CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 14798/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 5 novembre 2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e, quale terzo interessato, da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il Tribunale della stessa città, il 4 marzo 2020, ha disposto la confisca di un terreno, sito nel quartiere Archi di [OSCURATO:PERSONA] ed esteso circa 2.900 mq., intestato alla [OSCURATO:PERSONA], della quale è stata incidentalmente ritenuta la pericolosità sociale qualificata. 2. Stando alla ricostruzione dei fatti concordemente avallata dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], figlio del proprietario di un fondo sul quale sorgeva un opificio, comunemente denominato «[OSCURATO:PERSONA]» e destinato alla produzione di laterizi e, quindi subentrato al genitore nella titolarità di detto bene, ha subito, sin dall'ultimo dopoguerra, le vessazioni provenienti dalle famiglie di 'ndrangheta stanziate su quel territorio — i Tegano, i Condello ed i [OSCURATO:PERSONA] — i quali, oltre a costringerlo a consegnare loro, con cadenza settimanale, quantitativi di prodotto, hanno abusivamente occupato i suoi terreni, sui quali hanno addirittura realizzato un fabbricato abusivo, dell'altezza di ben cinque piani, ascrivibile al noto boss [OSCURATO:PERSONA] detto «il supremo». [OSCURATO:PERSONA], essendo risultato impossibile cedere il fondo a prezzo di mercato e ad acquirenti estranei alle dinamiche mafiose, si è infine risolto, nel 2007, a venderlo, a fronte di un corrispettivo molto contenuto, a [OSCURATO:PERSONA], il quale, vicino ai clan della zona, ne ha tollerato ed assecondato le pretese — tanto che Condello ha realizzato, su quell'area, un ricovero per i cavalli che soleva destinare allo svolgimento di competizioni clandestine — e si é espressamente obbligato a trovare un accordo con gli effettivi possessori di una parte, estesa 1.000 mq. dei terreni, tra cui i soggetti indicati come «eredi Rodà». Nel 2009, tuttavia, la quota di terreno da ultimo indicata è stata trasferita, a titolo gratuito e transattivo, da Ficara, unitamente ad una ulteriore porzione di 1.900 mq ed in forza di atto transattivo, ad [OSCURATO:PERSONA], nuora di [OSCURATO:PERSONA] (medio tempore deceduto), in quanto moglie di [OSCURATO:PERSONA]. Tribunale e Corte di appello, valorizzando le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], nonché le risultanze di taluni procedimenti penali, hanno ricondotto ad unità gli eventi susseguitisi nell'arco di decenni, intesi quale espressione di una precisa strategia estorsiva, attuata con metodo mafioso, finalizzata a sottrarre la disponibilità e, infine, la titolarità dell'immobile al legittimo proprietario, suggellata dalla sua intestazione in capo alla [OSCURATO:PERSONA], indicata quale concorrente nell'intera fattispecie criminosa.Hanno, pertanto, ritenuto la pericolosità sociale qualificata della donna e, in presenza delle ulteriori condizioni di legge, disposto la confisca del fondo. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, con i quali eccepiscono, costantemente, violazione di legge. Con il primo motivo, lamentano che i giudici di merito abbiano arbitrariamente sussunto in un'unica fattispecie due distinte vicende, aventi ad oggetto autonome porzioni del terreno infine acquisito dalla [OSCURATO:PERSONA] la quale, invece, è rimasta del tutto estranea alla condotta, di natura asseritamente estorsiva, che ha riguardato, in un'epoca in cui ella non era ancora [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1.000 mq., oggetto esclusivo dell'interesse del defunto [OSCURATO:PERSONA]. Deducono, quindi, l'illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui addebita alla [OSCURATO:PERSONA] comportamenti posti in essere dal suocero, unico soggetto della cui pericolosità sociale, a ben vedere, potrebbe, a loro modo di vedere, discutersi. Rilevano, al riguardo, che le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello si imperniano sulla riconduzione della vicenda ad una ipotesi di estorsione a condotta frazionata o prolungata che, oltre a mal conciliarsi con la struttura del delitto sanzionato dall'art. 629 cod. pen., di natura solitamente istantanea, è contraddetta dall'intervento, nel caso di specie, di soggetti diversi e dall'imprevedibilità, all'atto dell'avvio delle prevaricazioni ipoteticamente ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA] — che, ribadiscono, in alcun modo sono imputabili ad [OSCURATO:PERSONA], ignara di quanto compiuto, molti lustri prima, dal suocero — degli sviluppi che si sarebbero concretizzati a distanza di decenni. Con il secondo motivo, i ricorrenti obiettano che, dovendosi avere riguardo, in forza delle considerazioni testé richiamate, alla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] anziché a quella di [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito avrebbero dovuto prendere atto dell'improcedibilità della proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, presentata oltre il termine di legge di cinque anni a partire dalla morte del soggetto la confisca avrebbe dovuto essere disposta. Con il terzo motivo, si dolgono che l'azione di prevenzione sia stata esercitata nei confronti di soggetto privo di legittimazione, rilevando che, una volta individuato [OSCURATO:PERSONA] quale portatore della pericolosità sociale qualificata, il procedimento avrebbe dovuto essere promosso, eventualmente, a carico del figlio Paolo, in quanto erede, e non della nuora, terza interessata in quanto intestataria del bene della cui ablazione si discute. Con il quarto motivo, contestano, nel merito, che [OSCURATO:PERSONA] possa essere considerato portatore di pericolosità sociale qualificata, non risultando che egli abbia militato in compagini mafiose o che egli abbia fatto ricorso a pressioni illecite al fine di conseguire la materiale disponibilità dell'immobile sottoposto a confisca, essendo emerso, piuttosto, nel corso del giudizio di primo grado, che [OSCURATO:PERSONA] aveva volontariamente concesso ad alcuni dipendenti, e tra di loro a [OSCURATO:PERSONA], di adibire a scopi agricoli porzioni di terreno che non erano più sfruttabili per la produzione di mattoni per essere stato integralmente rimosso lo strato superficiale di argilla. Con il quinto motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rilevano che la qualificazione in chiave estorsiva dell'area, estesa 1.900 mq., inserita nell'atto transattivo del 2009 è dipesa dalla distorta interpretazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] .il quale si è limitato a riferire di avere ceduto alla Madafferi una porzione di terreno ulteriore rispetto a quella in relazione alla quale due anni prima, con l'atto di acquisto, si era impegnato a trovare un accordo con gli effettivi detentori «per quieto vivere», espressione che non può lecitamente essere inquadrata nel contesto della supposta, ed in realtà inesistente, estorsione ambientale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. In via di premessa, occorre ricordare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso — con scelta ritenuta non irragionevole da Corte cost. n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015 — soltanto per violazione di legge, giusta il disposto degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ne consegue, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e) , cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 8, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365), che ricorre anche «quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio» (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01), mentre il travisamento della prova rileva solo qualora abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo totalmente erroneo (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01). In detta prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso. 3. Considerato in tale prospettiva, il provvedimento impugnato appare senz'altro esente dai lamentati vizi di violazione di legge. La Corte di appello, invero, ha imperniato la decisione sull'apporto di [OSCURATO:PERSONA], nitido nel tratteggiare una storia decennale di illecite imposizioni, da parte dei maggiorenti delle cosche di 'ndrangheta egemoni sul territorio del popoloso rione di Archi di [OSCURATO:PERSONA], concretatesi, tra l'altro, nell'impossessarsi di una parte sempre più vasta del fondo sul quale insisteva la fabbrica di laterizi. Il racconto di [OSCURATO:PERSONA], che dà conto di uno strapotere sostanzialmente inarrestabile, al punto che [OSCURATO:PERSONA] si era fatto lecito di costruire un palazzo abusivo (condotta le cui conseguenze, sul piano penale, erano state sopportate dall'apparente proprietario), accredita la qualificazione della vicenda in termini di estorsione ambientale, ovvero in ossequio ad una risalente e consolidata elaborazione ermeneutica, cui la Corte di appello dedica ampi e pertinenti richiami. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si saldano, d'altro canto, con quelle di [OSCURATO:PERSONA], soggetto vicino agli ambienti della locale criminalità organizzata, che confermano — nell'esegesi, scevra da deficit logici di sorta, che ne hanno compiuto i giudici di merito — che la cessione dell'intero fondo in suo favore ha costituito il frutto di pressioni di franca natura estorsiva e che, successivamente all'acquisto, le «famiglie» mafiose non si sono limitate a pretendere l'assegnazione dell'area di 100 mq, indicata nell'atto di acquisito del 2007, ma hanno preteso il trasferimento di porzioni significativamente maggiori, richiesta che egli assecondato per «quieto vivere».Prive di pregio si palesano, in proposito, le contestazioni articolate dai ricorrenti che, peraltro, replicano quelle che, già sottoposte alla Corte di appello, sono state disattese in forza di un iter argomentativo in questa sede incensurabile. Se, infatti, i terreni su cui insisteva l'opificio sono stati oggetto degli appetiti dei più autorevoli esponenti della 'ndrangheta reggina i quali, senza bisogno di ricorrere ad esplicite minacce, hanno costretto il legittimo titolare a subire, tra l'altro, il sostanziale spossessamento; se [OSCURATO:PERSONA], impossibilitato a trovare una diversa via d'uscita ad una situazione altamente incresciosa, si è determinato, infine, a cedere il fondo, a prezzo vile, a soggetto, quale [OSCURATO:PERSONA], gradito alle cosche ed in grado di gestire i rapporti con loro; se Ficara, a distanza di appena due anni, ha ceduto alla Madafferi l'area sulla quale il suocero della donna aveva accampato inesistenti diritti, accresciuta, a titolo transattivo e per soddisfare le, pur infondate, pretese dei soggetti per conto della quale la donna ha agito (in questo senso dovendosi, logicamente, intendere l'allusione al «quieto vivere»), di un ulteriore fazzoletto di terra; se tutto questo è vero — come i giudici di merito hanno ritenuto all'esito di un percorso argomentativo lineare e coerente — la scissione della vicenda in due distinte fasi, sulla quale i ricorrenti erigono l'intero castello difensivo, appare artificiosa e, in ultimo, contraria alla realtà, che individua, invece, nella Madafferi la beneficiaria finale di un'unica azione intimidatoria protrattasi nel corso del tempo, avviata, tra gli altri, dal suocero e portata a compimento con il suo decisivo apporto. Cristallina è, sul punto, la motivazione del decreto impugnato, che vai la pena di trascrivere integralmente, rendendola riconoscibile dall'uso del corsivo: «Correttamente la proposta [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta concorrente nell'estorsione aggravata dal metodo mafioso avendo ella stipulato e sottoscritto l'atto di transazione con cui è stata a lei - in quanto coniuge di [OSCURATO:PERSONA] erede di [OSCURATO:PERSONA] - trasferita la proprietà del terreno. Così facendo ella - pur intervenendo nella fase finale della complessa vicenda estorsiva, articolatasi nel corso di decenni - ha fornito un contributo necessario al compimento dell'attività delittuosa, consentendo la formalizzazione dell'acquisto della proprietà di un immobile da decenni abusivamente occupato di fatto dai Rodà, con le modalità illecite sopra descritte. Di contro agli assunti difensivi, pertanto, non vale ad escludere il concorso della proposta nell'estorsione, il fatto che la condotta delittuosa sia iniziata quando la stessa non era ancora nata, e che, comunque, non siano state accertate condotte di intimidazione da lei poste in essere non solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma anche nei confronti del Ficara, anche al fine di ottenere la cessione di una parte di terreno, maggiore di quella asseritamente oggetto di usucapione da parte di [OSCURATO:PERSONA].È infatti pacifico che integri il concorso nell'estorsione anche la partecipazione alla sola fase finale della riscossione dell'illecito provento dell'attività delittuosa, in quanto anche colui che, pur non essendo materialmente coinvolto nelle pregresse condotte intimidatorie, si sia limitato ad intervenire nella fase conclusiva, fornisce un contributo essenziale ai fini del conseguimento del profitto illecito (ex plurimis, Cass. Sez. 2, n. 36115 del 27.6.2017, Pacilli ed altro, Rv. 271005-01; Cass. Sez. 2 n. 10778 del 25.1.2022, Curto, Rv. 221123-01)». Alieno da qualsivoglia frattura razionale è, pertanto, l'assunto secondo cui [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui sottoscrisse l'atto che, senza imporle esborso di sorta, la rese proprietaria di un immobile con cui ella, pacificamente, non aveva mai avuto nulla a che vedere, agì quale mandataria della famiglia del marito, responsabile, in primis per mano del suocero, delle pluridecennali vessazioni che sono scaturite nel trasferimento dell'area in suo favore e, dunque, nella piena consapevolezza della genesi illecita, remota e prossima, di quell'acquisto. Tale conclusione, nell'annichilire il principale pilastro della costruzione difensiva, si riverbera, a catena, sulle ulteriori doglianze dei ricorrenti, mosse, costantemente, sul presupposto, che si è visto essere del tutto infondato, della netta separazione tra la condotta di [OSCURATO:PERSONA] e quella della nuora e che attengono, per un verso, all'individuazione del soggetto dalla cui pericolosità sociale qualificata discende il contestato provvedimento ablatorio, da individuarsi in [OSCURATO:PERSONA] anziché in [OSCURATO:PERSONA] e, per l'altro, al rispetto del termine quinquennale — nel caso di specie impropriamente evocato — che condiziona la procedibilità dell'azione di prevenzione patrimoniale nei confronti degli eredi del defunto soggetto socialmente pericoloso. 4. Dal rigetto dei ricorsi discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processu