CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 ottobre 2024
Cassazione n. 27141/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto Numero registro generale 611/2020Numero sezionale 1680/2024‘AULA B Numero di raccolta generale 27141/2024Data pubblicazione 21/10/2024REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEComposta dagli Ill mi * Magistrati* * * – Presidente –R G N 611/2020* ssa * * – * –** ssa * * – * – Rep* * * – Consigliere – P U 9/04/2024* * * – Consigliere [OSCURATO:PERSONA] –7/07/2In0d2e2nn izzoaggiuntivo* rrenzagiurisdizioneha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso 611 2020 proposto daMINISTERO DELLA * in persona del Ministro pro temporerappresentato e difeso ex lege dall Avvocatura generale dello Stato edomiciliato presso i suoi uffici in [OSCURATO:PERSONA] * 12– ricorrente –contro* * rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciatain calce al controricorso dagli avvocati * * e ** elettivamente domiciliato presso l indirizzo PECdell ultimo difensore– controricorrente –per la cassazione della sentenza n 273 del 2019 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 18 giugno 2019 R G N58/2019* disposto Numero registro generale 611/2020Numero sezionale 1680/2024Numero di raccolta generale 27141/2024Data pubblicazione 21/10/2024Udita la relazione della causa svolta in udienza dal Consigliere **Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale * * che ha concluso per l accoglimento delricorsoUdita per il ricorrente l avvocata dello Stato * * cheha insistito per l accoglimento delle conclusioni del ricorsoUdito per il controricorrente l avvocato * * che haribadito le conclusioni formulate nel controricorso1 – Con sentenza n 273 del 2019 depositata il 18 giugno 2019 laCorte d appello di Genova ha respinto il gravame del Ministero della* e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesimasede che aveva accolto le domande proposte dal signor **Per quanto in questa sede ancora rileva la Corte territoriale hariconosciuto il diritto del signor * di percepire l indennizzoaggiuntivo regolato dall art 1 della legge 29 ottobre 2005 n 229 conla stessa decorrenza dalla domanda amministrativa applicabileall indennizzo base previsto dalla legge 25 febbraio 1992 n 210 Nelcaso di specie tale indennizzo era stato corrisposto al ricorrente per idanni da evento post vaccinale ascrivibile alla seconda categoria di cuialla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30dicembre 1981 n 834A fondamento della decisione la sentenza d appello richiama leenunciazioni di principio della sentenza n 16842 del 2016 pronunciatada questa Corte e depositata il 9 agosto 2016 che riconoscel operatività retroattiva dell indennizzo aggiuntivo e dell assegno unatantum introdotti rispettivamente dall art 1 e dall art 4 della leggen 229 del 2005 2* disposto Numero registro generale 611/2020Numero sezionale 1680/2024Numero di raccolta generale 27141/2024Data pubblicazione 21/10/2024A sostegno di tali conclusioni si richiama quanto all assegno laratio della disposizione Per quel che concerne l indennizzo aggiuntivoviene in rilievo invece la sua natura incrementale rispettoall indennizzo già concesso con la conseguente necessità diriconoscere la medesima decorrenzaIn senso contrario non possono essere evocati i vincoli di naturafinanziaria e neppure gli elementi desumibili dai lavori preparatori del* d interpretazione tutt altro che univoca2 – Il Ministero della * ricorre per cassazione contro lasentenza d appello e affida a un motivo le sorti dell impugnazione3 – Il signor * * resiste con controricorso4 – Il ricorso dopo l infruttuosa trattazione camerale all adunanzadel 12 ottobre 2023 è stato avviato alla trattazione in pubblicaudienza5 – In prossimità dell udienza il controricorrente ha depositatomemoria illustrativa art 378 secondo comma cod proc civ6 – All udienza il Pubblico Ministero ha esposto oralmente le sueconclusioni motivate e i difensori delle parti hanno svolto le loro difeseRAGIONI DELLA DECISIONE1 – Con l unico motivo art 360 primo comma n 3 cod procciv il Ministero della * denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt 1 2 4 e 5 della legge n 229 del 2005 in combinato dispostocon l art 1 della legge n 210 del 1992 in riferimento agli artt 11 e 12delle preleggi e all art 81 Cost e violazione dell art 1 comma 4 deldecreto del Ministero della * 6 ottobre 2006* errato la Corte di merito nell attribuire l indennizzoaggiuntivo a decorrere dalla data di riconoscimento dell indennizzobase e non dalla data di entrata in vigore della legge n 229 del 2005come espressamente dispone l art 1 comma 4 del decretoministeriale 6 ottobre 2006 3* disposto Numero registro generale 611/2020Numero sezionale 1680/2024Numero di raccolta generale 27141/2024Data pubblicazione 21/10/2024* prospettiva del ricorrente solo l assegno disciplinato dall art4 della legge n 229 del 2005 è contraddistinto dal «carattereespressamente retroattivo» pagina 9 del ricorso per cassazionePer l indennizzo aggiuntivo per contro nessun indice testualeavvalora la portata retroattiva delle disposizioni sopravvenute che atacer d altro sarebbe smentita dall art 1 comma 4 del d m 6 ottobre2006 e si porrebbe in contrasto con il principio della coperturafinanziaria consacrato dall art 81 Cost i maggiori oneri quantificatidall art 5 della legge n 229 del 2005 sarebbero stati commisuratiall applicabilità della nuova normativa soltanto per l avvenire incoerenza con il canone generale d irretroattività art 11 delle preleggi2 – Occorre in primo luogo esaminare l eccezioned inammissibilità sollevata dalla parte controricorrente sulpresupposto dell inesistenza della sentenza impugnata2 1 – Il ricorrente avrebbe indicato una sentenza n 273 del 2019pronunciata dalla Corte d appello di Firenze e nel contesto del ricorsoalluderebbe senza ulteriori riferimenti a una “sentenza impugnata”2 2 – L eccezione dev essere disattesa* per mero lapsus calami il ricorso menzioni una sentenzadella Corte d appello di Firenze nessun dubbio può sorgere sul fattoche sia stata impugnata la sentenza della Corte d appello di Genovasentenza che il Ministero ha debitamente prodotto e riportato nell attod impugnazione nei suoi passaggi salientiIl refuso circoscritto all indicazione della Corte territoriale noningenera alcuna incertezza sull oggetto del contendere puntualmenteidentificato nel ricorso e non pregiudica le prerogative difensive dellaparte che si sono esplicate in maniera piena ed effettiva cometraspare dall ampiezza delle argomentazioni esposte nel controricorsonella memoria illustrativa e nella discussione durante la pubblicaudienzaL imprecisione non inficia pertanto l ammissibilità del ricorso 4* disposto Numero registro generale 611/2020Numero sezionale 1680/2024Numero di raccolta generale 27141/2024Data pubblicazione 21/10/20243 – Il ricorso è fondato4 – Nel presente giudizio si controverte sull indennizzo aggiuntivoprevisto dall art 1 comma 1 della legge n 229 del 2005 che cosìdispone «Ai soggetti di cui all articolo 1 comma 1 della legge 25febbraio 1992 n 210 è riconosciuto in relazione alla categoria giàloro assegnata dalla competente commissione medico ospedaliera dicui all articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 29 dicembre 1973 n 1092 un ulteriore indennizzo Taleulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio di importopari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell articolo2 della legge 25 febbraio 1992 n 210 per le categorie dalla prima allaquarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n 915 e successivemodificazioni a cinque volte per le categorie quinta e sesta e a quattrovolte per le categorie settima e ottava * è corrisposto per la metàal soggetto danneggiato e per l altra metà ai congiunti che prestano oabbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente econtinuativa Se il danneggiato è minore di età o incapace di intenderee di volere l indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventidi cui al precedente periodo * fermo il diritto al risarcimento deldanno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito»L art 2 comma 1 della legge n 229 del 2005 demanda a undecreto del Ministero della salute il compito di istituire «senza nuovi omaggiori oneri a carico dello Stato una commissione per la definizionedegli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4»Il legislatore ha dunque enucleato i tratti basilari della nuovaprovvidenza e ha prefigurato una successiva definizione delle concretemodalità operativeIl 6 ottobre 2006 è intervenuto il decreto del Ministero della saluterecante «Ricognizione delle modalità procedurali relative all indennizzoa favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 5* disposto Numero registro generale 611/2020Numero sezionale 1680/2024Numero di raccolta generale 27141/2024Data pubblicazione 21/10/2024causa di vaccinazioni obbligatorie previsto dalla legge 29 ottobre 2005n 229» pubblicato sulla * * 10 novembre 2006 n 262L art 1 comma 4 del decreto ministeriale riconosce l indennizzoaggiuntivo a decorrere «dalla data di entrata in vigore della legge 29ottobre 2005 n 229 per i soggetti che risultano alla data di entrata invigore della medesima legge già titolari dell indennizzo base»Quanto ai soggetti «che acquisiscono la titolarità dell indennizzobase in data successiva» il decreto ministeriale puntualizza che «ilriconoscimento dell indennizzo aggiuntivo spetta dalla data didecorrenza dell indennizzo base»5 – Tale previsione attua e integra le disposizioni racchiuse nellafonte primaria e assolve al compito di «definire le modalità proceduralidi applicazione della legge 29 ottobre 2005 n 229» preambolo deldecreto ministeriale in armonia con le linee tracciate dall art 2 dellastessa legge n 229 del 2005 che a tal proposito affida compitirilevanti a un apposita commissione poi istituita con decreto delMinistero della salute del 19 gennaio 20066 – * è il dettato testuale del decreto nell ancorare ladecorrenza dell indennizzo aggiuntivo alla data di entrata in vigoredella legge n 229 del 2005 per chi a quella data risulti già titolaredell indennizzo base* per chi acquisisca il diritto all indennizzo base in epocaposteriore la decorrenza dell indennizzo aggiuntivo collima con ladecorrenza dell indennizzo baseSu tale dato che il controricorrente non scalfisce nella sua valenzasignificativa ha posto l accento anche il Pubblico Ministeronell illustrare le sue conclusioni motivate* interpretazione del testo normativo il tenore letterale non puòessere trascurato non solo per l univocità delle espressioni adoperateche non generano ambiguità semantiche di sorta 6* disposto Numero registro generale 611/2020Numero sezionale 1680/2024Numero di raccolta generale 27141/2024Data pubblicazione 21/10/2024* orientare l interprete riveste rilievo decisivo anche l iter che hacondotto all emanazione del decreto punto d approdo del lavoroavviato dalla commissione ad hoc istituita in virtù del citato art 2comma 1 della legge n 229 del 2005Nel definire le modalità procedurali di attuazione della legge ildecreto ha ponderato le risultanze dei lavori della commissione comesi può evincere dallo stesso preambolo dell atto normativoLa specificazione del dies a quo della provvidenza promanadunque da una scelta consapevole e da un percorso condivisoLe previsioni del decreto nel definire il precetto normativo non sipongono in contrasto con la lettera dell art 1 della legge n 229 del2005 che non contempla ex professo l efficacia retroattiva della nuovadisciplina e anche al fine di approntare l indispensabile coperturafinanziaria art 81 Cost non apporta alcuna deroga univoca allagenerale operatività delle leggi soltanto per l avvenire art 11 dellepreleggi7 – A fronte degli specifici argomenti delineati nell odierno giudiziodal ricorrente e dal Pubblico Ministero anche sulla scorta delle previsionidel decreto del 2006 non si rivelano dirimenti in senso contrario lepeculiarità valorizzate dalla sentenza n 16842 del 2016 punti 12 e 13dei Motivi della decisione7 1 – Non si possono trarre elementi chiarificatori dalla diversadisciplina dell assegno una tantum dettata dall art 4 della medesimalegge n 229 del 2005* «per la metà al soggetto danneggiato e per l altra metàai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenzain maniera prevalente e continuativa» tale assegno è parametratonell ammontare «sino alla misura massima di dieci annualitàdell indennizzo di cui al medesimo comma 1 dell articolo 1 per ilperiodo compreso tra il manifestarsi dell evento dannoso el ottenimento dell indennizzo medesimo» 7* disposto Numero registro generale 611/2020Numero sezionale 1680/2024Numero di raccolta generale 27141/2024Data pubblicazione 21/10/2024In un regime che si proietta anche nel periodo antecedenteall entrata in vigore della nuova disciplina è significativo che l art 4comma 2 della legge n 229 del 2005 si premuri di regolare ladefinizione delle annualità pregresse dell assegno in base a tabelle diconversioneLa circostanza che tale provvidenza copra expressis verbis ilperiodo «compreso tra il manifestarsi dell evento dannoso el ottenimento dell indennizzo» non corrobora la generale decorrenzadella distinta prestazione dell indennizzo aggiuntivo dal riconoscimentodell indennizzo originarioIl raffronto con la disciplina dell assegno una tantum puòsuffragare per converso l argumentum a contrario che il ricorrentepone in risalto là dove il legislatore ha inteso retrodatare la decorrenzadi una prestazione o ha scelto di apprestare tutela per un periodopregresso l ha stabilito a chiare lettereIn questa prospettiva non è senza significato che per l indennizzoaggiuntivo l art 1 comma 4 della legge n 229 del 2005 sancisca unarivalutazione annuale dell importo determinato dalla legge senzaoccuparsi del periodo pregresso in termini compatibili con unaprovvidenza che decorre dall entrata in vigore della nuova normativa7 2 – Quanto al fatto che l indennizzo sia corrisposto ai soggettidanneggiati di cui all art 1 comma 1 della legge n 210 del 1992 e siaffianchi all indennizzo base non implica in maniera indefettibile che ladecorrenza debba essere la medesima di tale indennizzo quando ildato positivo contenga indicazioni divergentiTale identità di decorrenza difatti non rappresenta un trattoimmanente al sistema come traspare dalle citate previsioni deldecreto che nel dare compimento al disegno del legislatore e nelchiarirne gli aspetti di dettaglio limitano tale identità di decorrenza allasola ipotesi di chi acquisisca la titolarità dell indennizzo base dopol entrata in vigore della nuova disciplina 8* disposto Numero registro generale 611/2020Numero sezionale 1680/2024Numero di raccolta generale 27141/2024Data pubblicazione 21/10/2024Né tale decorrenza coincidente si può desumere dal fatto che ladisciplina dell indennizzo aggiuntivo richiami quella dell indennizzobase in quanto tale richiamo secondo i puntuali rilievi del Ministero pagina 10 del ricorso per cassazione è circoscritto al quantum e noninveste il diverso profilo della decorrenza8 – A diverse conclusioni non inducono gli argomenti prospettatinel controricorso e nella memoria illustrativa e ribaditi anche nel corsodella pubblica udienza8 1 – L interpretazione costituzionalmente orientata che ilcontroricorrente propugna presuppone che la lettera della legge siacompatibile con una pluralità di opzioni ermeneutiche * chenel caso di specie non si ravvisa* il dato testuale sia insuperabile l onere di esplorarel interpretazione adeguatrice non può che cedere il passo all incidentedi costituzionalità di recente fra le molte Corte costituzionalesentenza n 5 del 2024 punto 3 del Considerato in dirittoA tale riguardo non si enunciano argomenti decisivi che possanosuffragare la non manifesta infondatezza di un eventuale dubbio dilegittimità costituzionale della disciplina vigenteNon si adducono elementi probanti dell irragionevolezza palese diuna normativa che all esito di un bilanciamento non arbitrarioriconosce tanto l indennizzo aggiuntivo con la decorrenza legataall entrata in vigore della legge quanto l assegno una tantum alloscopo precipuo di offrire adeguato ristoro per il periodo che intercorretra il verificarsi del pregiudizio e il conseguimento dell indennizzoDi un assetto così congegnato che dev essere ricostruito nella suainterezza e in tutte le forme di tutela tanto indennitaria quantorisarcitoria che accorda non si dimostra l inadeguatezza complessivacon il conseguente vulnus ai diritti presidiati dall art 32 CostNel caso di specie non è dato scorgere nemmenoquell ingiustificata disparità di trattamento che proprio in tema di 9* disposto Numero registro generale 611/2020Numero sezionale 1680/2024Numero di raccolta generale 27141/2024Data pubblicazione 21/10/2024decorrenza dell indennizzo di cui all art 1 della legge n 229 del 2005successivamente riconosciuto alle persone affette da sindrome datalidomide ha indotto il giudice delle leggi ad accogliere le censureproposte in riferimento all art 3 CostLa disciplina scrutinata in quel frangente al cospetto di duesituazioni contraddistinte dai medesimi presupposti di tutela e in tuttoe per tutto comparabili riservava ai nati nel 1958 e nel 1966 untrattamento deteriore rispetto ai nati dal 1959 al 1965 in difetto diogni ragione apprezzabile sentenza n 55 del 2019Nel caso di specie la decorrenza è sancita in termini uniformi es inquadra in un sistema più articolato ed organico di provvidenzedestinate a offrire ristoro anche per il periodo che prelude all entrata invigore della leggeIl fluire del tempo inoltre ben può assurgere a elemento distintivotra le diverse situazioni poste a raffronto e in un contestocontrassegnato da appropriati correttivi volti a conferire il necessariorilievo anche alle situazioni pregresse non si può predicare alcunvincolo costituzionale circa la necessità di estendere anche al passatoin termini indiscriminati una più favorevole disciplina sopravvenuta* vicenda oggi sottoposta al vaglio di questa Corte i limiti postidall art 3 Cost non sono stati dunque travalicati e le valutazionidiscrezionali del legislatore riguardo alla modulazione temporale di unadisciplina innovativa non prestano il fianco a censure d incompatibilitàcon i precetti costituzionali tali da attingere il grado della nonmanifesta infondatezza art 23 secondo comma della legge 11 marzo1953 n 878 2 – Non si può neppure invocare a supporto di una diversainterpretazione l esigenza di preservare la continuità dellagiurisprudenza cfr in particolare pagine 2 3 4 e 5 della memoriaillustrativa del controricorrente 10* disposto Numero registro generale 611/2020Numero sezionale 1680/2024Numero di raccolta generale 27141/2024Data pubblicazione 21/10/2024Tale esigenza indissolubilmente connessa alla salvaguardia delprincipio di eguaglianza e della certezza del diritto non può condurrea pretermettere gli argomenti che le parti nell esercizio del diritto didifesa art 24 Cost la Procura Generale nell essenziale opera dicollaborazione alla funzione nomofilattica e più in generale lacomunità degl interpreti offrono alla valutazione critica di questa Corteconsentendole così di svolgere in modo efficace il compito di assicurare«l esatta osservanza e l uniforme interpretazione della legge l unità deldiritto oggettivo nazionale» art 65 del regio decreto 30 gennaio 1941n 129 – * rilievi svolti conseguono l accoglimento del ricorso e lacassazione della sentenza impugnata10 – La causa dev essere rinviata alla Corte d appello di Genovache in diversa composizione si uniformerà al seguente principio didiritto «L indennizzo aggiuntivo disciplinato dall art 1 della legge 29ottobre 2005 n 229 dev essere riconosciuto a decorrere dall entratain vigore della medesima legge ai soggetti che a tale data risultino giàtitolari dell indennizzo base secondo le previsioni dell art 1 comma 4primo periodo del decreto del Ministro della salute 6 ottobre 2006intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria»Al giudice di rinvio è rimesso infine anche il compito di pronunciaresulle spese del presente giudizio11 – A tutela dei diritti del controricorrente che ha promosso unacontroversia attinente a dati che coinvolgono le condizioni di salute sideve disporre in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presentesentenza l omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte ai sensi dell art 52 comma 2 del decreto legislativo 30giugno 2003 n 196CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto Numero registro generale 611/2020Numero sezionale 1680/2024‘AULA B Numero di raccolta generale 27141/2024Data pubblicazione 21/10/2024REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEComposta dagli Ill mi * Magistrati* * * – Presidente –R G N 611/2020* ssa * * – * –** ssa * * – * – Rep* * * – Consigliere – P U 9/04/2024* * * – Consigliere [OSCURATO:PERSONA] –7/07/2In0d2e2nn izzoaggiuntivo* rrenzagiurisdizioneha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso 611 2020 proposto daMINISTERO DELLA * in persona del Ministro pro temporerappresentato e difeso ex lege