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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 41559/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Salerno, con ordinanza in data 5 ottobre 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Michele C\k Alfano avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza della stessa città che, ai sensi dell'art. 679 cod. proc. pen., aveva dichiarato attuale la pericolosità dell'Alfano e confermato l'applicazione della libertà vigilata per la durata minima di un anno.

A fondamento della decisione, il Tribunale evidenziava la tardività dell'appello in quanto il provvedimento impugnato era stato notificato al difensore dell'Alfano a mezzo posta certificata in data 21 giugno 2022 e l'atto di impugnazione era stato depositato a mezzo posta certificata in data 8 luglio 2022, e perciò oltre il termine di 15 giorni dalla notifica dell'ordinanza, stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio.

2. Avverso tale decisione Alfano, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cessazione deducendo la violazione dell'art. 585, comma 3, cod. proc. pen.

Nella specie il provvedimento impugnato era stato notificato ad Alfano in data 24 giugno 2022, sicché il termine per proporre appello, ai sensi dell'art. 585, comma 3, cod. proc. pen. scadeva il 9 luglio 2022.

Pertanto, l'appello doveva ritenersi tempestivamente proposto.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. Con memoria successivamente depositata il difensore del ricorrente ha insistito nel ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato e pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Salerno.

2. L'art. 580, comma 1, cod. proc. pen. prevede che contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza personali diverse dalla confisca possono proporre appello l'interessato e il suo difensore.

Il termine per l'impugnazione di tali provvedimenti emessi in camera di consiglio è, per ciascuna delle parti, di quindici giorni (art. 585, comma 1, lett. a, cod.proc.pen.), decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento (art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.).

Tuttavia, il comma 3 dell'art. 585 cod. proc. pen. stabilisce che, quando la decorrenza di tale termine «è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo».Tale disciplina è, pacificamente, applicabile quanto alla impugnazione dei provvedimenti emessi in camera di consiglio dal magistrato di sorveglianza e dal tribunale di sorveglianza (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 973 del 13/02/1997, Guidali, Rv. 207182; Sez. 1, n. 17630 del 14/03/2013, Parmesani, Rv. 255689; Sez. 1, n. 21348 del 21/04/2017, Iazzetta, non massimata).

2. Nel caso di specie, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza, che aveva confermato l'applicazione della misura di sicurezza, è stata notificata al difensore di fiducia di Alfano in data 21 giugno 2022 e all'Alfano personalmente in data 24 giugno 2022, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso.

L'appello avverso tale provvedimento, secondo quanto affermato dal Tribunale di sorveglianza nell'ordinanza impugnata, è stato depositato a mezzo posta certificata in data 8 luglio 2022.

Facendo applicazione della regola contenuta nel citato art. 585, comma 3, cod. proc. pen., il termine, di quindici giorni, per l'appello in questione decorreva dalla data della notifica all'Alfano, di tale che esso non era ancora scaduto al momento del deposito dell'impugnazione.

3. L'ordinanza impugnata è dunque da annullare per avere, in violazione di legge, ritenuto tardivo l'appello in questione; con conseguente rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Salerno per un nuovo giudizio.

PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Salerno.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Salerno, con ordinanza in data 5 ottobre 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Michele C\k Alfano avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza della stessa città che, ai sensi dell'art. 679 cod. proc. pen., aveva dichiarato attuale la pericolosità dell'Alfano e confermato l'applicazione della libertà vigilata per la durata minima di un anno. A fondamento della decisione, il Tribunale evidenziava la tardività dell'appello in quanto il provvedimento impugnato era stato notificato al difensore dell'Alfano a mezzo posta certificata in data 21 giugno 2022 e l'atto di impugnazione era stato depositato a mezzo posta certificata in data 8 luglio 2022, e perciò oltre il termine di 15 giorni dalla notifica dell'ordinanza, stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio. 2. Avverso tale decisione Alfano, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cessazione deducendo la violazione dell'art. 585, comma 3, cod. proc. pen. Nella specie il provvedimento impugnato era stato notificato ad Alfano in data 24 giugno 2022, sicché il termine per proporre appello, ai sensi dell'art. 585, comma 3, cod. proc. pen. scadeva il 9 luglio 2022. Pertanto, l'appello doveva ritenersi tempestivamente proposto. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Con memoria successivamente depositata il difensore del ricorrente ha insistito nel ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Salerno. 2. L'art. 580, comma 1, cod. proc. pen. prevede che contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza personali diverse dalla confisca possono proporre appello l'interessato e il suo difensore. Il termine per l'impugnazione di tali provvedimenti emessi in camera di consiglio è, per ciascuna delle parti, di quindici giorni (art. 585, comma 1, lett. a, cod.proc.pen.), decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento (art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.). Tuttavia, il comma 3 dell'art. 585 cod. proc. pen. stabilisce che, quando la decorrenza di tale termine «è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo».Tale disciplina è, pacificamente, applicabile quanto alla impugnazione dei provvedimenti emessi in camera di consiglio dal magistrato di sorveglianza e dal tribunale di sorveglianza (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 973 del 13/02/1997, Guidali, Rv. 207182; Sez. 1, n. 17630 del 14/03/2013, Parmesani, Rv. 255689; Sez. 1, n. 21348 del 21/04/2017, Iazzetta, non massimata). 2. Nel caso di specie, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza, che aveva confermato l'applicazione della misura di sicurezza, è stata notificata al difensore di fiducia di Alfano in data 21 giugno 2022 e all'Alfano personalmente in data 24 giugno 2022, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso. L'appello avverso tale provvedimento, secondo quanto affermato dal Tribunale di sorveglianza nell'ordinanza impugnata, è stato depositato a mezzo posta certificata in data 8 luglio 2022. Facendo applicazione della regola contenuta nel citato art. 585, comma 3, cod. proc. pen., il termine, di quindici giorni, per l'appello in questione decorreva dalla data della notifica all'Alfano, di tale che esso non era ancora scaduto al momento del deposito dell'impugnazione. 3. L'ordinanza impugnata è dunque da annullare per avere, in violazione di legge, ritenuto tardivo l'appello in questione; con conseguente rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Salerno per un nuovo giudizio. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Salerno. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 apr
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