CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31021/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orsi proposti da digs. 196103 in quanto: 1) A.A. I, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] omissis 138 richiGsta ffi parto 2) 1 L.E. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] '52 imposto della legge 4M/410423 avverso la sentenza del 20/09/2022 del G.i.p. Tribunale di Spoleto visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, m 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da A.A. ed il rigetto del ricorso di L.E. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 20 settembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto ha applicato ad A.A. e L.E. la pena da ciascuno concordata in ordine al reato continuato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti di tipo cocaina, disponendo, per quanto qui interessa, nei confronti di quest'ultimo imputato la confisca della somma di euro 14.750,00 al medesimo sequestrata e, nei confronti di entrambi, il ritiro della patente di guida per la durata di anni uno e l'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. 2. Avverso l'indicata sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato A.A. ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo, la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione, con particolare riguardo al ritenuto concorso nella detenzione dello stupefacente. 3. A mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso anche l'imputato L.E. deducendo pure lui, con il primo motivo, il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento, alla corretta qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione ed alla comparazione delle circostanze, nonché alla congruità della pena. 3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 240 cod. pen. e 444 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, in ordine alla confisca del denaro al medesimo sequestrato, non emergendo un nesso di pertinenzialità con i reati e trattandosi di somma compatibile con le fonti di reddito dell'imputato. 3.2. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione degli artt. 85 t.u.s. e 444 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al ritiro della patente di guida, trattandosi - si allega - di droga custodita presso l'abitazione senza che l'imputato abbia mai utilizzato il proprio mezzo di trasporto 3.3. Con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 235, 133, 203 cod. pen., 111, settimo comma, e 117 Cost., 8 CEDU, nonché il vizio di motivazione, con riguardo alla ritenuta sussistenza della pericolosità sociale in ordine alla disposta espulsione dallo Stato, senza peraltro effettuare un esame comparativo tra l'interesse generale alla sicurezza pubblica e l'interesse dell'imputato alla vita familiare, vivendo egli da tempo in Italia, essendo coniugato e padre di due figli (uno dei quali affetto da grave forma di autismo) ed essendo titolare in Italia di un'avviata impresa con diversi lavoratori dipendenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di A.A. ed il primo motivo del ricorso di L.E. sono inammissibili, trattandosi di generiche doglianze non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). In deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la previsione da ultimo richiamata dispone infatti che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». I suddetti motivi proposti dai ricorrenti, peraltro in modo del tutto generico, non rientrano tra quelli previsti. 2. Quanto agli altri motivi del ricorso proposto da L.E. , trattandosi di doglianze concernenti statuizioni che non avevano formato oggetto di accordo, il ricorso per cassazione sul punto può essere proposto per i consueti motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., come di recente confermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione (cfr. S.U. 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348- 01), ma anche con riguardo a questi l'impugnazione è inammissibile. 3. In particolare, il secondo motivo di tale ricorso è generico e manifestamente infondato. Ed invero, la sentenza argomenta la confisca del denaro richiamando la previsione di cui all'art. 240 bis cod. pen., sicché, diversamente da quanto opina il ricorrente - che contesta l'erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. - non rileva l'accertamento di un nesso di pertinenzialità con i reati, bensì la sproporzione tra guadagni e patrimonio (cfr. Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Aprovitola. Rv. 282687). Su questo piano, peraltro, la sentenza attesta non solo che non è giustificata la legittima provenienza della consistente somma dall'imputato custodita - in modo del tutto anomalo - in contanti riposti in sacchetti di plastica, in un armadio della sua abitazione, ma anche che, in sede di interrogatorio, egli ha ammesso di aver ricavato circa 8.000 euro per aver detenuto lo stupefacente per conto terzi, così rendendo ulteriormente concreta la prospettazione di provenienza illecita del denaro. Su questa non illogica motivazione il generico ricorso non spende parola e si limita a fare riferimento a circostanze emerse in atti che non sarebbero state valutate, vale a dire il fatto che egli era titolare d'impresa. Al di là rilievo che, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, la documentazione che proverebbe tale circostanza non viene allegata all'impugnazione, la contestazione non è comunque idonea a rivelare l'illogicità dell'argomentazione spesa in sentenza, poiché il ricorrente non fa riferimento a prove che dimostrino la redditività dell'impresa e che possano dunque escludere la sproporzione tra guadagni leciti e detenzione della cospicua somma di denaro. Del resto, a fronte della presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione patrimoniale ricavabile dagli elementi indicati in sentenza, va ricordato che, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, essa può essere superata dall'interessato soltanto sulla base di specifiche e verificate allegazioni (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997-04; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052) che il generico ricorso non prospetta. 