CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 35724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1855 R.G.anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 1212/2019 depositat a il 7 giugno 2019 del la Corte di appello di Catanzaro. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 1855/2020 camera di consiglio8.11.2023 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione averso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] su ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con tale provvedimento era stato intimato al predetto Lucia il pagamento della somma di euro 22.000,00 oltre interessi; l’importo rappresentava, secondo l’ingiungente, il credito residuo documentato da un assegno di euro 30.000,00 tratto dall’intimato sulla banca [OSCURATO:PERSONA]. L’opponente ha sostenuto che l’assegno era stato emesso in garanzia avendo riguardo al contratto di compravendita di un terreno di proprietà di Vescio, il qualeera stato acquistato da esso attore per il prezzo di euro 30.000,00: tale corrispettivo ─ secondo l’attore ─ era stato interamente pagato a mezzo di un diverso assegno tratto per quell’importo. In esito al giudizio di primo grado il Tribunale ha attribuito fondamento alla tesi del convenuto opposto: tesisecondo cui il titolo era stato rilasciato a saldo del reale prezzo di acquisto del cespite , convenuto in ragione di complessivieuro 60.000,00. 2. ― Ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA]. Nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], parte costituita anche nel giudizio di gravame, la Corte di appello di Catanzaro ha respinto l’impugnazione. 3. ― Ricorre per cassazione con due motivi [OSCURATO:PERSONA] . Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo denuncia il vizio di cui all’art. 3 60, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1417 e 2724 c.c. e il difetto di motivazione. Il mezzo di censura, svolto in modo alquanto confuso, ruota intorno al mancato accoglimento della prova testimoniale che ─ come si desume dalla sentenza impugnata ─era diretta a dimostrare che il titolo fu emesso in garanzia. Nel ribadire ciò,e nel sottolineare che il titolo doveva essere Sez. I–RG 1855/2020 camera di consiglio8.11.2023 restituito una volta che la compravendita si fosse perfezionata, il ricorrente lamenta non comprendersi«la ragione per cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], prima , e la Corte di appello , poi, non abbiano riconosciuto l’ammissibilità della prova testimoniale». Si rileva, inoltre, che la scrittura privata formata dalleparti ( quella ─ è da credere ─ da cui la Corte di appello aveva desunto che il prezzo effettivo di acquisto risultava esserepari a euro 60.000,00: cfr. infra) non poteva «in alcun modo inficiare l’atto pubblico», vale a dire il contratto di compravendita. Col secondo mezzo si formula una ulteriore censura ex art. 112 c.p.c.. Si deduce chel’assunto per cui la scrittura privata prodotta dava dimostrazione della simulazionedel prezzo sarebb e smentito da altre risultanze istruttorie. 2. ─ I due motivi sono inammissibili. La Corte di appello ha, in sintesi, ritenuto che da una scrittura privata di provenienza dei contraenti risultava che il prezzo dell’immobile ammontava a euro 60.000,00 e che il pagamento della somma di euro 30.000,00, ulteriore rispetto all’importo fatto figurare nel contrattodi compravendita, sarebbe stato rateizzato e garantito dal rilascio dell’assegno per cui è causa. Ha poi aggiunto che la richiesta di prova testimoniale era da ritenere rinunciata, non essendo stata riproposta nelleconclusioni rassegnate in primo grado. Ciò detto, il primo motivo risulta svolto in modo irrituale. L'articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d'inammissibilità dell'impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009); in particolare, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame Sez. I–RG 1855/2020 camera di consiglio8.11.2023 separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790). Lo svolgimento del motivo non consente alcun esame dei distinti profili di illegittimità di cui, a detta del ricorrente,sarebbe affetta la sentenza impugnata. Quanto al secondo mezzo, esso è incomprensibile, in quanto denuncia un’omessa pronuncia, ma nemmenoindica la statuizione che la Corte merito avrebbe mancato di rendere. Nel complesso,poi, il ricorso ap pa re non concludente e diretto a una non consentita revisione del giudizio di fatto. Sotto il primo profilo , il riconoscimento , ad opera della Corte di appello, dell’esistenza di una controdichiarazione (la scrittura privata recante documentazione dell’accordo sul reale ammontare del prezzo) dà evidentemente ragione della simulazione contrattuale ; a fronte di ciò, l’istante non poteva pretendere di provare per testi il patto , di diverso tenore, secondo cui l’assegno sarebbestato emesso a garanzia del minor corrispettivo risultante dal contratto di compravendita.Per un verso, infatti, l’istanza istruttoria doveva ritenersi rinunciata a fronte della mancata sua riproposizione all’udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado (per tutte: Cass. 10 novembre 2021, n. 33103): rilievo, questo, formulato in sentenza, e nemmeno censurato; per altro verso, e comunque,detta prova sarebbe risultata comunque inammissibile, siccome diretta a provare un patto verbale aggiunto a una convenzione, oltretutto soggetta alla forma scritta ad substantiam. Sotto l’altro profilo , è del tutto evidente che le deduzioni svolte col secondo motivo, ove pure fossero munite di autosufficienza (ma non lo sono, in quanto il riferimento a documenti che il ricorrente reputa decisiviè connotato da assoluta genericità), non potrebbero mai portare allacassazione della sentenza . La Corte di cassazione non è mai giudice Sez. I–RG 1855/2020 camera di consiglio8.11.2023 del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa: ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. 28 novembre 2014, n. 25332). 3.― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrent e, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari