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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16626/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di l'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di furto, mentre, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen, ha rideterminato la pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, perché la Corte di appello ha già osservato che i precedenti penali sono ostativi al riconoscimento del beneficio (cfr. pag. 2 dove per mero errore materiale è scritto "stati" in luogo di "ostativi") e ricordato che la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è consentita a favore di chi (come l'odierno ricorrente) ne abbia già usufruito due volte (Sez. 5, n. 1783 del 19/04/1999, Falcone, Rv. 213180); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di l'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di furto, mentre, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen, ha rideterminato la pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, perché la Corte di appello ha già osservato che i precedenti penali sono ostativi al riconoscimento del beneficio (cfr. pag. 2 dove per mero errore materiale è scritto "stati" in luogo di "ostativi") e ricordato che la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è consentita a favore di chi (come l'odierno ricorrente) ne abbia già usufruito due volte (Sez. 5, n. 1783 del 19/04/1999, Falcone, Rv. 213180); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 16626/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris