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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 11005/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/10/2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Lodi emessa il 12 luglio 2017 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di rapina aggravata commessa in concorso con altri due complici non identificati ai danni di un'agenzia della [OSCURATO:PERSONA] di Lodi.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo mancanza di motivazione su uno dei motivi di appello.

La Corte, equivocando le richieste contenute nell'atto di appello, aveva negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti quando, invece, la richiesta sulla quale non vi sarebbe stata alcuna pronuncia era nel senso di riconoscere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. [OSCURATO:PERSONA] 11 ricorso è infondato.

Sebbene l'atto di appello contenesse larvatamente la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come equivalenti alle aggravanti, la motivazione della sentenza impugnata contiene implicitamente il rigetto di tale richiesta, fermo restando che il motivo di appello era imperniato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti.

Nel valorizzare, in sintonia con la sentenza di primo grado, il peso della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, in uno alla propensione a delinquere dell'imputato, la Corte ha ritenuto che tali circostanze negative per la posizione dell'imputato prevalessero sulle attenuanti proprio in ragione della personalità del ricorrente, Si tratta di un giudizio di merito non rivedibile in questa sede che assorbe in sé ogni migliore valutazione di tutte le ragioni difensive.

Si ricordi, in proposito, che nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187.

Il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv, 250105).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.02.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/10/2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Lodi emessa il 12 luglio 2017 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di rapina aggravata commessa in concorso con altri due complici non identificati ai danni di un'agenzia della [OSCURATO:PERSONA] di Lodi. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo mancanza di motivazione su uno dei motivi di appello. La Corte, equivocando le richieste contenute nell'atto di appello, aveva negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti quando, invece, la richiesta sulla quale non vi sarebbe stata alcuna pronuncia era nel senso di riconoscere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. [OSCURATO:PERSONA] 11 ricorso è infondato. Sebbene l'atto di appello contenesse larvatamente la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come equivalenti alle aggravanti, la motivazione della sentenza impugnata contiene implicitamente il rigetto di tale richiesta, fermo restando che il motivo di appello era imperniato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti. Nel valorizzare, in sintonia con la sentenza di primo grado, il peso della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, in uno alla propensione a delinquere dell'imputato, la Corte ha ritenuto che tali circostanze negative per la posizione dell'imputato prevalessero sulle attenuanti proprio in ragione della personalità del ricorrente, Si tratta di un giudizio di merito non rivedibile in questa sede che assorbe in sé ogni migliore valutazione di tutte le ragioni difensive. Si ricordi, in proposito, che nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187. Il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv, 250105). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.02.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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