CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2025
Cassazione n. 32611/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] in fatto e considerato in diritto Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Cagliari indicata in epigrafe, per i reati di cui agli artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2, e 223, I. fai!., come descritti in capo d'imputazione; - che il giudice d'appello, conformemente alla proposta di concordato, ha riconosciuto le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. equivalenti alle aggravanti contestate, rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni quattro di reclusione; -che l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame diversi da quello concernente la ridefinizione del trattamento sanzionatorio, nella misura anzidetta, come chiarito nell'impugnata sentenza; -che la condanna inflitta al ricorrente con la decisione impugnata è conforme a quanto concordato dalle parti; - con l'unico motivo di ricorso, viene contestato il giudizio di equivalenza tra circostanze, lamentando la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che - «in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). -il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile, giacché la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti; -che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.;o -che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2025 Il consigliere estensore