CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 42162/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 4.4.2018 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati, commessi in concorso fra loro, di violazione dei sigilli apposti su due immobili di loro proprietà, riducendo tuttavia la pena loro inflitta dal Tribunale di Civitavecchia all'esito del primo grado di giudizio per effetto della declaratoria di improcedibilità del reato anch'esso contestato ai sensi dell'art. 349 cod. pen. alla sola [OSCURATO:PERSONA], a nove mesi di reclusione ed C 300,00 di multa 2. Avverso il suddetto provvedimento entrambe le imputate hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deducono, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 110 e 349 cod. pen. e al vizio motivazionale, che [OSCURATO:PERSONA], avendo acquistato dalla sorella, originariamente unica titolare, la comproprietà del terreno su cui quest'ultima aveva già realizzato una prima unità immobiliare, aveva successivamente ivi edificato un secondo manufatto destinato a propria esclusiva abitazione. Conseguentemente, secondo la difesa, ognuna delle due imputate non avrebbe potuto che rispondere del reato ex art. 349 cod. pen. per l'immobile di rispettiva proprietà e di rispettiva disponibilità esclusiva, non sussistendo i presupposti per l'applicabilità del concorso di persone in mancanza di prova in ordine all'incidenza causale della condotta, necessariamente omissiva, da ognuna di esse tenuta nella violazione dei sigilli apposti sull'immobile di proprietà dell'altra e per il quale l'altra era stata nominata custode, specie a seguito del precedente di questa Corte n. 47281 del 12.9.2019 secondo il quale la condotta omissiva non può mai integrare il reato in esame da natura esclusivamente comnnissiva. Invocano in ogni caso l'applicabilità a fronte dell'incertezza del momento connmissivo del reato, del favor rei. Lamentano in conclusione che, pur avendo la relativa questione formato oggetto dei motivi di appello, come del resto dava atto la sentenza impugnata nelle premesse della decisione, nessuna pronuncia era stata resa sul punto. 2.2. Con il secondo motivo deducono, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 157 cod. pen. e al vizio motivazionale, che entrambi i reati contestati ai capi b) e c) dovevano considerarsi al momento della pronuncia impugnata estinti per prescrizione, dovendo il dies a quo essere individuato per [OSCURATO:PERSONA] alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] posto che i sopralluoghi eseguiti dopo tale data non recavano elementi dai quali desumere l'avanzamento dei lavori e, per [OSCURATO:PERSONA], alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui l'immobile risultava dagli accertamenti svolti già ultimato ed arredato, tenuto conto in entrambi i casi che i reati di violazione dei sigilli non potrebbero comunque coincidere con le date dei rispettivi accertamenti, risultando rispetto ad esse necessariamente antecedenti. 2.3. Con il terzo motivo deducono, invocando il vizio di omessa motivazione, che, malgrado l'espressa richiesta svolta dalla difesa nel corso della discussione in pubblica udienza in ordine alla sospensione condizionale della pena, la corte di Appello non abbia fornito alcuna risposta sul punto, né abbia reso alcuna giustificazione sul mancato esercizio del potere officioso conferitogli al riguardo dall'art. 597 quinto comma cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] L'intervenuta prescrizione di entrambi i reati in contestazione per essere il relativo termine spirato, considerato quale dies a quo la data di accertamento indicata al 10.2.2011 in entrambi i capi di imputazione, il 10.8.2018, impone di valutare preliminarmente la corretta instaurazione del rapporto processuale per effetto della impugnazione in esame. Dirimente al riguardo è la fondatezza del terzo motivo con il quale si censura l'omessa pronuncia in punto di sospensione condizionale della pena. Effettivamente risulta dal verbale di udienza svoltasi innanzi alla Corte capitolina che la difesa, nel rassegnare le conclusioni, abbia svolto anche richiesta subordinata di concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge: la ritualità dell'istanza, che trova fondamento nella peculiarità della deroga prevista dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. al principio devolutivo enunciato dal comma 1 dello stesso articolo, in quanto correlata al potere officioso del giudice di appello di applicabilità della sospensione condizionale della pena, della non menzione della condanna e di una o più circostanze attenuanti, imponeva una specifica pronuncia della Corte di appello sulla concedibilità del beneficio ex art.163 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 2094 del 23/10/2009 - dep. 18/01/2010, Coluccio, Rv. 245924). Non può infatti ritenersi configurabile a fronte del silenzio tenuto dalla sentenza impugnata sul punto un'implicita conferma della decisione di primo grado che, avendo comminato alle imputate una pena superiore ai limiti fissati ex lege, non aveva ragione di valutare l'applicabilità dell'istituto, né un rigetto tacito della richiesta di cui viene prospettata dalla difesa la sussistenza della condizione di incensuratezza di entrambe le prevenute, già accertata ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, che, unitamente al contenimento del trattamento sanzionatorio, ne avrebbe astrattamente consentito l'accoglimento. Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello attribuitogli dall'art. 597 quinto comma cod. proc. pen. al quale era stato sollecitato dall'esplicita richiesta della difesa in punto di sospensione condizionale della pena, impone, in difetto delle condizioni per l'adozione di una formula assolutoria nel merito stanti le censure di natura motivazionale di cui si compone il presente ricorso, l'annullamento della decisione in esame senza rinvio per essersi i reati estinti per prescrizione. Ed invero, come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza • penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274). L'esito di tale valutazione, tuttavia, nel caso in esame, non può che essere negativo laddove si consideri la doppia conforme valutazione di responsabilità all'esito dei due precedenti gradi di giudizio in ordine al concorso doloso delle ricorrenti, quali comproprietarie dell'area su cui insistevano i due manufatti oggetto dell'apposizione dei sigilli, nella consumazione dei residui delitti di cui ai capi b) e c) alle stesse contestati, tali da escludere l'evidenza della loro innocenza P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i residui reati sono estinti per pr