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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 44759/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 9/02/2021, riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di ROMA in data 3/09/2019, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato SALVATI Salvatore a pena di giustizia per i reati di associazione per delinquere, tentativo di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e per una serie di furti in abitazione, commessi in varie città campane fino al novembre 2018.

La CORTE territoriale, sull'accordo delle parti, rideterminava la pena, riducendola.

SALVATI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce l'incompatibilità del GUP, già prospettata in sede di appello, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen.

Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che il ricorso è inammissibile perché, come da condivisibile orientamento di questa S.C. (Sez. 1 sentenza n. 944 del 23/10/2019 dep. 13/01/2020 Rv. 278170 imputato M), "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge".

Come già illustrato dalla CORTE romana, si tratta di motivo inammissibile, poiché il solo rimedio attivabile ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. è l'istanza di ricusazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (' r fN C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 9/02/2021, riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di ROMA in data 3/09/2019, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato SALVATI Salvatore a pena di giustizia per i reati di associazione per delinquere, tentativo di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e per una serie di furti in abitazione, commessi in varie città campane fino al novembre 2018. La CORTE territoriale, sull'accordo delle parti, rideterminava la pena, riducendola. SALVATI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce l'incompatibilità del GUP, già prospettata in sede di appello, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che il ricorso è inammissibile perché, come da condivisibile orientamento di questa S.C. (Sez. 1 sentenza n. 944 del 23/10/2019 dep. 13/01/2020 Rv. 278170 imputato M), "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge". Come già illustrato dalla CORTE romana, si tratta di motivo inammissibile, poiché il solo rimedio attivabile ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. è l'istanza di ricusazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (' r fN C
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