CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28829/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le censure dedotte nel ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondate, oltre che reiterative di rilievi analiticamente affrontati dalla Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione. Detta Corte, invero, dopo avere premesso che il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive, e che con riguardo al tempus commissi delicti per principio generale in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato quando il momento di consumazione sia individuato in sede di cognizione in termini precisi e delimitati, rileva che nel caso in esame la configurazione della condotta partecipativa è avvenuta secondo la tecnica della cosiddetta contestazione chiusa, poiché sono stati precisati gli estremi temporali della condotta con termine iniziale "dal settembre 2011" e termine finale "fino a tutto il 2015", e che i giudici della cognizione, nell'esaminare la specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale di associazione criminale dedita al narcotraffico, non hanno delimitato diversamente il tempus commissi delicti che, in virtù della operata contestazione chiusa, resta, quindi, determinato alla data del 31/12/2015; e che, sulla base di queste considerazioni, deve essere disattesa la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di voler dichiarare, in relazione alla sentenza di appello irrevocabile il 21 giugno 2019, la partecipazione alla condotta associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 cessata a far luogo dal 22 gennaio 2014, data di espiazione della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso, nel quale si insiste sul carattere convenzionale della data indicata in detta sentenza per la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sulla assenza di riferimenti fattuali sino a tutto il 2015 e sul fatto che la stessa dovesse ritenersi cessata con la cessazione della commissione dei reati fine coincidente con l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto alla data del 22 gennaio 2014, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 l