventualmente ceduto , all’interno dell’immobile mantenutoin proprietà) ; atale ultimo riguardo, con particolare riferimento alla prospettata (paventata)cessione dell’immobile all’interno del quale veniva gestita l’azienda,la corte territoriale ha sottolineato come detta cessione fosse stataesclusa dalla volontà dalle parti, avuto riguardo alla specifica di- mensione de i valori eco nomici trattati, evidentemente espressivi dell’intenzione dei contraenti, in difetto di alcuna espressa previsione sulpunto, di escluderne la considerazione nell’ambito della prospettata cessionedefinitiva del compendio aziendale ; ciòpremesso, posta l’e sclusione dell’immobile aziendale dal com- pendio proposto in vendita, doveva conseguentemente escludersi la prospettazione ( infondatamente sostenuta da gli odiern i ricorrent i ) della sostanziale gratuità della cessione dell’azienda per il caso Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 31932 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’eserciziodell’opzione da parte della società affittuaria , con la con- seguenteinsussistenza della violazione di legge e dell’omesso esame (asseritamente rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) infondata- mentepaventati in questa sede ; conil terz o motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli art t. 1362 ss. c.c., per avere lacorte territoriale proceduto all’interpretazione della clausola di op- zionestipulata tra le parti del contratto di affitto di azienda in contrasto coni canoni legali di interpretazione negoziale, con particolare riguardo agliartt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c., ritenendo arbitrariamente che leparti avessero escluso, dal compendio aziendale oggetto dell’opzione diacquisto, l’i mmobile all’interno del quale veniva esercitata l’attività aziendale; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersiindefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censura- bile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale, ai sensi e per gli effetti di c ui all’art. 360, n. 3,c.p.c.; intale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’es- serenecessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso percassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si siadiscostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostru- zione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativain dissenso rispetto all’interpretazione censurata; ope- razione, come tale, inammissibile in sede di legittimità ( cfr. Sez. 3, Sentenzan. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253);Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 31932 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nelcaso di specie, l’odierna società ricorrente si è limitata ad affer- mare,in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da partedei giudici di merito, della comune intenzione de lle parti (ai sensi dell’art. 1362 c.c.), nonché la scorrettezza dell’interpretazione com- plessivaattribuita ai termini dell’atto negoziale ( ex art. 1363 c.c.) o la violazionedei canoni interpretativi della buona fede (art. 1366 c.c.) e delprincipio di c onservazione degli atti (art. 1367 c.c.) , orientando l’ar- gomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corteterritoriale, non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabilecontrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi eai comportamenti negoziali interpretati, o della macroscopica irrazio- nalità o intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto (così come della rilevabilità ictu oculi di un’interpretazione contrariaa buona fede o del tutto sconveniente, rispetto alla natura o all’oggetto del contratto), bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalica ndo i limiti propridel vizio della violazione di legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) at- traversola sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di unanon consentita valutazione di merito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbiaproceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni ne- gozialiin esame ( facendo leva sull’eloquente significato della specifica dimensionedei valori economici trattati dalle parti ) nel pieno rispetto deicanoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad al- cunaattribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ricostruzione del significato com- plessivo dell’atto negozi ale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà(sulla base di un’ipotetica lettura macroscopicamente contraria ai canoni della buona fede o della convenienza oggettiva), Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 31932 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri pertale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale suf- ficientementecongruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro daresidue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzatedalla ricorrente in questa sede di legittimità; conil quarto motivo, i ricorrenti censurano la s entenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 1418 e 1325 c.c., per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla do- mandaproposta dall’odierna ricorrente per l’accertamento della nullità permancanza di causa del la clausola di opzione finalizzata all’acquisto dell’azienda,avendo le parti sostanzialmente prefigurato la definizione ditale acquisto in assenza di alcun corrispettivo in favore della parte cedente; ilmotivo è inammissibile ; osserva il C ollegio come g li odierni ricorrenti abbiano fatto rif eri- mento,riproducendole, alle “conclusioni dei deducenti per il giudizio di appello”,trascurando tuttavia di indicare in quale atto del giudizio di appelloavrebbe dovuto rinvenirsene la riproduzione e , dunque , omet- tendo di localizzarlo all’interno degli atti del giudizio in violazione dell’art.366 n. 6 c.p.c.; peraltro,i ricorrenti risultano esser s i altresì astenuti dall’indicare se,in sede di precisazione delle conclusioni in appello , quelle conclu- sioni( non meg lio localizzate ) fossero state mantenute ferme, con la conseguenteimpossibilità di valutarne la persistente rilevanza in rela- zioneal presente giudizio di legittimità ; varràin ogni caso considerare come il tenore del motivo in esame sembri alludere alla prospettata nullità del patto di opzione siccome asseritamente concluso in assenza di alcun corrispettivo in favore dell’offerente, in tal senso implicitamente sostenendo l’idea secondo cuiil patto di opzione debba necessariamente configurarsi alla streg ua Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 31932 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri di un negozio di natura onerosa, escludendos i l’ammissibilità , in astratto,della conclusione di un’ opzione meramente gratuita ; sulpunto, varrà considerare come, in termini strettamente dogma- tici,la caratteristica propria dell a convenzione di opzione non vada in- dividuata ne l suo (pretesamente indispensabile) carattere oneroso, bensì nel la natura convenzionale del relativo titolo che la distingue dallasemplice proposta irrevocabile ; intal senso, il tema posto dalla figura dell’ opzione gratuita riguar- derà la ravvisabilità di una specifica dimensione causale dell’accordo, non ravvisandosi, in tesi , l’essenzialità del consenso di entrambe le partiinteressate di fronte ad effetti giuridici ugualmente raggiungibili attraversola sola proposta irrevo cabile del concedente ; ciòposto, a l di là del la controvertibilità di tale premessa teorica, varràrilevare come, nella specie, l’avvenuta concessione dell’opzione diacquisto in favore della società affittuaria solo arbitrariamente poté dirsi sostanzialme nte gratuita, avendo le parti inserito detta opzione nelquadro della più complessa operazione negoziale avviata attraverso laconcessione in affitto dell’azienda, con la conseguente riconducibilità dellagiustificazione causale dell’opzione all’interno di tale più articolata dinamicanegoziale; peraltro,là dove (in ipotesi) la censura in esame intendesse corre- larsialla paventata gratuità dell’acquisto dell’azienda, è appena il caso dirichiamare la già rilevata esclusione dell’immobile aziendale dal com- pendio promesso in vendita alla società affittuaria ; ciò che vale ad escludere che, in termini economici, l’acquisto dell’azienda, da parte dell’affittuaria,possa dirsi avvenuto in termini sostanzialmente gratuiti, ossiain assenza di corrispettivo in favo re della parte cedente, avendo gliodierni ricorrenti prospettato la censura in esame sul diverso pre- suppostodella ricomprensione, tra i beni aziendali promessi in vendita, Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 31932 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri anchedell’immobile all’interno del quale veniva gestita l’attività azien- dale; datale premessa deriva l’agevole desumibilità dell’implicito rigetto delladomanda di nullità evocata con l’odierna censura, una volta rico- nosciuta la piena validità e operatività del patto di opzione in esame nel quadro della più complessa operazione negozi ale sottoposta all’esamedei giudici di merito ; sitratta di considerazioni suscettibili di evidenziare il carattere in ognicaso non decisivo dell’ error in procedendo qui (infondatamente) ascritto alla corte d’appello, anche in ragione del carattere i mpli cito della decisione fatta propria dal giudice a quo nell’assumere l’esclu- sionedell’immobile aziendale da l contenuto del patto di opzione esa- minato; conil quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione falsa applicazione dell’ art. 1448 c.c., per avere la corte territorialeerroneamente escluso il ricorso dei presupposti per la pro- nunciadella rescissione per lesione ultra dimidium del contratto di af- fittodi azienda e del connesso patto di opzione per il relativo acquisto conclusotra le parti, avuto particolare riguardo al valore dell’immobile aziendale,nella specie largamente superiore al doppio del prezzo com- plessivamentedefinito dalle parti per l’acquisto dell’azienda; ilmotivo è infondato ; osservail C ollegio come, anche in relazione alla censura in esame , i ricorrenti muovano , al fine di sostenere la rescindibilità per lesione ultra dimidium degli accordi conclusi tra le parti, dalla premessa dell’avvenuta inclusione dell’immobile aziendale all’interno del com- pendiopromesso in vendita ; ciòposto, una volta escluso, come in precedenza rilevato, l’avve- nutaricomprensione di tale immobile nel quadro del compendio azien- Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 31932 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dalededotto in opzione, deve altresì escludersi che l’operazione nego- ziale in esame valesse a giustif icare la proposizione dell’azione di re- scissionein questa sede infondatamente evocata dai ricorrenti ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esamina te, dev ’ essere pronunciato il rigetto del ricorso; ilCollegio rileva che l’esito del ricorso ha reso inutile la considera- zionedel tema relativo all’eventuale mancata o invalida notificazione delricorso nei confronti della Piccin ; non vi è luogo per l’adozione d i alcuna statuizione , in ordine alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo leparti intimat e svolto difese in questa sede ; dev’essere,infine, attestata la sussistenza dei presupposti proces- sualiper il versamento, da parte de i ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove d