CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 05931/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIA11-ato-axatisa-~~- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso in esame, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è proposto avverso una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., pronunciata a seguito della rinuncia ai motivi di gravame diversi da quello attinente la misura della pena stessa. Il ricorso risulta proposto per vizio di motivazione in ordine all'esistenza del fatto di reato, alla corretta qualificazione giuridica e alla adeguatezza del trattamento sanzionatorio. In ordine a quest'ultimo aspetto si rileva che, nel c.d. patteggiamento della pena in appello, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] io [OSCURATO:PERSONA] e p OSITA_ c9b5, [OSCURATO:PERSONA]`I)1 2 Fti