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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 14181/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 20.6.2018 il Tribunale di Pesaro aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina aggravata e lo aveva perciò condannato alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali applicando altresì le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale;

2. la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto la continuazione tra il reato giudicato in questa sede e quelli già unificati con ordinanza del 20.6.2010 del G.E. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, ha rideterminato la pena, in aumento rispetto a quella ivi stabilita, in anni 2 di reclusione ed Euro 500 di multa e la pena complessiva in anni 9 e mesi 6 di reclusione ed Euro 3.000 di multa;

3. ricorre per cassazione il difensore del Rosolia lamentando vizio di motivazione in ordine alla pena inflitta in continuazione: rileva che l'aumento operato dalla Corte di Appello di Ancona è eccessiva rispetto a quelli applicati in precedenza e che sono stati quantificati tra i quattro mesi ed un anno di reclusione; in particolare, il GUP di Modena ed il GUP di Ancona avevano giudicato il Rosolia in due procedimenti relativi a tre rapine, due furti aggravati, due sequestri di persona e due episodi di porto d'armi applicando un aumento complessivo di anni 2, mesi 8 e giorni 20 di reclusione; il GUP di [OSCURATO:PERSONA] aveva operato un aumento di 4 mesi di reclusione ed Euro 200 di multa per un'altra rapina; il GUP di Modena aveva applicato un aumento di mesi 9 di reclusione ed Euro 500 di multa per due rapine; segnala che la Corte, ad onta della motivazione con cui ha sorretto la sua decisione, avrebbe dovuto invece considerare il percorso dell'imputato successivo ai fatti e la sua intervenuta resipiscenza e mutamento di vita.

3. Il ricorso è inammissibile.

Come è noto, recentemente le SS.UU. di questa Corte hanno avuto modo di ribadire che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite chiarendo che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr., Sez.

U , Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282269).

Detto questo, si deve allora prendere atto che la Corte di Appello non ha affatto trascurato la entità degli aumenti operati per gli episodi già in precedenza posti in continuazione ma ha specificamente considerato che quello applicato per l'episodio sottoposto alla sua attenzione doveva tener conto dell'accentuato spessore criminale del condannato e della sua crescente pericolosità in modo tale da imporre una risposta sanzionatoria più incisiva rispetto a quella stabilita in precedenza e che, peraltro (cfr., pagg. 9-10 della sentenza), aveva risentito anche della riduzione obbligatoria di un terzo per il rito abbreviato con cui gli altri giudizi erano stati definiti.

A fronte di una motivazione che non ha trascurato l'entità degli aumenti di pena precedenti e che, nel contempo, ha argomentato sulle ragioni di una scelta differente operata in questa sede, il motivo di ricorso si risolve non già nell'evidenziare un profilo di inadeguatezza o incongruità della motivazione, suscettibile di esser fatto valere di fronte a questa Corte, ma con il sollecitare un ulteriore ripensamento "nel merito" circa l'entità della pena certamente non consentito al giudice di legittimità.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 20.6.2018 il Tribunale di Pesaro aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina aggravata e lo aveva perciò condannato alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali applicando altresì le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale; 2. la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto la continuazione tra il reato giudicato in questa sede e quelli già unificati con ordinanza del 20.6.2010 del G.E. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, ha rideterminato la pena, in aumento rispetto a quella ivi stabilita, in anni 2 di reclusione ed Euro 500 di multa e la pena complessiva in anni 9 e mesi 6 di reclusione ed Euro 3.000 di multa; 3. ricorre per cassazione il difensore del Rosolia lamentando vizio di motivazione in ordine alla pena inflitta in continuazione: rileva che l'aumento operato dalla Corte di Appello di Ancona è eccessiva rispetto a quelli applicati in precedenza e che sono stati quantificati tra i quattro mesi ed un anno di reclusione; in particolare, il GUP di Modena ed il GUP di Ancona avevano giudicato il Rosolia in due procedimenti relativi a tre rapine, due furti aggravati, due sequestri di persona e due episodi di porto d'armi applicando un aumento complessivo di anni 2, mesi 8 e giorni 20 di reclusione; il GUP di [OSCURATO:PERSONA] aveva operato un aumento di 4 mesi di reclusione ed Euro 200 di multa per un'altra rapina; il GUP di Modena aveva applicato un aumento di mesi 9 di reclusione ed Euro 500 di multa per due rapine; segnala che la Corte, ad onta della motivazione con cui ha sorretto la sua decisione, avrebbe dovuto invece considerare il percorso dell'imputato successivo ai fatti e la sua intervenuta resipiscenza e mutamento di vita. 3. Il ricorso è inammissibile. Come è noto, recentemente le SS.UU. di questa Corte hanno avuto modo di ribadire che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite chiarendo che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr., Sez. U , Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282269). Detto questo, si deve allora prendere atto che la Corte di Appello non ha affatto trascurato la entità degli aumenti operati per gli episodi già in precedenza posti in continuazione ma ha specificamente considerato che quello applicato per l'episodio sottoposto alla sua attenzione doveva tener conto dell'accentuato spessore criminale del condannato e della sua crescente pericolosità in modo tale da imporre una risposta sanzionatoria più incisiva rispetto a quella stabilita in precedenza e che, peraltro (cfr., pagg. 9-10 della sentenza), aveva risentito anche della riduzione obbligatoria di un terzo per il rito abbreviato con cui gli altri giudizi erano stati definiti. A fronte di una motivazione che non ha trascurato l'entità degli aumenti di pena precedenti e che, nel contempo, ha argomentato sulle ragioni di una scelta differente operata in questa sede, il motivo di ricorso si risolve non già nell'evidenziare un profilo di inadeguatezza o incongruità della motivazione, suscettibile di esser fatto valere di fronte a questa Corte, ma con il sollecitare un ulteriore ripensamento "nel merito" circa l'entità della pena certamente non consentito al giudice di legittimità. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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