CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 09637/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 063FNRS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 062EGRP nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Milano applicava ai ricorrenti la pena concordata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati a loro ascritti. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione i difensori di entrambi gli imputati che, con due ricorsi distinti, deducevano violazione di legge (artt. 129 cod. porc. pen. 62- bis cod. pen.) e vizio di motivazione sia con riguardo alla definizione del trattamento sanzionatorio (per [OSCURATO:PERSONA]) che per la responsabilità (per [OSCURATO:PERSONA]). 3. I ricorsi non superano la soglia di ammissibilità in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401). 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2024.