CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 31500/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IMINARE del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] DELLALUCANIAsollevato con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Latina;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'insussistenza del conflitto, e restituirsi gli atti al Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Latina.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 15 aprile 2026 il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Latina ha sollevato conflitto di competenza con ilGiudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] della Lucania in ordine alprocedimento n. 1647/2025 R.G.N.G. a carico di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che pressoquel diverso giudice pende altro procedimento per lo stesso fatto.Il giudice ha rilevato che il difensore dell'imputata, in data 16 ottobre 2025,aveva denunciato tale conflitto, chiedendo al medesimo di dichiararsiincompetente o di trasmettere gli atti alla Corte di cassazione per la suarisoluzione, ma il giudice aveva disposto il mero inserimento agli atti delladenuncia, provvedimento annullato senza rinvio dalla Corte di cassazione in data13 marzo 2026, per abnormità.L'imputata aveva fatto presente di essere già indagata presso il Tribunale diVallo della Lucania in un procedimento avente lo stesso capo di imputazione,relativo alla violazione dell’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000commesso in Latina il 21/10/2021 per avere, quale legale della soc. coop.[OSCURATO:PERSONA], omesso di versare le imposte dovute per l’anno 2021,per l'importo di € 75.871,17, mediante una indebita compensazione con creditiinesistenti. La duplicazione processuale violava il principio del ne bis in idem, ecreava un conflitto di competenza positivo, che l’imputata chiedeva di risolvere infavore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] della Lucania, il cui procedimento di trovava in unafase più avanzata, in via subordinata chiedendo di adottare un provvedimento intema di competenza territoriale, stante la connessione del reato pendente pressoil Tribunale di Latina con i reati già in corso di giudizio davanti al Tribunale diVallo della Lucania.2. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con cui chiededichiararsi insussistente il conflitto e restituirsi gli atti al G.i.p. del Tribunale diLatina, essendo stato posto, in realtà, un dubbio di violazione del divieto di bis inidem.3. In data 09/06/2026 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della [OSCURATO:PERSONA], hadepositato una memoria ribadendo la sussistenza di una questione dicompetenza, essendo la sua assistita imputata presso il Tribunale di Latina delreato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 commesso in Latina il21/10/2021 quale legale rappresentante della soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] GlobalService, per omesso versamento di imposte a seguito di indebita compensazionecon crediti inesistenti, e presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] della Lucania per tale reatoed altri, unitamente a sei complici, reati contestati tutti come commessi inCicerale e Latina dal 18/01/2021 al 21/10/2021. La competenza deve esserenon essendo noto il luogo ove i modelli F24 sono stati presentati dall'imputata edessendo l'indicazione formulata dalla Procura della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] meramente indiziaria, basata sul luogo in cui la società ha la sua sedelegale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto di competenza è stato correttamente sollevato, ai sensidell'art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché due giudici stannocontemporaneamente prendendo cognizione del medesimo fatto, essendoevidente l'identità dell'imputazione per il reato di cui all'art. 10-quater, comma 2,d.lgs. n. 74/2000 commesso in Latina in data 21/10/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA], qualelegale rappresentante della soc. [OSCURATO:PERSONA], contestatanegli stessi termini sia di fronte al Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Latina, sia di fronte al Giudice dell'udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] della Lucania: sono identici, infatti, il luogo e la data di commissione ditale reato, l'identità dell'imputata, la società in relazione alla quale il fatto è statocommesso, le sue modalità e l'importo evaso, indicato in euro 75.871,17nell'imputazione formulata davanti al primo giudice e in euro 75.870,87nell'imputazione formulata davanti all'altro giudicante, essendo tale modestadifferenza non idonea per dichiarare la non identità del fatto.Questa Corte, in tema di divieto di bis in idem, ha infatti puntualizzato che«Ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fattosussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazionedel reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nessocausale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U,n. 34655 del 28/06/2005, PG in proc. Donati, Rv. 231799). Si è ancheaffermato che «Il principio del ne bis in idem, finalizzato ad evitare che per lostesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anchenon irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro, assume portata generale nelvigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflittipositivi di competenza (art. 28 e segg. cod. proc. pen.), nel divieto di un secondogiudizio (art. 649 cod. proc. pen.) e nell'ipotesi di una pluralità di sentenze per ilmedesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.)» (Sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013,Rv. 255701)2. L'istituto del conflitto positivo di competenza trova la sua rationell'esigenza di preservare l'applicazione del principio del divieto di bis in idem,avente come detto portata generale, principio che è volto a scongiurare che, perlo stesso fatto, attribuito alla stessa persona, si svolgano più procedimenti penalie si adottino più provvedimenti, anche non irrevocabili, l'uno indipendentementedall'altro. La decisione sul conflitto positivo serve, dunque, a regolare un'ipotesidi litispendenza e a prevenire, nell'interesse del corretto esercizio dellagiurisdizione, il contrasto tra giudicati (vedi Sez. 1, n. 26829 del 15/04/2011,Rv. 250873). Tale istituto, avendo necessariamente a base la nozione di bis inidem inteso come identità del fatto e sua attribuzione alla stessa persona,presuppone l'identità ontologica del fatto in ordine al quale si procede in distintesedi giudiziarie, anche con qualificazioni giuridiche diverse, e l'identità delsoggetto a cui esso è attribuito.Nel presente caso tali requisiti risultano rispettati, stante le già indicateidentità del fatto contestato, qualificato anche come violazione della medesimanorma, e identità della sua autrice, anche nella sua specifica veste giuridica. Ilconflitto di competenza sollevato è perciò ammissibile, in quanto effettivamentediretto ad eliminare una situazione di litispendenza che porterebbe,inevitabilmente, alla celebrazione di due distinti procedimenti per il medesimofatto, e in futuro alla formulazione di due giudizi separati, con palese violazionedel principio stabilito dall'art. 649 cod. proc. pen.Il conflitto positivo sussistente deve, perciò, essere risolto attribuendo lacompetenza al G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] della Lucania, risultando che ilprocedimento pendente presso tale giudice è stato promosso anche per ulteriorireati, oltre a quello per cui sussiste l'identità, il quale è quindi contenuto in unapiù ampia imputazione, e si trova in una fase più avanzata rispetto alprocedimento in corso davanti al G.i.p. del Tribunale di Latina. [OSCURATO:PERSONA] conformarsi, infatti, al consolidato principio secondo cui «Nel caso diconflitto positivo di competenza per territorio determinato dalla c.d. continenzadi regiudicande (delle quali l'una comprende, per la sua maggiore ampiezzariferita a un più lungo arco temporale, l'altra), va disposta la riunione degli attidel procedimento contenuto a quelli del procedimento principale e laconcentrazione dei due procedimenti davanti al giudice presso il quale pendequello di maggiore ampiezza, sempreché sussista l'identità ontologica del fattoche abbia dato luogo in distinte sedi giudiziarie, per la sua totalità o per unaparte di esso, ad altrettanti procedimenti, a nulla rilevando la diversità dellequalificazioni giuridiche, né la coincidenza soltanto parziale degli imputati» (Sez.1, n. 4234 del 20/06/1997, Rv. 208240; Sez. 1, n. 21883 del 16/04/2021, Rv.281563). Tale principio è, infatti, maggiormente rispondente all'interessedell'imputato, di vedere giudicati in un unico procedimento i reati a lui ascrittiche potrebbero essere ritenuti uniti per continuazione, trovandosi egli nellapossibilità di richiedere in sede di cognizione l'applicazione del relativo istituto,senza doversi in seguito rivolgere al giudice dell'esecuzione.3. Il conflitto deve, pertanto, essere risolto dichiarandosi la competenza delGiudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] della Lucania, stantel'identità tra il reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000giudicato presso tale Ufficio e quello giudicato dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Latina, e stante il rapporto di continenza tra i duereati, essendo quello giudicato a Latina contenuto nella più ampia imputazionecontestata a [OSCURATO:PERSONA] della Lucania. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dellaLucania- Ufficio GIP cui dispone trasmettersi gli atti.Così deciso il 01 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]