CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 30478/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 12/12/2022, in parziale riforma di quella resa dal GIP del Tribunale di Ivrea in data 14/12/2021, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] D'ERRICO riconosciuto responsabile dei fatti di reato di cui agli artt. 81 cpv. e 648-bis cod. pen. (capo A), artt. 490 cod. pen. in rel. agli artt. 476 e 477 cod. pen. (capo B), art. 648 cod. pen. (capo C), art. 648 cod. pen. (capo D); ritenuto che i motivi di ricorso, con cui la difesa contesta la carenza della motivazione con riguardo all'eccessivo aumento di pena operato a titolo di continuazione in ordine ai reati di cui ai capi B), C) e D) è certamente inammissibile: le SS.UU., nella sentenza "Pizzone", hanno infatti richiamato e condiviso Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. secondo cui «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato»; tanto premesso, rileva che gli aumenti per la continuazione sono stati nel caso in esame quantificati dalla Corte di appello in misura largamente inferiore al minimo edittale dei reati per i quali ne sono stati ravvisati i presupposti; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]