4. Quanto alla pena accessoria del ritiro della patente di guida prevista dall'art. 85 t.u.s., va precisato che essa ha natura facoltativa e non obbligatoria, sicché la sua irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice (Sez. 3, n. 10081 del 21/11/2019, dep. 2020, Radoman, Rv. 278537-03; Sez. 6, n. 20766 del 06/05/2014, Pittini, Rv. 259772; Sez. 6, n. 23851 del 24/04/2013, Nella, Rv. 255743; Sez. 6, Sentenza n. 41727 del 18/11/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248812), ma laddove tale onere sia assolto con argomentazioni non manifestamente illogiche e non contraddittorie, la decisione di merito non è censurabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, il giudice ha non illogicamente argomentato la decisione in ragione del fatto che l'imputato utilizzava l'autovettura per realizzare il suo progetto criminoso e la sentenza non è inficiata dalla mera contestazione fattuale dell'infondatezza di tale circostanza, non supportata dal concreto riferimento ad atti processuali idonei a rivelare il travisamento della prova. 5. Per analoghe ragioni è inammissibile pure l'ultimo motivo di ricorso. 5.1. Quanto alla ritenuta pericolosità sociale, la sentenza la argomenta in modo adeguato, non essendo illogico ritenere il pericolo di reiterazione del reato dall'inserimento nel circuito criminale degli stupefacenti dimostrato dal rilevante quantitativo di cocaina illecitamente detenuto dal ricorrente e dal suo complice nelle quattro diverse occasioni oggetto di contestazione (quantitativo pari a circa 1,6 Kg., con percentuali di principio attivo di circa l'80% nelle tre occasioni in cui fu effettuato l'accertamento tecnico).5.2. Quanto all'omessa valutazione del profilo familiare, il Collegio condivide l'insegnamento giurisprudenziale giusta il quale, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare, fatta comunque salva l'eventuale valutazione circa la preminenza dell'esigenza di tutelare la popolazione dal pericolo derivante dalla presenza di un soggetto dedito a gravi attività criminose sul diritto al mantenimento in Italia del rapporto coniugale e genitoriale, suscettibile di proseguire anche all'estero (cfr. Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257; cfr. anche Sez. 1, n. 23399 del 14/07/2020, Perndojl, Rv. 279440; Sez. 5, n. n. 1953 del 29/11/2018, dep. 2019, Neagu, Rv. 274439). Questa valutazione non è peraltro impedita - si è condivisibilmente osservato - dal fatto che i componenti del nucleo familiare del predetto non siano cittadini italiani (Sez. 3, n. 10749 del 07/02/2023, Jahaj, Rv. 284317). Come espressamente affermato dalla citata giurisprudenza, tuttavia, quell'esame comparativo postula che la condizione familiare ostativa all'espulsione di una persona pur socialmente pericolosa sia da questa prospettata al giudice chiamato a fare applicazione dell'art. 86 t.u.s., laddove ricorrano i presupposti previsti da tale disposizione, come noto applicabile anche in sede di patteggiamento (cfr., di recente, Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega, Rv. 281921). Ne deriva che l'imputato che chieda l'applicazione della pena per uno dei reati elencati nell'art. 86, comma 1, t.u.s. ha l'onere di rappresentare al giudice di merito le eventuali condizioni, non risultanti dagli atti, ostative all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato connesse alla tutela della propria vita familiare, allegando le ragioni fattuali e le prove delle relative circostanze. Nel caso di specie, pur sapendo che la richiesta di applicazione pena da lui formulata avrebbe imposto al giudice di applicare quella disposizione, il ricorrente non adduce di aver prospettato al Tribunale la propria condizione familiare, allegando gli utili elementi di valutazione. Neppure in questa sede, peraltro, egli indica specificamente gli atti processuali - sottoposti all'attenzione del primo giudice o, comunque, acquisiti al fascicolo ed illegittimamente non valutati - dai quali emergerebbero le circostanze fattuali poste a base della doglianza, vale a dire che il ricorrente «vive da tempo in Italia unitamente al suo nucleo familiare, costituito dalla moglie e dai due figli, uno quali...affetto da una grave forma di autismo...essendo peraltro titolare di una avviata impresa...alle cui dipendenze lavorano vari dipendenti». L'impugnazione, dunque, è sul punto irrimediabilmente generica e non consente al Collegio alcun tipo di valutazione. Com'è noto, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può infatti limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816-07). 6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 marzo 2023.