dall Avvocatura generale dello Stato edomiciliato presso i suoi uffici in [OSCURATO:PERSONA] * 12– ricorrente –contro* * rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciatain calce al controricorso dagli avvocati * * e ** elettivamente domiciliato presso l indirizzo PECdell ultimo difensore– controricorrente –per la cassazione della sentenza n 273 del 2019 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 18 giugno 2019 R G N58/2019* disposto Numero registro generale 611/2020Numero sezionale 1680/2024Numero di raccolta generale 27141/2024Data pubblicazione 21/10/2024Udita la relazione della causa svolta in udienza dal Consigliere **Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale * * che ha concluso per l accoglimento delricorsoUdita per il ricorrente l avvocata dello Stato * * cheha insistito per l accoglimento delle conclusioni del ricorsoUdito per il controricorrente l avvocato * * che haribadito le conclusioni formulate nel controricorso1 – Con sentenza n 273 del 2019 depositata il 18 giugno 2019 laCorte d appello di Genova ha respinto il gravame del Ministero della* e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesimasede che aveva accolto le domande proposte dal signor **Per quanto in questa sede ancora rileva la Corte territoriale hariconosciuto il diritto del signor * di percepire l indennizzoaggiuntivo regolato dall art 1 della legge 29 ottobre 2005 n 229 conla stessa decorrenza dalla domanda amministrativa applicabileall indennizzo base previsto dalla legge 25 febbraio 1992 n 210 Nelcaso di specie tale indennizzo era stato corrisposto al ricorrente per idanni da evento post vaccinale ascrivibile alla seconda categoria di cuialla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30dicembre 1981 n 834A fondamento della decisione la sentenza d appello richiama leenunciazioni di principio della sentenza n 16842 del 2016 pronunciatada questa Corte e depositata il 9 agosto 2016 che riconoscel operatività retroattiva dell indennizzo aggiuntivo e dell assegno unatantum introdotti rispettivamente dall art 1 e dall art 4 della leggen 229 del 2005 2* disposto Numero registro generale 611/2020Numero sezionale 1680/2024Numero di raccolta generale 27141/2024Data pubblicazione 21/10/2024A sostegno di tali conclusioni si richiama quanto all assegno laratio della disposizione Per quel che concerne l indennizzo aggiuntivoviene in rilievo invece la sua natura incrementale rispettoall indennizzo già concesso con la conseguente necessità diriconoscere la medesima decorrenzaIn senso contrario non possono essere evocati i vincoli di naturafinanziaria e neppure gli elementi desumibili dai lavori preparatori del* d interpretazione tutt altro che univoca2 – Il Ministero della * ricorre per cassazione contro lasentenza d appello e affida a un motivo le sorti dell impugnazione3 – Il signor * * resiste con controricorso4 – Il ricorso dopo l infruttuosa trattazione camerale all adunanzadel 12 ottobre 2023 è stato avviato alla trattazione in pubblicaudienza5 – In prossimità dell udienza il controricorrente ha depositatomemoria illustrativa art 378 secondo comma cod proc civ6 – All udienza il Pubblico Ministero ha esposto oralmente le sueconclusioni motivate e i difensori delle parti hanno svolto le loro difeseRAGIONI DELLA DECISIONE1 – Con l unico motivo art 360 primo comma n 3 cod procciv il Ministero della * denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt 1 2 4 e 5 della legge n 229 del 2005 in combinato dispostocon l art 1 della legge n 210 del 1992 in riferimento agli artt 11 e 12delle preleggi e all art 81 Cost e violazione dell art 1 comma 4 deldecreto del Ministero della * 6 ottobre 2006* errato la Corte di merito nell attribuire l indennizzoaggiuntivo a decorrere dalla data di riconoscimento dell indennizzobase e non dalla data di entrata in vigore della legge n 229 del 2005come espressamente dispone l art 1 comma 4 del decretoministeriale 6 ottobre 2006 3* disposto Numero registro generale 611/2020Numero sezionale 1680/2024Numero di raccolta generale 27141/2024Data pubblicazione 21/10/2024* prospettiva del ricorrente solo l assegno disciplinato dall art4 della legge n 229 del 2005 è contraddistinto dal «carattereespressamente retroattivo» pagina 9 del ricorso per cassazionePer l indennizzo aggiuntivo per contro nessun indice testualeavvalora la portata retroattiva delle disposizioni sopravvenute che atacer d altro sarebbe smentita dall art 1 comma 4 del d m 6 ottobre2006 e si porrebbe in contrasto con il principio della coperturafinanziaria consacrato dall art 81 Cost i maggiori oneri quantificatidall art 5 della legge n 229 del 2005 sarebbero stati commisuratiall applicabilità della nuova normativa soltanto per l avvenire incoerenza con il canone generale d irretroattività art 11 delle preleggi2 – Occorre in primo luogo esaminare l eccezioned inammissibilità sollevata dalla parte controricorrente sulpresupposto dell inesistenza della sentenza impugnata2 1 – Il ricorrente avrebbe indicato una sentenza n 273 del 2019pronunciata dalla Corte d appello di Firenze e nel contesto del ricorsoalluderebbe senza ulteriori riferimenti a una “sentenza impugnata”2 2 – L eccezione dev essere disattesa* per mero lapsus calami il ricorso menzioni una sentenzadella Corte d appello di Firenze nessun dubbio può sorgere sul fattoche sia stata impugnata la sentenza della Corte d appello di Genovasentenza che il Ministero ha debitamente prodotto e riportato nell attod impugnazione nei suoi passaggi salientiIl refuso circoscritto all indicazione della Corte territoriale noningenera alcuna incertezza sull oggetto del contendere puntualmenteidentificato nel ricorso e non pregiudica le prerogative difensive dellaparte che si sono esplicate in maniera piena ed effettiva cometraspare dall ampiezza delle argomentazioni esposte nel controricorsonella memoria illustrativa e nella discussione durante la pubblicaudienzaL imprecisione non inficia pertanto l ammissibilità del ricorso 4* disposto Numero registro generale 611/2020Numero sezionale 1680/2024Numero di raccolta generale 27141/2024Data pubblicazione 21/10/20243 – Il ricorso è fondato4 – Nel presente giudizio si controverte sull indennizzo aggiuntivoprevisto dall art 1 comma 1 della legge n 229 del 2005 che cosìdispone «Ai soggetti di cui all articolo 1 comma 1 della legge 25febbraio 1992 n 210 è riconosciuto in relazione alla categoria giàloro assegnata dalla competente commissione medico ospedaliera dicui all articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 29 dicembre 1973 n 1092 un ulteriore indennizzo Taleulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio di importopari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell articolo2 della legge 25 febbraio 1992 n 210 per le categorie dalla prima allaquarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n 915 e successivemodificazioni a cinque volte per le categorie quinta e sesta e a quattrovolte per le categorie settima e ottava * è corrisposto per la metàal soggetto danneggiato e per l altra metà ai congiunti che prestano oabbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente econtinuativa Se il danneggiato è minore di età o incapace di intenderee di volere l indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventidi cui al precedente periodo * fermo il diritto al risarcimento deldanno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito»L art 2 comma 1 della legge n 229 del 2005 demanda a undecreto del Ministero della salute il compito di istituire «senza nuovi omaggiori oneri a carico dello Stato una commissione per la definizionedegli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4»Il legislatore ha dunque enucleato i tratti basilari della nuovaprovvidenza e ha prefigurato una successiva definizione delle concretemodalità operativeIl 6 ottobre 2006 è intervenuto il decreto del Ministero della saluterecante «Ricognizione delle modalità procedurali relative all indennizzoa favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 5* disposto Numero registro generale 611/2020Numero sezionale 1680/2024Numero di raccolta generale 27141/2024Data pubblicazione 21/10/2024causa di vaccinazioni obbligatorie previsto dalla legge 29 ottobre 2005n 229» pubblicato sulla * * 10 novembre 2006 n 262L art 1 comma 4 del decreto ministeriale riconosce l indennizzoaggiuntivo a decorrere «dalla data di entrata in vigore della legge 29ottobre 2005 n 229 per i soggetti che risultano alla data di entrata invigore della medesima legge già titolari dell indennizzo base»Quanto ai soggetti «che acquisiscono la titolarità dell indennizzobase in data successiva» il decreto ministeriale puntualizza che «ilriconoscimento dell indennizzo aggiuntivo spetta dalla data didecorrenza dell indennizzo base»5 – Tale previsione attua e integra le disposizioni racchiuse nellafonte primaria e assolve al compito di «definire le modalità proceduralidi applicazione della legge 29 ottobre 2005 n 229» preambolo deldecreto ministeriale in armonia con le linee tracciate dall art 2 dellastessa legge n 229 del 2005 che a tal proposito affida compitirilevanti a un apposita commissione poi istituita con decreto delMinistero della salute del 19 gennaio 20066 – * è il dettato testuale del decreto nell ancorare ladecorrenza dell indennizzo aggiuntivo alla data di entrata in vigoredella legge n 229 del 2005 per chi a quella data risulti già titolaredell indennizzo base* per chi acquisisca il diritto all indennizzo base in epocaposteriore la decorrenza dell indennizzo aggiuntivo collima con ladecorrenza dell indennizzo baseSu tale dato che il controricorrente non scalfisce nella sua valenzasignificativa ha posto l accento anche il Pubblico Ministeronell illustrare le sue conclusioni motivate* interpretazione del testo normativo il tenore letterale non puòessere trascurato non solo per l univocità delle espressioni adoperateche non generano ambiguità semantiche di sorta 6* disposto Numero registro generale 611/2020Numero sezionale 1680/2024Numero di raccolta generale 27141/2024Data pubblicazione 21/10/2024* orientare l interprete riveste rilievo decisivo anche l iter che hacondotto all emanazione del decreto punto d approdo del lavoroavviato dalla commissione ad hoc istituita in virtù del citato art 2comma 1 della legge n 229 del 2005Nel definire le modalità procedurali di attuazione della legge ildecreto ha ponderato le risultanze dei lavori della commissione comesi può evincere dallo stesso preambolo dell atto normativoLa specificazione del dies a quo della provvidenza promanadunque da una scelta consapevole e da un percorso condivisoLe previsioni del decreto nel definire il precetto normativo non sipongono in contrasto con la lettera dell art 1 della legge n 229 del2005 che non contempla ex professo l efficacia retroattiva della nuovadisciplina e anche al fine di approntare l indispensabile coperturafinanziaria art 81 Cost non apporta alcuna deroga univoca allagenerale operatività delle leggi soltanto per l avvenire art 11 dellepreleggi7 – A fronte degli specifici argomenti delineati nell odierno giudiziodal ricorrente e dal Pubblico Ministero anche sulla scorta delle previsionidel decreto del 2006 non si rivelano dirimenti in senso contrario lepeculiarità valorizzate dalla sentenza n 16842 del 2016 punti 12 e 13dei Motivi della decisione7 1 – Non si possono trarre elementi chiarificatori dalla diversadisciplina dell assegno una tantum dettata dall art 4 della medesimalegge n 229 del 2005* «per la metà al soggetto danneggiato e per l altra metàai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenzain maniera prevalente e continuativa» tale assegno è parametratonell ammontare «sino alla misura massima di dieci annualitàdell indennizzo di cui al medesimo comma 1 dell articolo 1 per ilperiodo compreso tra il manifestarsi dell evento dannoso el ottenimento dell indennizzo medesimo» 7* disposto Numero registro generale 611/2020Numero sezionale 1680/2024Numero di raccolta generale 27141/2024Data pubblicazione 21/10/2024In un regime che si proietta anche nel periodo antecedenteall entrata in vigore della nuova disciplina è significativo che l art 4comma 2 della legge n 229 del 2005 si premuri di regolare ladefinizione delle annualità pregresse dell assegno in base a tabelle diconversioneLa circostanza che tale provvidenza copra expressis verbis ilperiodo «compreso tra il manifestarsi dell evento dannoso el ottenimento dell indennizzo» non corrobora la generale decorrenzadella distinta prestazione dell indennizzo aggiuntivo dal riconoscimentodell indennizzo originarioIl raffronto con la disciplina dell assegno una tantum puòsuffragare per converso l argumentum a contrario che il ricorrentepone in risalto là dove il legislatore ha inteso retrodatare la decorrenzadi una prestazione o ha scelto di apprestare tutela per un periodopregresso l ha stabilito a chiare lettereIn questa prospettiva non è senza significato che per l indennizzoaggiuntivo l art 1 comma 4 della legge n 229 del 2005 sancisca unarivalutazione annuale dell importo determinato dalla legge senzaoccuparsi del periodo pregresso in termini compatibili con unaprovvidenza che decorre dall entrata in vigore della nuova normativa7 2 – Quanto al fatto che l indennizzo sia corrisposto ai soggettidanneggiati di cui all art 1 comma 1 della legge n 210 del 1992 e siaffianchi all indennizzo base non implica in maniera indefettibile che ladecorrenza debba essere la medesima di tale indennizzo quando ildato positivo contenga indicazioni divergentiTale identità di decorrenza difatti non rappresenta un trattoimmanente al sistema come traspare dalle citate previsioni deldecreto che nel dare compimento al disegno del legislatore e nelchiarirne gli aspetti di dettaglio limitano tale identità di decorrenza allasola ipotesi di chi acquisisca la titolarità dell indennizzo base dopol entrata in vigore della nuova disciplina 8* disposto Numero registro generale 611/2020Numero sezionale 1680/2024Numero di raccolta generale 27141/2024Data pubblicazione 21/10/2024Né tale decorrenza coincidente si può desumere dal fatto che ladisciplina dell indennizzo aggiuntivo richiami quella dell indennizzobase in quanto tale richiamo secondo i puntuali rilievi del Ministero pagina 10 del ricorso per cassazione è circoscritto al quantum e noninveste il diverso profilo della decorrenza8 – A diverse conclusioni non inducono gli argomenti prospettatinel controricorso e nella memoria illustrativa e ribaditi anche nel corsodella pubblica udienza8 1 – L interpretazione costituzionalmente orientata che ilcontroricorrente propugna presuppone che la lettera della legge siacompatibile con una pluralità di opzioni ermeneutiche * chenel caso di specie non si ravvisa* il dato testuale sia insuperabile l onere di esplorarel interpretazione adeguatrice non può che cedere il passo all incidentedi costituzionalità di recente fra le molte Corte costituzionalesentenza n 5 del 2024 punto 3 del Considerato in dirittoA tale riguardo non si enunciano argomenti decisivi che possanosuffragare la non manifesta infondatezza di un eventuale dubbio dilegittimità costituzionale della disciplina vigenteNon si adducono elementi probanti dell irragionevolezza palese diuna normativa che all esito di un bilanciamento non arbitrarioriconosce tanto l indennizzo aggiuntivo con la decorrenza legataall entrata in vigore della legge quanto l assegno una tantum alloscopo precipuo di offrire adeguato ristoro per il periodo che intercorretra il verificarsi del pregiudizio e il conseguimento dell indennizzoDi un assetto così congegnato che dev essere ricostruito nella suainterezza e in tutte le forme di tutela tanto indennitaria quantorisarcitoria che accorda non si dimostra l inadeguatezza complessivacon il conseguente vulnus ai diritti presidiati dall art 32 CostNel caso di specie non è dato scorgere nemmenoquell ingiustificata disparità di trattamento che proprio in tema di 9* disposto Numero registro generale 611/2020Numero sezionale 1680/2024Numero di raccolta generale 27141/2024Data pubblicazione 21/10/2024decorrenza dell indennizzo di cui all art 1 della legge n 229 del 2005successivamente riconosciuto alle persone affette da sindrome datalidomide ha indotto il giudice delle leggi ad accogliere le censureproposte in riferimento all art 3 CostLa disciplina scrutinata in quel frangente al cospetto di duesituazioni contraddistinte dai medesimi presupposti di tutela e in tuttoe per tutto comparabili riservava ai nati nel 1958 e nel 1966 untrattamento deteriore rispetto ai nati dal 1959 al 1965 in difetto diogni ragione apprezzabile sentenza n 55 del 2019Nel caso di specie la decorrenza è sancita in termini uniformi es inquadra in un sistema più articolato ed organico di provvidenzedestinate a offrire ristoro anche per il periodo che prelude all entrata invigore della leggeIl fluire del tempo inoltre ben può assurgere a elemento distintivotra le diverse situazioni poste a raffronto e in un contestocontrassegnato da appropriati correttivi volti a conferire il necessariorilievo anche alle situazioni pregresse non si può predicare alcunvincolo costituzionale circa la necessità di estendere anche al passatoin termini indiscriminati una più favorevole disciplina sopravvenuta* vicenda oggi sottoposta al vaglio di questa Corte i limiti postidall art 3 Cost non sono stati dunque travalicati e le valutazionidiscrezionali del legislatore riguardo alla modulazione temporale di unadisciplina innovativa non prestano il fianco a censure d incompatibilitàcon i precetti costituzionali tali da attingere il grado della nonmanifesta infondatezza art 23 secondo comma della legge 11 marzo1953 n 878 2 – Non si può neppure invocare a supporto di una diversainterpretazione l esigenza di preservare la continuità dellagiurisprudenza cfr in particolare pagine 2 3 4 e 5 della memoriaillustrativa del controricorrente 10* disposto Numero registro generale 611/2020Numero sezionale 1680/2024Numero di raccolta generale 27141/2024Data pubblicazione 21/10/2024Tale esigenza indissolubilmente connessa alla salvaguardia delprincipio di eguaglianza e della certezza del diritto non può condurrea pretermettere gli argomenti che le parti nell esercizio del diritto didifesa art 24 Cost la Procura Generale nell essenziale opera dicollaborazione alla funzione nomofilattica e più in generale lacomunità degl interpreti offrono alla valutazione critica di questa Corteconsentendole così di svolgere in modo efficace il compito di assicurare«l esatta osservanza e l uniforme interpretazione della legge l unità deldiritto oggettivo nazionale» art 65 del regio decreto 30 gennaio 1941n 129 – * rilievi svolti conseguono l accoglimento del ricorso e lacassazione della sentenza impugnata10 – La causa dev essere rinviata alla Corte d appello di Genovache in diversa composizione si uniformerà al seguente principio didiritto «L indennizzo aggiuntivo disciplinato dall art 1 della legge 29ottobre 2005 n 229 dev essere riconosciuto a decorrere dall entratain vigore della medesima legge ai soggetti che a tale data risultino giàtitolari dell indennizzo base secondo le previsioni dell art 1 comma 4primo periodo del decreto del Ministro della salute 6 ottobre 2006intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria»Al giudice di rinvio è rimesso infine anche il compito di pronunciaresulle spese del presente giudizio11 – A tutela dei diritti del controricorrente che ha promosso unacontroversia attinente a dati che coinvolgono le condizioni di salute sideve disporre in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presentesentenza l omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte ai sensi dell art 52 comma 2 del decreto legislativo 30giugno 2003 n 196 P Q M 11* disposto Numero registro generale 611/2020Numero sezionale 1680/2024Numero di raccolta generale 27141/2024Data pubblicazione 21/10/2024La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata rinvia lacausa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio allaCorte d appello di Genova in diversa composizioneDispone in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presentesentenza l omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte controricorrente ai sensi dell art 52 comma 2 del decretolegislativo 30 giugno 2003 n 196Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 9 aprile 2024Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * 12P Q M 11* disposto Numero registro generale 611/2020Numero sezionale 1680/2024Numero di raccolta generale 27141/2024Data pubblicazione 21/10/2024La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata rinvia lacausa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio allaCorte d appello di Genova in diversa composizioneDispone in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presentesentenza l omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte controricorrente ai sensi dell art 52 comma 2 del decretolegislativo 30 giugno 2003 n 196Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 9 aprile 2024Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * 12