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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 18393/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 28745-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e - avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionalecentrale d’appello, n. 383 del 2022, depositata il 27settembre 2022; rilevato che è stata formulata proposta di defini zione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 9 maggio2023;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore Generale della Corte dei conti, essendo parte soltanto in senso formale; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali in favore del controricorrente Comune di Aprilia, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrenteal pagamento, in favore del Comune controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 28745-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e - avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionalecentrale d’appello, n. 383 del 2022, depositata il 27settembre 2022; rilevato che è stata formulata proposta di defini zione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 9 maggio2023;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore Generale della Corte dei conti, essendo parte soltanto in senso formale; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali in favore del controricorrente Comune di Aprilia, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrenteal pagamento, in favore del Comune controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Sentenza Cassazione n. 18393/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris