CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14083/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimata–avverso la sentenza n. 135/2025 della Corte di Appello di Roma, pubblicata indata 17.01.2025, N.R.G. 2053/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.03.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7187/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 14083/2026Data pubblicazione 13/05/20261. Il Tribunale di Roma ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere a MartaAdriana [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 4825,74.[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che venisse accertata, ove necessario, la nullità deicontratti di apprendistato stipulati con la [OSCURATO:SOCIETA] in data 19.10.2017,18.11.2019 e 1.9.2021, che venisse dichiarata la sussistenza tra le parti di unrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 30.9.2017 al27.6.2019, dal 18.11.2019 al 19.6.2020 e dal 11.8.2021 al 28.2.2022, o neidiversi periodi ritenuti di giustizia; aveva chiesto inoltre che per l’attività svoltanei suddetti periodi venisse accertato il suo diritto all’inquadramento nel 4°livello del CCNL [OSCURATO:PERSONA] o il diverso inquadramento nel CCNLritenuto di giustizia, con condanna della società convenuta al pagamento dellasomma di € 37.047,75 a titolo di differenze retributive; aveva chiesto altresì chevenisse dichiarata la nullità e/o l’illegittimità e/o l’inesistenza e/o l’inefficacia e/ol’invalidità del licenziamento inflitto con decorrenza dal 28.2.2022 ed in viaprincipale aveva chiesto che alla società convenuta venisse ordinata la reintegradella [OSCURATO:PERSONA] nel posto di lavoro, con la condanna della medesima società alpagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, anche a titolo dirisarcimento del danno, oltre accessori, ed in via subordinata che la societàvenisse condannata al pagamento di un’indennità pari a 36 mensilità dell’ultimaretribuzione di riferimento per il calcolo del TFR nella misura di € 67.900,32 eal pagamento delle competenze di fine rapporto per la complessiva somma di €3540,56 o dei diversi importi ritenuti di giustizia; in via ulteriormentesubordinata aveva chiesto che il rapporto di lavoro venisse dichiarato estintodalla data del 28.2.2022, con condanna della società convenuta al pagamentodi un’indennità pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento peril calcolo del TFR, per un importo complessivo di € 22.633,44 o del diversoimporto ritenuto di giustizia2. La Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso tale sentenza; in parziale riforma della sentenzaimpugnata, confermata nel resto, ha annullato il licenziamento intimato daNumero registro generale 7187/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 14083/2026Data pubblicazione 13/05/2026Zeromak s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ordinato aZeromak s.r.l. la reintegrazione di [OSCURATO:PERSONA] nel posto di lavoro edha condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurataall’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di finerapporto, pari ad € 1253, 76 mensili, corrispondente al periodo dal giorno dellicenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, in ogni caso, non oltrele dodici mensilità, oltre accessori, nonché al versamento dei contributiprevidenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell’effettivareintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva e alpagamento dell’ulteriore somma di € 980,82 oltre accessori.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazionesulla base di due motivi.4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La società ricorrente in data 18.2.2026 ha depositato atto di rinuncia alricorso.L’intervenuta rinuncia al ricorso è stata ritualmente formulata ai sensidell’art. 390 cod. proc. civ., in quanto è stata sottoscritta dal procuratorespeciale della società ricorrente ed è intervenuta prima dell’adunanza camerale(art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.).2. Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4,cod. proc. civ., atteso che [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.4. La declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 202, n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaNumero registro generale 7187/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 14083/2026Data pubblicazione 13/05/2026Corte Suprema di Cassazione, 11 marzo 2026.Il PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]