CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 04117/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11974-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA].; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 4788/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/12/2022 R.G.N. 2776/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] aziendale R.G.N.11974/2023 Cron. Rep. Ud09/01/2026 il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimento parziale del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato non assorbibile il superminimo riconosciuto al lavoratore nella misura in godimento a gennaio 2018 e condannato la società al pagamento delle somme illegittimamente detratte a detto titolo a partire dal febbraio 2018; ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite per «i numerosi contrasti giurisprudenziali di merito nella materia». 2. La Corte, in estrema sintesi, ha argomentato che «la circostanza assolutamente pacifica tra le parti che il superminimo attribuito dalla datrice di lavoro fosse rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti, nel corso del rapporto di lavoro, in occasione dei molteplici rinnovi contrattuali succedutisi consente di ritenere ricostruibile la volontà negoziale nel senso dell’esclusione dell’assorbibilità del superminimo», quale comportamento concludente. 3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la società con un unico motivo; ha resistito con controricorso l’intimato, formulando ricorso incidentale affidato ad un motivo. A tale impugnazione incidentale ha resistito la società depositando controricorso. L’Ufficio del Pubblico Ministero ha comunicato memoria in cui ha concluso per il rigetto del ricorso. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col motivo di ricorso principale si denuncia: «violazione e falsa applicazione dell’art. 1362, comma 2, c.c., nonché dei principi giurisprudenziali che regolano l’istituto del superminimo (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ricostruito la volontà negoziale della società nel senso dell’esclusione dell’assorbibilità del superminimo. Con istanza del 21 ottobre 2025, la società - premesso che con provvedimento reso dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] della S.C. in data 25 luglio 2025 è stata respinta la richiesta di rimessione della causa alle Sezioni Unite ma, al contempo, è stato considerato «che, ove il Collegio della Sezione Lavoro investito della trattazione della causa ritenga la stessa di “particolare rilevanza”, ben potrà disporne la fissazione in pubblica udienza, aprendo alla più ampia interlocuzione delle parti e del Pubblico Ministero» -ha insistito per la rimessione in udienza pubblica. 2. Con il motivo di ricorso incidentale invece si denuncia: «violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. nonché dell’art.132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.»; ci si duole che la Corte territoriale abbia integralmente compensato le spese al di fuori dei limiti consentiti dalle disposizioni richiamate, con una motivazione di mero stile. 3. [OSCURATO:PERSONA] reputa che il ricorso principale ponga questioni di diritto di potenziale rilievo nomofilattico in ordine ai rapporti tra superminimo, uso aziendale e recesso, sicché si ravvisa l’opportunità del rinvio a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione in pubblica udienza, quale «luogo» privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni sulle questioni di diritto di particolare rilevanza (cfr., da ultimo, Cass. n. 13679 del 2025; Cass. n. 32418 del 2025). P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione in