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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17080/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto depositando nota spese e conclusioni alle quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha riformato, quanto al solo trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Asti, pronunciata in data 30 ottobre 2017, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta semplice ex artt. 217, comma 1, n. 4 e 224, comma 1, L.F., commesso, in concorso con altri, nella qualità di amministratore delegato della '[OSCURATO:PERSONA]. (rivestita dall'8 marzo 1993 al 28 gennaio 2011), omettendo di chiederne il fallimento - poi dichiarato il 17 dicembre 2014 - ancorché il patrimonio netto della società fosse già completamente eroso alla data del 31 dicembre 2007, così aggravandone il dissesto.

Con lo stesso provvedimento la Corte territoriale ha respinto il gravame presentato dalla parte civile, Fallimento '[OSCURATO:PERSONA]., ponendo, tuttavia, a carico dell'imputato le spese da questa sostenute per il grado.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di Negro consta di quattro motivi (quivi enunciati nei limiti previsti dall'art. 173 disp.att. cod. proc. pen.). - II primo motivo eccepisce la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per inosservanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Infatti, sebbene gli fosse stata imputata una condotta di compartecipazione nel reato a titolo di dolo, l'imputato si era visto condannare per una condotta a titolo di colpa grave e ciò si era rivelato di pregiudizio per le ragioni della sua difesa, perché la Corte territoriale, affermata l'equipollenza tra il dolo e la colpa ai fini della punibilità dell'ipotesi di bancarotta semplice contestata, non si era in alcun modo peritata di verificare se, considerata la <<specifica struttura dell'imputazione», il passaggio dal dolo alla colpa grave non fosse stato tale da incidere in maniera determinante sull'atteggiarsi della condotta concorsuale del Negro. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., perché, a differenza di quanto apoditticamente argomentato dai giudici d'appello, la mancata acquisizione della documentazione offerta dalla difesa (verbali assembleari e tracciati degli spostamenti dell'imputato nei giorni in cui le assemblee della '[OSCURATO:PERSONA]. si erano tenute) aveva decisivamente compromesso la possibilità del Negro di dimostrare come egli, non avendo avuto effettiva contezza dell'erosione del patrimonio netto aziendale, non avesse colto l'urgenza di attivarsi per richiedere il fallimento della società. - Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 41, 43 e 217 L.F. e il vizio di motivazione, non avendo la Corte territoriale affrontato la questione della possibilità del concorso colposo del ricorrente nel delitto doloso dei concorrenti, che avrebbe reso imprescindibile il preliminare accertamento del contributo causale autonomo offerto dal Negro alla realizzazione del reato. - Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 592, commi 1 e 4, cod. proc. pen. in relazione all'art. 91 cod. proc. civ., concretatasi nella condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il grado di appello ancorché questa fosse rimasta del tutto soccombente, essendone stato integralmente rigettato l'appello principale.

3. Con requisitoria in atti del 19 novembre 2020 a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso: conclusioni cui il Pubblico Ministero d'udienza si è riportato facendole proprie.

4. Con nota trasmessa tramite PEC in data 30 novembre 2021, il difensore del ricorrente ha instato per la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è inammissibile per conclamata genericità.

1.1. Nulla, invero, emerge dall'imputazione che lasci fondatamente ritenere che a [OSCURATO:PERSONA] ed ai concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse stata specificamente addebitata un'ipotesi di realizzazione concorsuale della bancarotta semplice loro contestata sostenuta da dolo: ciò posto, deve riconoscersi che l'intervenuta condanna del ricorrente a titolo di colpa grave non si espone a rilievi di sorta, perché risulta perfettamente in linea con il pacifico principio di diritto secondo il quale nel reato di bancarotta semplice, la condotta della mancata tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento è punibile se caratterizzata (almeno) da colpa grave (Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, Rv. 264743; Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Rv. 257533).1.2.

In ogni caso, pur ammesso quel che dal ricorrente viene rappresentato, richiamato quanto statuito dal diritto vivente in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, ossia che: «Per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso ritern del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619; conf.

Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051, il ricorrente avrebbe dovuto, comunque, illustrare quale fosse stata la lesione in concreto subita sul versante del proprio diritto di difesa - indicando specificamente gli indici dell'effettiva menomazione al suo esercizio - conseguenti alla modifica o alla precisazione dell'originaria imputazione.

1.3. Va pure rilevato, per mera completezza argomentativa, che, quand'anche si versi in ipotesi di modifica della qualificazione giuridica del fatto, si è trattato di una riqualificazione ampiamente prevedibile, avuto riguardo alla linea ermeneutica di questa Corte dianzi richiamata (cfr. punto 1.1), e insuscettibile, almeno in astratto, di determinare un qualche nocumento all'imputato, neppure sul piano della graduazione della pena, posto che la colpa esprime in genere una cifra di colpevolezza meno grave rispetto al dolo.

2. Le ragioni esposte danno conto anche della manifesta infondatezza del terzo motivo.

Esclusa la rilevanza della questione della possibilità del concorso colposo nell'altrui delitto doloso, tanto più perché l'imputato ricorrente risponde della bancarotta ascrittagli quale intraneus (in quanto amministratore della società fallita) e non quale extraneus, l'ambito dell'indagine consentita a questa Corte, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo a Negro, va circoscritto alla verifica della rispondenza della motivazione rassegnata sul punto al principio di diritto secondo cui nel reato di bancarotta 3 i( semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma in concreto, da una provata e consapevole omissione (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Rv. 272823).

Orbene, la Corte territoriale, dopo aver richiamato le dichiarazioni del curatore fallimentare - che aveva evidenziato come Negro fosse stato socio ed amministratore delegato della '[OSCURATO:PERSONA]. a partire dagli anni novanta e fino al febbraio 2011 (pag. 5 sentenza impugnata) e come la società, già nell'anno 2006, «viaggiasse sull'orlo dell'insolvenza» ed avesse visto crescere l'indebitamento fin dal 2007, tanto che già in quell'anno il patrimonio netto della società era negativo (pag. 2, sentenza impugnata) - nonché le dichiarazioni del testimone Tovagliari - che aveva affermato che, in occasione delle delibere del consiglio di amministrazione, Negro era stato reso edotto dal commercialista della situazione della società (pag. 5 sentenza impugnata) -, ha conferito rilievo allo specifico ruolo preminente rivestito dall'imputato in seno alla società, alla consistenza dell'esposizione debitoria sempre crescente nonché agli avvertimenti ricevuti dal commercialista, di modo che, essendo egli avvertito della situazione economica e finanziaria della compagine, in forza dei doveri impostogli dall'art. 2392 cod. civ., cui avrebbe dovuto adempiere «con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze», avrebbe dovuto attivarsi per richiedere il fallimento della '[OSCURATO:PERSONA]. o la ricapitalizzazione della stessa.

Ne viene che il proposto motivo non attingendo affatto la ratio decidendi della statuizione sul punto, difetta di pertinenza e specificità ed è, quindi, inammissibile.

3. Le riportate argomentazioni del Collegio di merito, che si lasciano apprezzare per completezza e plausibilità, spiegano esaustivamente e logicamente le ragioni del diniego di acquisizione della documentazione offerta dalla difesa, oggetto di censura con il secondo motivo di ricorso.

Escluso il denunciato vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., che, in ipotesi di mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, ricorre solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv.274337; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240995), non risulta integrato neppure un vizio di motivazione - peraltro neppure formalmente dedotto -, posto che, avuto riguardo alla nozione di prova "decisiva", ossia quella che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670; Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, Rv. 277035), il risultato delle prove documentali offerte dalla difesa dell'imputato non era tale, di per sé solo, da scagionarlo, considerati gli ulteriori elementi di prova a disposizione del giudice di merito.

Del resto, è jus receptum che il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanza pronunciata su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995 - dep. 23/02/1996, Rv. 203764; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373), che nel caso che occupa non si espone a rilievi di manifesta illogicità.

Da qui l'inammissibilità del motivo in disamina.

4. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato.

E' vero che la reciproca soccombenza nel giudizio di appello legittima la compensazione delle spese sostenute dalle parti contrapposte, ma non per questo la compensazione costituisce un obbligo per il giudice, che può - senza violare la legge - condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile allorché, come nella specie, la sua impugnazione sia risultata parzialmente infondata: in questo caso, invero, la condanna segue la soccombenza, sia pure parziale, dell'imputato.

La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la condanna, sicché - pur impedita la sua condanna al pagamento delle spese processuali - è consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile, salvo che il giudice non ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207946; Sez. 5, n. 48206 del 10/09/2019, Rv. 278040; Sez. 5, n. 46453 del 21/10/2008, Rv. 242611).

In particolare, ha chiarito che la violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nell'ipotesi in cui l'imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che egli sia assolto con formula preclusiva dell'azione civile, mentre è legittima la sua condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile quando la responsabilità sia stata confermata, pur in presenza di un accoglimento dell'impugnazione sotto altri profili (Sez. 4, n. 25846 del 15/03/2018, Rv. 273079).

5. S'impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa della ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., liquidate in complessivi Euro 3.600,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa della ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto depositando nota spese e conclusioni alle quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha riformato, quanto al solo trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Asti, pronunciata in data 30 ottobre 2017, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta semplice ex artt. 217, comma 1, n. 4 e 224, comma 1, L.F., commesso, in concorso con altri, nella qualità di amministratore delegato della '[OSCURATO:PERSONA]. (rivestita dall'8 marzo 1993 al 28 gennaio 2011), omettendo di chiederne il fallimento - poi dichiarato il 17 dicembre 2014 - ancorché il patrimonio netto della società fosse già completamente eroso alla data del 31 dicembre 2007, così aggravandone il dissesto. Con lo stesso provvedimento la Corte territoriale ha respinto il gravame presentato dalla parte civile, Fallimento '[OSCURATO:PERSONA]., ponendo, tuttavia, a carico dell'imputato le spese da questa sostenute per il grado. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di Negro consta di quattro motivi (quivi enunciati nei limiti previsti dall'art. 173 disp.att. cod. proc. pen.). - II primo motivo eccepisce la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per inosservanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Infatti, sebbene gli fosse stata imputata una condotta di compartecipazione nel reato a titolo di dolo, l'imputato si era visto condannare per una condotta a titolo di colpa grave e ciò si era rivelato di pregiudizio per le ragioni della sua difesa, perché la Corte territoriale, affermata l'equipollenza tra il dolo e la colpa ai fini della punibilità dell'ipotesi di bancarotta semplice contestata, non si era in alcun modo peritata di verificare se, considerata la <<specifica struttura dell'imputazione», il passaggio dal dolo alla colpa grave non fosse stato tale da incidere in maniera determinante sull'atteggiarsi della condotta concorsuale del Negro. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., perché, a differenza di quanto apoditticamente argomentato dai giudici d'appello, la mancata acquisizione della documentazione offerta dalla difesa (verbali assembleari e tracciati degli spostamenti dell'imputato nei giorni in cui le assemblee della '[OSCURATO:PERSONA]. si erano tenute) aveva decisivamente compromesso la possibilità del Negro di dimostrare come egli, non avendo avuto effettiva contezza dell'erosione del patrimonio netto aziendale, non avesse colto l'urgenza di attivarsi per richiedere il fallimento della società. - Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 41, 43 e 217 L.F. e il vizio di motivazione, non avendo la Corte territoriale affrontato la questione della possibilità del concorso colposo del ricorrente nel delitto doloso dei concorrenti, che avrebbe reso imprescindibile il preliminare accertamento del contributo causale autonomo offerto dal Negro alla realizzazione del reato. - Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 592, commi 1 e 4, cod. proc. pen. in relazione all'art. 91 cod. proc. civ., concretatasi nella condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il grado di appello ancorché questa fosse rimasta del tutto soccombente, essendone stato integralmente rigettato l'appello principale. 3. Con requisitoria in atti del 19 novembre 2020 a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso: conclusioni cui il Pubblico Ministero d'udienza si è riportato facendole proprie. 4. Con nota trasmessa tramite PEC in data 30 novembre 2021, il difensore del ricorrente ha instato per la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è inammissibile per conclamata genericità. 1.1. Nulla, invero, emerge dall'imputazione che lasci fondatamente ritenere che a [OSCURATO:PERSONA] ed ai concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse stata specificamente addebitata un'ipotesi di realizzazione concorsuale della bancarotta semplice loro contestata sostenuta da dolo: ciò posto, deve riconoscersi che l'intervenuta condanna del ricorrente a titolo di colpa grave non si espone a rilievi di sorta, perché risulta perfettamente in linea con il pacifico principio di diritto secondo il quale nel reato di bancarotta semplice, la condotta della mancata tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento è punibile se caratterizzata (almeno) da colpa grave (Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, Rv. 264743; Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Rv. 257533).1.2. In ogni caso, pur ammesso quel che dal ricorrente viene rappresentato, richiamato quanto statuito dal diritto vivente in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, ossia che: «Per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso ritern del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619; conf. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051, il ricorrente avrebbe dovuto, comunque, illustrare quale fosse stata la lesione in concreto subita sul versante del proprio diritto di difesa - indicando specificamente gli indici dell'effettiva menomazione al suo esercizio - conseguenti alla modifica o alla precisazione dell'originaria imputazione. 1.3. Va pure rilevato, per mera completezza argomentativa, che, quand'anche si versi in ipotesi di modifica della qualificazione giuridica del fatto, si è trattato di una riqualificazione ampiamente prevedibile, avuto riguardo alla linea ermeneutica di questa Corte dianzi richiamata (cfr. punto 1.1), e insuscettibile, almeno in astratto, di determinare un qualche nocumento all'imputato, neppure sul piano della graduazione della pena, posto che la colpa esprime in genere una cifra di colpevolezza meno grave rispetto al dolo. 2. Le ragioni esposte danno conto anche della manifesta infondatezza del terzo motivo. Esclusa la rilevanza della questione della possibilità del concorso colposo nell'altrui delitto doloso, tanto più perché l'imputato ricorrente risponde della bancarotta ascrittagli quale intraneus (in quanto amministratore della società fallita) e non quale extraneus, l'ambito dell'indagine consentita a questa Corte, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo a Negro, va circoscritto alla verifica della rispondenza della motivazione rassegnata sul punto al principio di diritto secondo cui nel reato di bancarotta 3 i( semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma in concreto, da una provata e consapevole omissione (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Rv. 272823). Orbene, la Corte territoriale, dopo aver richiamato le dichiarazioni del curatore fallimentare - che aveva evidenziato come Negro fosse stato socio ed amministratore delegato della '[OSCURATO:PERSONA]. a partire dagli anni novanta e fino al febbraio 2011 (pag. 5 sentenza impugnata) e come la società, già nell'anno 2006, «viaggiasse sull'orlo dell'insolvenza» ed avesse visto crescere l'indebitamento fin dal 2007, tanto che già in quell'anno il patrimonio netto della società era negativo (pag. 2, sentenza impugnata) - nonché le dichiarazioni del testimone Tovagliari - che aveva affermato che, in occasione delle delibere del consiglio di amministrazione, Negro era stato reso edotto dal commercialista della situazione della società (pag. 5 sentenza impugnata) -, ha conferito rilievo allo specifico ruolo preminente rivestito dall'imputato in seno alla società, alla consistenza dell'esposizione debitoria sempre crescente nonché agli avvertimenti ricevuti dal commercialista, di modo che, essendo egli avvertito della situazione economica e finanziaria della compagine, in forza dei doveri impostogli dall'art. 2392 cod. civ., cui avrebbe dovuto adempiere «con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze», avrebbe dovuto attivarsi per richiedere il fallimento della '[OSCURATO:PERSONA]. o la ricapitalizzazione della stessa. Ne viene che il proposto motivo non attingendo affatto la ratio decidendi della statuizione sul punto, difetta di pertinenza e specificità ed è, quindi, inammissibile. 3. Le riportate argomentazioni del Collegio di merito, che si lasciano apprezzare per completezza e plausibilità, spiegano esaustivamente e logicamente le ragioni del diniego di acquisizione della documentazione offerta dalla difesa, oggetto di censura con il secondo motivo di ricorso. Escluso il denunciato vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., che, in ipotesi di mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, ricorre solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv.274337; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240995), non risulta integrato neppure un vizio di motivazione - peraltro neppure formalmente dedotto -, posto che, avuto riguardo alla nozione di prova "decisiva", ossia quella che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670; Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, Rv. 277035), il risultato delle prove documentali offerte dalla difesa dell'imputato non era tale, di per sé solo, da scagionarlo, considerati gli ulteriori elementi di prova a disposizione del giudice di merito. Del resto, è jus receptum che il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanza pronunciata su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995 - dep. 23/02/1996, Rv. 203764; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373), che nel caso che occupa non si espone a rilievi di manifesta illogicità. Da qui l'inammissibilità del motivo in disamina. 4. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato. E' vero che la reciproca soccombenza nel giudizio di appello legittima la compensazione delle spese sostenute dalle parti contrapposte, ma non per questo la compensazione costituisce un obbligo per il giudice, che può - senza violare la legge - condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile allorché, come nella specie, la sua impugnazione sia risultata parzialmente infondata: in questo caso, invero, la condanna segue la soccombenza, sia pure parziale, dell'imputato. La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la condanna, sicché - pur impedita la sua condanna al pagamento delle spese processuali - è consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile, salvo che il giudice non ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207946; Sez. 5, n. 48206 del 10/09/2019, Rv. 278040; Sez. 5, n. 46453 del 21/10/2008, Rv. 242611). In particolare, ha chiarito che la violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nell'ipotesi in cui l'imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che egli sia assolto con formula preclusiva dell'azione civile, mentre è legittima la sua condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile quando la responsabilità sia stata confermata, pur in presenza di un accoglimento dell'impugnazione sotto altri profili (Sez. 4, n. 25846 del 15/03/2018, Rv. 273079). 5. S'impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa della ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., liquidate in complessivi Euro 3.600,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa della ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte
Sentenza Cassazione n. 17080/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris