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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46172/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 053G35A nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico M• • ero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha coritt1so chiedendo difensore /r [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale dello stesso capoluogo a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana, contenuta in due involucri separati (capo A2 della imputazione),II ricorrente era assolto dalle residue imputazioni riguardanti attività continuative di spaccio di sostanze stupefacenti nel parco delle Cascine di Firenze, in concorso con altre dieci persone, e del reato di ricettazione.

Avverso la sentenza della Corte di appello sopra richiamata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso.

I) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento al riconoscimento della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Non è condivisibile quanto ritenuto dalla Corte di appello di Firenze, che, in relazione alla condotta di detenzione di due involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso netto complessivo di grammi 6,125, pari a 9 dosi, ritiene di poter confermare la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

E' evidente orti-e, tenuto conto dell'esigua quantità di sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, che la detenzione fosse finalizzata ad un uso personale della sostanza, configurandosi così l'illecito amministrativo di cui all'articolo 75 dPR 309/90.

La motivazione della Corte d'appello sul punto, oltre che emessa in violazione di legge, risulta altresì carente, contraddittoria ed illogica.

Rispetto alle risultanze dibattimentali, si richiama nello specifico quanto già prospettato nel primo motivo di appello, in cui veniva ampiamente censurata la motivazione del primo giudice.

I rilievi mossi alla sentenza di primo grado non sono stati adeguatamente valutati dalla Corte di appello, che ha semplicemente ribadito in altri termini il contenuto della prima sentenza.

La Corte territoriale richiama nell'ordine i seguenti elementi ritenuti significativi ai fini della dimostrazione della destinazione allo spaccio della sostanza: il fatto che la sostanza fosse divisa in due involucri anziché in uno solo; la circostanza che fosse occultata sotto la cintura anziché portata in tasca; il fatto che l'imputato, essendo disoccupato, non avesse la possibilità di acquisire tale quantitativo; il fatto che il ricorrente si trovasse in un luogo di abituale spaccio di sostanze stupefacenti ed infine la circostanza che lo stesso fosse già stato denunciato in precedenza per analoga fattispecie.

Tali argomentazioni risultano illogiche e contraddittorie oltre che in contrasto con i principi dell'ordinamento in materia.

Il quantitativo di sostanza risulta ampiamente inferiore al limite massimo di cui alla tabella D.M. 11 aprile 2006: vale pertanto il principio della presunzione dell'uso personale.

L'occultamento della droga sotto la cintura ed il trovarsi in luogo di abituale spaccio sono circostanze riferibili anche all'acquirente.

Le ulteriori denunce, infine, in assenza di un accertamento definitivo delle relative condotte non valgono ad accreditare la tesi dei giudici di merito.

L'imputato, negli interrogatori resi, dichiarava di lavorare saltuariamente come venditore ambulante di ombrelli, di essere consumatore abituale di sostanza stupefacente del tipo cannabis, di avere una fidanzata dalla quale riceveva, tra le altre cose, aiuto per il suo sostentamento e soldi per le sue necessità.

Nella successiva udienza di convalida di arresto ribadiva di essere consumatore della sostanza e di avere acquistato lo stupefacente per uso personale; in tale occasione giustificava anche il possesso di euro 70, quale frutto della vendita di oggetti ritrovati nei cassonetti.

II) Erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'articolo 131-bis cod. pen. per omessa valutazione dell'ampio lasso temporale intercorso tra i precedenti penali dell'imputato e il nuovo fatto reato.

Si contestano le argomentazioni espresse dalla Corte d'appello di Firenze nella parte in cui ritiene non ricorrenti le condizioni per il riconoscimento dell'articolo 131-bis codice penale.

Si evidenzia come il giudizio sulla particolare tenuità dell'offesaL . essere concreto e attuale.

Nel caso di specie, l'assenza di prove in merito a specifici episodi di cessione e l'assenza di prove in merito al lucro presumibilmente derivante dalla asserita attività di spaccio, senz'altro avrebbero dovuto indurre la Corte a riconosscere la causa di non punibilità.

Inoltre, deve rammentarsi come l'abitualità nel reato non ipj4, essere ricavata da presunzioni.

III) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con particolare riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 3 numero 4 cod. pen.

Si lamenta la mancanza di adeguata motivazione in merito alla omessa applicazione dell'attenuante invocata.

In base al più recente orientamento giurisprudenziale in materia, la circostanza è gapplicabile alla materia degli stupefacenti.

Sul punto la motivazione della Corte d'appello appare del tutto inconferente, errata e illogica: il giudice del merito ritiene di non poter riconoscere l'attenuante pur ignorando l'importo che il ricorrente intendeva ricavare dalla vendita delle dosi di stupefacente in suo possesso.

Tale argomentazione appare contraria alla logica giuridica IV) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e quindi in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio riservato all'imputato.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

La difesa dell'imputato ha depositato memoria conclusiva nella quale, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il motivo primo di doglianza, con il quale la difesa si duole della incongruenza e illogicità del discorso giustificativo posto a fondamento della pronuncia di responsabilità dell'imputato è manifestamente infondato, perché generico e reiterativo di censure adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito nelle due sentenze conformi.

Risulta acclarato dagli accertamenti richiamati in motivazione che il prevenuto è stato sorpreso in una zona di abituale spaccio di sostanze stupefacenti, in possesso di un quantitativo di marijuana contenente un principio attivo da cui erano ricavabili numero nove dosi medie singole, suddivise in due involucri (un terzo involucro conteneva sostanza con un principio attivo di così bassa consistenza da risultare privo di efficacia drogante).

La Corte di merito ha evidenziato, con argomentare logico, come l'imputato possedesse un numero di dosi superiore a quello utile per il suo fabbisogno personale (nove dosi), aggiungendo che le modalità di occultamento della droga, l'assenza di spiegazioni in ordine alla permanenza in luoghi adibiti a piazza di spaccio e l'assenza di una regolare attività lavorativa lecita fossero indicativi della destinazione alla vendita della sostanza posseduta.

Si tratta di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità, in quanto non manifestamente illogiche, non contraddittorie e coerenti con le risultanze investigative illustrate in motivazione.

La giurisprudenza di questa Corte, in plurime occasioni, ha avuto modo di affermare che, in materia dì stupefacenti, il giudice di merito, ai fini della valutazione della destinazione alla vendita o alla cessione dello stupefacente deve tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604).

La difesa del ricorrente, dal canto suo, propone un'alternativa interpretazione delle emergenze probatorie, prospettando una diversa ricostruzione della vicenda, la quale, come è noto, non può formare oggetto di delibazione in questa sede (cfr., da ultimo.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione dì nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito").

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Quanto alle censure riguardanti il diniego della richiesta di concessione del beneficio ex art. 131-bis cod. pen., è condivisibile l'osservazione contenuta nel ricorso, in base alla quale i giudici di merito non avrebbero potuto avvalersi, nel compiere la valutazione in ordine all'abitualità della condotta, dei precedenti di polizia annoverati dal ricorrente.

Una lettura del requisito dell'abitualità coerente con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.), non consente di ritenere sufficiente la mera constatazione della presenza di denunzie nei confronti dell'imputato o di "precedenti di polizia", di cui si ignora la sorte.

Cionondimeno, è d'uopo osservare come nella motivazione, attraverso il richiamo alle modalità della condotta serbata dall'imputato, la Corte di appello abbia espresso una implicita valutazione sulla entità del fatto in termini incompatibili con la particolare tenuità dell'offesa richiesta dalla norma invocata.

Per quanto specificatamente rileva nel presente giudizio, deve darsi seguito al principio per cui, in tema di «particolare tenuità del fatto», la giustificazione 5F4f diniego della causa di non punibilità può risultare implicitamente dalla complessiva motivazione offerta in sentenza ed anche dalle scelte operate dal giudice di merito in tema di trattamento sanzionatorio (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096; precedenti conformi n. 43604 del 2021, Rv. 282097, n. 27825 del 2013 Rv. 256340; n. 6746 del 2019 Rv. 275500).

Ebbene, in relazione alle modalità del fatto, allorquando la Corte di appello, soffermandosi sugli aspetti riguardanti la ricorrenza del reato, descrive la condotta serbata dall'imputato, esprime un giudizio implicito di gravità del fatto, ponendo in evidenza il numero di dosi in possesso dell'imputato e la sua presenza in una zona nella quale era attiva una intensa attività di spaccio di stupefacenti.

Ciò induce a ritenere soddisfatto il requisito di una bastevole motivazione a sostegno del rigetto della richiesta difensiva.

4. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso.

La difesa, nel criticare il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., si è limitata a valorizzare la circostanza che non era stata osservata alcuna cessione ed a criticare il passaggio motivazionale nel quale la Corte di appello ha affermato che si ignora quale importo l'imputato intendesse ricavare dalla vendita della sostanza.

In realtà, la giustificazione fornita dalla Corte di merito comprende anche ulteriori argomentazioni, con le quali il ricorrente non si confronta.

I giudici hanno posto in evidenza che il quantitativo destinato alla vendita comprendeva anche le dosi di sostanza contenenti principio attivo molto basso o nullo; la giustificazione deve essere poi coniugata con il giudizio complessivo espresso dalla Corte di merito in ordine all'oggettivo disvalore del fatto, comprensivo della gravità dell'evento.

Deve in proposito osservarsi come, ai fini dell'applicazione ai delitti in tema di stupefacenti della circostanza attenuante in parola, il giudizio concernente la "speciale tenuità" debba riguardare non solo l'entità del lucro conseguito dall'autore del reato, ma anche quello che egli si prefigge di conseguire.

Inoltre, come recentemente precisato in motivazione dalle Sezioni Unite Dabo, la valutazione da compiersi in materia non riguarda soltanto il profilo del lucro, ma coinvolge anche la considerazione della entità dell'evento dannoso o pericoloso del reato, il quale deve essere anch'esso connotato da speciale tenuità (cfr. Sez.

U, n. 24990 del 30/01/2020). 6 W," Secondo le logiche argomentazioni illustrate dal giudice di merito, il lucro che il ricorrente intendeva conseguire - considerato il complessivo numero di dosi destinate alla vendita - non è inquadrabile nell'ambito della "speciale tenuità", che richiede, in termini patrimoniali, un profitto così lieve da essere di entità trascurabile; anche sotto il profilo della gravità dell'evento, la complessiva motivazione contiene riflessioni che attingono tale aspetto e che rivelano la ritenuta incompatibilità con la nozione della particolare tenuità, specie nelle parti della motivazione in cui si è osservato come il ricorrente avesse scelto di commerciare lo stupefacente in una zona nella quale insiste una "piazza di spaccio", alimentandone l'esistenza.

5. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche riposa su argomentazioni del tutto congrue, che riguardano l'entità del fatto e la negativa personalità dell'imputato.

Secondo copiosa giurisprudenza di questa Corte, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02).

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 053G35A nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico M• • ero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha coritt1so chiedendo difensore /r [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale dello stesso capoluogo a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana, contenuta in due involucri separati (capo A2 della imputazione),II ricorrente era assolto dalle residue imputazioni riguardanti attività continuative di spaccio di sostanze stupefacenti nel parco delle Cascine di Firenze, in concorso con altre dieci persone, e del reato di ricettazione. Avverso la sentenza della Corte di appello sopra richiamata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento al riconoscimento della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Non è condivisibile quanto ritenuto dalla Corte di appello di Firenze, che, in relazione alla condotta di detenzione di due involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso netto complessivo di grammi 6,125, pari a 9 dosi, ritiene di poter confermare la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90. E' evidente orti-e, tenuto conto dell'esigua quantità di sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, che la detenzione fosse finalizzata ad un uso personale della sostanza, configurandosi così l'illecito amministrativo di cui all'articolo 75 dPR 309/90. La motivazione della Corte d'appello sul punto, oltre che emessa in violazione di legge, risulta altresì carente, contraddittoria ed illogica. Rispetto alle risultanze dibattimentali, si richiama nello specifico quanto già prospettato nel primo motivo di appello, in cui veniva ampiamente censurata la motivazione del primo giudice. I rilievi mossi alla sentenza di primo grado non sono stati adeguatamente valutati dalla Corte di appello, che ha semplicemente ribadito in altri termini il contenuto della prima sentenza. La Corte territoriale richiama nell'ordine i seguenti elementi ritenuti significativi ai fini della dimostrazione della destinazione allo spaccio della sostanza: il fatto che la sostanza fosse divisa in due involucri anziché in uno solo; la circostanza che fosse occultata sotto la cintura anziché portata in tasca; il fatto che l'imputato, essendo disoccupato, non avesse la possibilità di acquisire tale quantitativo; il fatto che il ricorrente si trovasse in un luogo di abituale spaccio di sostanze stupefacenti ed infine la circostanza che lo stesso fosse già stato denunciato in precedenza per analoga fattispecie. Tali argomentazioni risultano illogiche e contraddittorie oltre che in contrasto con i principi dell'ordinamento in materia. Il quantitativo di sostanza risulta ampiamente inferiore al limite massimo di cui alla tabella D.M. 11 aprile 2006: vale pertanto il principio della presunzione dell'uso personale. L'occultamento della droga sotto la cintura ed il trovarsi in luogo di abituale spaccio sono circostanze riferibili anche all'acquirente. Le ulteriori denunce, infine, in assenza di un accertamento definitivo delle relative condotte non valgono ad accreditare la tesi dei giudici di merito. L'imputato, negli interrogatori resi, dichiarava di lavorare saltuariamente come venditore ambulante di ombrelli, di essere consumatore abituale di sostanza stupefacente del tipo cannabis, di avere una fidanzata dalla quale riceveva, tra le altre cose, aiuto per il suo sostentamento e soldi per le sue necessità. Nella successiva udienza di convalida di arresto ribadiva di essere consumatore della sostanza e di avere acquistato lo stupefacente per uso personale; in tale occasione giustificava anche il possesso di euro 70, quale frutto della vendita di oggetti ritrovati nei cassonetti. II) Erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'articolo 131-bis cod. pen. per omessa valutazione dell'ampio lasso temporale intercorso tra i precedenti penali dell'imputato e il nuovo fatto reato. Si contestano le argomentazioni espresse dalla Corte d'appello di Firenze nella parte in cui ritiene non ricorrenti le condizioni per il riconoscimento dell'articolo 131-bis codice penale. Si evidenzia come il giudizio sulla particolare tenuità dell'offesaL . essere concreto e attuale. Nel caso di specie, l'assenza di prove in merito a specifici episodi di cessione e l'assenza di prove in merito al lucro presumibilmente derivante dalla asserita attività di spaccio, senz'altro avrebbero dovuto indurre la Corte a riconosscere la causa di non punibilità. Inoltre, deve rammentarsi come l'abitualità nel reato non ipj4, essere ricavata da presunzioni. III) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con particolare riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 3 numero 4 cod. pen. Si lamenta la mancanza di adeguata motivazione in merito alla omessa applicazione dell'attenuante invocata. In base al più recente orientamento giurisprudenziale in materia, la circostanza è gapplicabile alla materia degli stupefacenti. Sul punto la motivazione della Corte d'appello appare del tutto inconferente, errata e illogica: il giudice del merito ritiene di non poter riconoscere l'attenuante pur ignorando l'importo che il ricorrente intendeva ricavare dalla vendita delle dosi di stupefacente in suo possesso. Tale argomentazione appare contraria alla logica giuridica IV) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e quindi in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio riservato all'imputato. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato memoria conclusiva nella quale, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il motivo primo di doglianza, con il quale la difesa si duole della incongruenza e illogicità del discorso giustificativo posto a fondamento della pronuncia di responsabilità dell'imputato è manifestamente infondato, perché generico e reiterativo di censure adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito nelle due sentenze conformi. Risulta acclarato dagli accertamenti richiamati in motivazione che il prevenuto è stato sorpreso in una zona di abituale spaccio di sostanze stupefacenti, in possesso di un quantitativo di marijuana contenente un principio attivo da cui erano ricavabili numero nove dosi medie singole, suddivise in due involucri (un terzo involucro conteneva sostanza con un principio attivo di così bassa consistenza da risultare privo di efficacia drogante). La Corte di merito ha evidenziato, con argomentare logico, come l'imputato possedesse un numero di dosi superiore a quello utile per il suo fabbisogno personale (nove dosi), aggiungendo che le modalità di occultamento della droga, l'assenza di spiegazioni in ordine alla permanenza in luoghi adibiti a piazza di spaccio e l'assenza di una regolare attività lavorativa lecita fossero indicativi della destinazione alla vendita della sostanza posseduta. Si tratta di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità, in quanto non manifestamente illogiche, non contraddittorie e coerenti con le risultanze investigative illustrate in motivazione. La giurisprudenza di questa Corte, in plurime occasioni, ha avuto modo di affermare che, in materia dì stupefacenti, il giudice di merito, ai fini della valutazione della destinazione alla vendita o alla cessione dello stupefacente deve tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604). La difesa del ricorrente, dal canto suo, propone un'alternativa interpretazione delle emergenze probatorie, prospettando una diversa ricostruzione della vicenda, la quale, come è noto, non può formare oggetto di delibazione in questa sede (cfr., da ultimo. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione dì nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"). 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Quanto alle censure riguardanti il diniego della richiesta di concessione del beneficio ex art. 131-bis cod. pen., è condivisibile l'osservazione contenuta nel ricorso, in base alla quale i giudici di merito non avrebbero potuto avvalersi, nel compiere la valutazione in ordine all'abitualità della condotta, dei precedenti di polizia annoverati dal ricorrente. Una lettura del requisito dell'abitualità coerente con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.), non consente di ritenere sufficiente la mera constatazione della presenza di denunzie nei confronti dell'imputato o di "precedenti di polizia", di cui si ignora la sorte. Cionondimeno, è d'uopo osservare come nella motivazione, attraverso il richiamo alle modalità della condotta serbata dall'imputato, la Corte di appello abbia espresso una implicita valutazione sulla entità del fatto in termini incompatibili con la particolare tenuità dell'offesa richiesta dalla norma invocata. Per quanto specificatamente rileva nel presente giudizio, deve darsi seguito al principio per cui, in tema di «particolare tenuità del fatto», la giustificazione 5F4f diniego della causa di non punibilità può risultare implicitamente dalla complessiva motivazione offerta in sentenza ed anche dalle scelte operate dal giudice di merito in tema di trattamento sanzionatorio (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096; precedenti conformi n. 43604 del 2021, Rv. 282097, n. 27825 del 2013 Rv. 256340; n. 6746 del 2019 Rv. 275500). Ebbene, in relazione alle modalità del fatto, allorquando la Corte di appello, soffermandosi sugli aspetti riguardanti la ricorrenza del reato, descrive la condotta serbata dall'imputato, esprime un giudizio implicito di gravità del fatto, ponendo in evidenza il numero di dosi in possesso dell'imputato e la sua presenza in una zona nella quale era attiva una intensa attività di spaccio di stupefacenti. Ciò induce a ritenere soddisfatto il requisito di una bastevole motivazione a sostegno del rigetto della richiesta difensiva. 4. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso. La difesa, nel criticare il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., si è limitata a valorizzare la circostanza che non era stata osservata alcuna cessione ed a criticare il passaggio motivazionale nel quale la Corte di appello ha affermato che si ignora quale importo l'imputato intendesse ricavare dalla vendita della sostanza. In realtà, la giustificazione fornita dalla Corte di merito comprende anche ulteriori argomentazioni, con le quali il ricorrente non si confronta. I giudici hanno posto in evidenza che il quantitativo destinato alla vendita comprendeva anche le dosi di sostanza contenenti principio attivo molto basso o nullo; la giustificazione deve essere poi coniugata con il giudizio complessivo espresso dalla Corte di merito in ordine all'oggettivo disvalore del fatto, comprensivo della gravità dell'evento. Deve in proposito osservarsi come, ai fini dell'applicazione ai delitti in tema di stupefacenti della circostanza attenuante in parola, il giudizio concernente la "speciale tenuità" debba riguardare non solo l'entità del lucro conseguito dall'autore del reato, ma anche quello che egli si prefigge di conseguire. Inoltre, come recentemente precisato in motivazione dalle Sezioni Unite Dabo, la valutazione da compiersi in materia non riguarda soltanto il profilo del lucro, ma coinvolge anche la considerazione della entità dell'evento dannoso o pericoloso del reato, il quale deve essere anch'esso connotato da speciale tenuità (cfr. Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020). 6 W," Secondo le logiche argomentazioni illustrate dal giudice di merito, il lucro che il ricorrente intendeva conseguire - considerato il complessivo numero di dosi destinate alla vendita - non è inquadrabile nell'ambito della "speciale tenuità", che richiede, in termini patrimoniali, un profitto così lieve da essere di entità trascurabile; anche sotto il profilo della gravità dell'evento, la complessiva motivazione contiene riflessioni che attingono tale aspetto e che rivelano la ritenuta incompatibilità con la nozione della particolare tenuità, specie nelle parti della motivazione in cui si è osservato come il ricorrente avesse scelto di commerciare lo stupefacente in una zona nella quale insiste una "piazza di spaccio", alimentandone l'esistenza. 5. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche riposa su argomentazioni del tutto congrue, che riguardano l'entità del fatto e la negativa personalità dell'imputato. Secondo copiosa giurisprudenza di questa Corte, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle s
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