CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 2026
Cassazione n. 08486/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza n. 1814/2023 della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Puglia, depositata il 14/06/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In causa proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro un’intimazione dipagamento recante l’invito al pagamento delle cartelle esattorialiidentificate con i seguenti numeri: 106/2012/0007993729/000,Numero registro generale 1420/2024Numero sezionale 653/2026Numero di raccolta generale 8486/2026Data pubblicazione 05/04/2026106/2013/0001586719/001, 106/2013/0003478659/000,106/2013/0004561103/000, 106/2013/0008724061/000,106/2014/0005271926/001, e dell’avviso di accertamento esecutivo,identificato con il numero 706/13010402196009/000, la Commissionetributaria provinciale di Taranto accoglieva in parte il ricorso inrelazione a cinque delle sei cartelle impugnate, rigettando nel resto.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Pugliarigettava l’appello dell’ente per la riscossione, evidenziando che «Perle altre cartelle l’appellato ha documentato solo l’estratto di ruolo percui va disposto l’annullamento della pretesa riscossiva delle cartelle».3. Contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione haproposto ricorso affidato ad un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] (cui ilricorso è stato notificato in data 15/01/2024 a mezzo p.e.c. presso ildomiciliatario all’indirizzo p.e.c. indicato in sentenza) è rimastointimato.Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneanticipata della causa.La ricorrente Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositatotempestiva istanza di decisione e il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis c.p.c. per l’adunanza camerale del 23 gennaio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360,comma primo, n. 4 c.p.c., l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deducela violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 58 del d.lgs. 546/1992nonché, conseguentemente, degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973, 60del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 140 c.p.c., giacché la sentenzad’appello indica un’informazione probatoria diversa da quellaemergente dagli atti di causa, da cui risulta invece che l’Agente dellaRiscossione ha depositato documentazione idonea a dimostrare laregolare notifica delle cartelle di pagamento.Numero registro generale 1420/2024Numero sezionale 653/2026Numero di raccolta generale 8486/2026Data pubblicazione 05/04/2026Il motivo precisa che la sentenza viene impugnata limitatamentealle cartelle di pagamento di cui ai nn. 106/2012/0007993729/000 e106/2013/0003478659/000 e lamenta che la Corte di giustizia abbiaerroneamente ritenuto che l’Ente di esazione avesse depositato, al finedi provare la corretta notifica delle summenzionate cartelle dipagamento, unicamente l’estratto di ruolo e non anche ladocumentazione di notifica, che invece era stata validamentedepositata in appello, per cui avrebbe travisato le informazioniprobatorie emergenti dagli atti di causa.2. La questione del travisamento della prova è stata oggetto dipronuncia di questa Corte, a Sezioni Unite, che ha affermato il principiodi diritto per il quale «il travisamento del contenuto oggettivo dellaprova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorioin sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazioneprobatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedionell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso deipresupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fattoprobatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenzaebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fattoprobatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, inconcorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5,c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale» (Cass. Sez.U. 5/03/2024, n. 5792).L’applicazione di tale principio al caso in esame, simile ad altri, oveviene dedotta una omessa considerazione di documentazionequestione che appare opportuno esaminare in pubblica udienza. P.Q.Mrimette la causa alla pubblica udienza.Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Numero registro generale 1420/2024Numero sezionale 653/2026Numero di raccolta generale 8486/2026Data pubblicazione 05/04/2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]