CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06138/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26707/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] SICILIAn.4695/2024 depositata i l 19/06/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n.4695/2024, depositata in data 19.06.2024, in forza della quale CGT-2 della Sicilia confermava la sentenza di primo grado e compensava le spese di lite tra le parti. 2. L’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma n.4 c.p.c. nonchè violazione ed errata applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. per avere i giudici di appello, in violazione del principio della soccombenza e con sentenza priva di idonea motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni giustificative, compensato tra le parti le spese di lite. 2. Con il secondo motivo deduce, , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di legge, violazione dell’obbligo motivazionale ex art. 111, comma 6, Cost.; carenza di motivazione. 3. I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono da ritenere fondati. 3.1. Secondo l’orientamento di questa Corte “Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, prevista dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione, quali la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonchél'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza. (Cass. Sez. 5, 03/09/2024, n. 23592; Cass. Sez. 5, 08/04/2024, n. 9312). 3.2. Nel caso di specie, dalla succinta motivazione della decisione qui impugnata –essendosi i giudici di appello limitati ad affermare che le spese potevano essere compensate “data la complessità della materia e la necessità di procedere su base interpretativa” - non è dato evincere, al di là di considerazioni meramente apodittiche, le gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 15 d. lgs. 546 del 1992, idonee a giustificare una simile statuizione. 4. La sentenza deve essere, dunque, cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui è rimessa anche la regolazionedelle spese di lite di questo giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui rimette anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributar