CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 12356/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 80/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32213/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/06/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per l’annullamento della sentenza del 18 giugno 2024 del Tribunale di Ferrara che li ha assolti dal reato di cui agli artt. 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, commesso in epoca anteriore e prossima al mese di luglio 2019, perché non punibili per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 12356/2025 Roma, lì, 31/03/2025 1.1.Con il primo motivo deducono l’inosservanza dell’art. 525 cod. proc. pen. per violazione del principio di immutabilità del giudice trattandosi di sentenza pronunciata da giudice diverso da quello che aveva proceduto all’istruttoria dibattimentale e che non aveva provveduto alla sua rinnovazione benché i difensori non avessero acconsentito all’utilizzazione dei verbali delle prove dichiarative precedentemente assunte. 1.2.Con il secondo motivo deducono l’erronea applicazione degli artt. 158 e 161 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla data di prescrizione del reato che il Tribunale afferma esser maturata il 1 luglio 2024 laddove dalla testimonianza dell’agente di PG risulta che alla data del sopralluogo i lavori erano già stati ultimati e risalivano a diverse settimane prima, dunque, affermano, al mese di giugno 2019. [OSCURATO:PERSONA] 2.I ricorsi sono inammissibili. 3.Il primo motivo è manifestamente infondato. 3.1.Secondo l’insegnamento di Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami: (a) il principio di immutabilità di cui all'art. 525 cod. proc. pen. richiede che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova ma anche quello che l'ha ammessa, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati (Rv. 276754 - 01); (b) l’intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa (Rv. 276754 - 02); (c) in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile (Rv. 276754 - 03); (d) la facoltà per le parti di richiedere, in caso di mutamento del giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all'art.468 cod. proc. pen. (Rv. 276754 - 04). 3.2.In base a tale indirizzo, le parti hanno il diritto di chiedere la rinnovazione delle prove già assunte dal giudice di originaria composizione ma se non esercitano tale diritto di tali prove dichiarative può essere data lettura ai sensi dell’art. 511, comma 2, cod. proc. pen., fermo restando il potere-dovere del giudice di esercitare le sue prerogative ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa. 3.3.Sull’argomento è intervenuto il legislatore della riforma che, interpolando l’art. 495 cod. proc. pen. con l’inserimento del comma 4-ter, (aggiunto dall’art. 30, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 150 del 2022; cd. riforma Cartabia), ha disciplinato il diritto delle parti di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni davanti al giudice sostituito limitando l’esercizio di tale diritto ai soli casi in cui l’esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. 3.4.L’art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen., non incide sulla regola della immutabilità del giudice che decide, stabilita dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., bensì sul diritto alla prova in caso di mutamento del giudice che ha proceduto all’istruttoria dibattimentale. 3.5.La lettera della norma non sembra dare adito a dubbi sul fatto che tale diritto incontra il solo limite della pregressa videoregistrazione della prova dichiarativa, sicché, quando manchi tale presupposto, il giudice subentrante non può rinnovare la valutazione di manifesta superfluità o irrilevanza della prova ma deve dar corso alla sua rinnovazione. In altri termini, la locuzione: “ha diritto di ottenere l’esame (…) salvo che” depone chiaramente per l’attribuzione alla parte interessata di un vero e proprio diritto potestativo esercitabile a domanda senza che, come detto, il giudice possa negarne l’esercizio sulla base di una diversa valutazione circa la rilevanza e/o non manifesta superfluità della rinnovazione. 3.6.Occorre, però, che una domanda vi sia e che sia formulata da chi vi ha interesse, non essendo sufficiente la generica dichiarazione di dissenso all’utilizzazione degli atti precedentemente assunti nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate; occorre dunque una domanda, in assenza della quale, poiché il nuovo esame non ha luogo, il giudice subentrante può utilizzare le dichiarazioni precedentemente rese e contenute nel fascicolo del dibattimento (art. 511, comma 2, cod. proc. pen.). 3.7.L’art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen., trova applicazione nel caso di specie posto che i testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati escussi dal precedente giudice in data 1 marzo 2023 (nel senso che la disposizione di cui al comma 4-ter dell’art. 495 cod. proc. pen. trova applicazione quando è chiesta la rinnovazione dell’esame di una persona che ha reso dichiarazioni in data successiva al 1° gennaio 2023, si veda l’art. 93-bis d.lgs. n. 150 del 2022, aggiunto dall’art. 5-decies, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). 3.8.Orbene, dalla lettura dei verbali di udienza, ed in particolare del verbale dell’udienza dell’8 gennaio 2024 risulta che i difensori, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice, hanno espressamente consentito l’utilizzazione delle prove dichiarative precedentemente assunte senza avvalersi della facoltà loro attribuita dall’art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha dato lettura dei verbali delle dichiarazioni precedentemente rese ai sensi dell’art. 511, comma 2, cod. proc. pen. 4.Il secondo motivo è proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 4.1.Il fatto (realizzazione di lavori in zona sismica in assenza della relativa denunzia e senza il deposito del progetto) è contestato come commesso in epoca anteriore e prossima al mese di luglio 2019. Il Tribunale ha escluso che alla data della pronuncia fosse maturato il termine quinquennale di prescrizione indicando, a tal fine, la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso il Comando di [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara, che aveva riferito che alle date dei due sopralluoghi (22 e 29 luglio 2019) i lavori erano ancora in corso. 4.2.I ricorrenti non devolvono la questione di diritto relativa alla decorrenza del termine iniziale di prescrizione, questione variabilmente risolta da questa Suprema Corte a seconda che sia contestata la violazione sostanziale delle prescrizioni tecniche in materia antisismica (nel qual caso la permanenza ha termine con la cessazione dei lavori; cfr. Sez. Un., n. 18 del 23/07/1999, Lauriola, Rv. 213932) o, come nel caso di specie, le violazioni formali della omessa denunzia dei lavori e/o dell’omesso deposito dei progetti (nel qual caso si registra un contrasto di giurisprudenza tra chi ritiene la natura istantanea del reato - Sez. Un., Lauriola, Rv. 213933 - e chi, invece, ne afferma la natura permanente con cessazione alla data di adempimento degli obblighi formali ovvero di cessazione dei lavori - così, da ultimo, Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, dep. 2022, Amodeo, Rv. 282410 - 01; 12235 del 11/02/2014, Petrolo, Rv. 258738). 4.3.[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità alla giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte di cassazione che attribuisce natura permanente al reato di omessa denunzia dei lavori e/o dell’omesso deposito dei progetti, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenti, rispettivamente, la relativa denuncia con l’allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione (ex plurimis: Sez. 3, n. 35912 del 25/06/2008, Rv. 241093 - 01; Sez. 3, n. 2209 del 03/06/2015, Rv. 266224 - 01; Sez. 3, n. 1145 del 08/10/2015, Rv. 266015 - 01; Sez.3, n. 13731 del 22/11/2018, Rv. 275189 - 01; Sez. 3, n. 26836 del 08/09/2020, Rv. 279882 - 01; Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, Rv. 282410 - 01; Sez. 3, n. 46544 del 27/11/2024, Blancato, non mass.; Sez. 3, n. 38910 del 25/09/2024, Certomà, non mass.; Sez. 3, n. 33138 del 10/04/2024, Patanè, non mass.). Pertanto, all'epoca del sopralluogo, la consumazione del reato doveva considerarsi ancora in corso. 4.4.I ricorrenti, come detto, non ne fanno una questione di diritto ma di fatto, deducendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il testimone aveva riferito che i lavori erano riconducibili ad un periodo precedente al mese di luglio e, dunque, al mese di giugno 2019 (con conseguente maturazione della prescrizione al 1° giugno 2024). 4.5.Viene dunque dedotto il contrasto tra quanto affermato dal Giudice e il contenuto della testimonianza, la contraddittorietà estrinseca, cioè, della motivazione con la prova indicata a sostegno della decisione (cd. travisamento della prova, vizio che consiste nell’affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti). 4.6.Quando viene dedotto il travisamento della prova è onere del ricorrente, in virtù del principio di “autosufficienza del ricorso”, suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.). 4.7.E’ necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). 4.8.Orbene, i ricorrenti non hanno allegato le dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] rendendo impossibile lo scrutinio del vizio eccepito. 4.9.Il fatto resta quello descritto dal Tribunale con la conseguenza che alla data della pronuncia della sentenza non era ancora maturato il tempo necessario a prescrivere il reato. 5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi (che osta alla rilevazione della prescrizione maturata successivamente alla data della sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16/01/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci