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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24674/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 24 settembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 3 giugno 20:19, con la quale gli imputati erano stati condannati, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per non avere presentato, essendovi obbligati, la dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta 2010, con conseguente evasione dell'Irpef pari ad euro 58.930,00.

2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, lamentando: a) violazione della legge penale, sotto il profilo dell'erronea quantificazione della base imponibile e, dunque, dell'imposta evasa, che avrebbe comportato il superamento della soglia di punibilità prevista per il reato contestato, in realtà non superata; b) vizi della motivazione circa l'accertamento dell'ammontare dell'evasione fiscale. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono inammissibili per genericità, essendo basati sulla mera ripetizione di rilievi già esaminati e motivatamente disattesi dalla sentenza impugnata, la cui motivazione risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente.

Quanto al preteso erroneo calcolo della base imponibile, sotto il profilo della mancata considerazione degli elementi negativi di bilancio, e dunque dell'imposta evasa, ai fini del superamento della soglia legale di punibilità, è sufficiente richiamare il passaggio argomentativo in cui, condividendo le valutazioni effettuate dalla polizia giudiziaria, i giudici di merito hanno rilevato che le stesse non si fondavano su criteri presuntivi, bensì sull'esito dei controlli incrociati effettuati nei confronti di soggetti terzi entrati in rapporti economici con la ditta di cui gli imputati erano rappresentanti nel periodo in contestazione.

In particolare, una volta sottratti alla base imponibile lorda i costi contabilizzati dalla ditta, si è proceduto alla deduzione dei compensi erogati al personale nello stesso anno.

Al contrario, gli imputati non hanno fornito alcun elemento, riferito ad ulteriori costi deducibili sostenuti dalla ditta stessa o alla erroneità di quelli già computati, tale da imporre una diversa modalità di calcolo della base imponibile.

4. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle • spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 24 settembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 3 giugno 20:19, con la quale gli imputati erano stati condannati, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per non avere presentato, essendovi obbligati, la dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta 2010, con conseguente evasione dell'Irpef pari ad euro 58.930,00. 2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, lamentando: a) violazione della legge penale, sotto il profilo dell'erronea quantificazione della base imponibile e, dunque, dell'imposta evasa, che avrebbe comportato il superamento della soglia di punibilità prevista per il reato contestato, in realtà non superata; b) vizi della motivazione circa l'accertamento dell'ammontare dell'evasione fiscale. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono inammissibili per genericità, essendo basati sulla mera ripetizione di rilievi già esaminati e motivatamente disattesi dalla sentenza impugnata, la cui motivazione risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente. Quanto al preteso erroneo calcolo della base imponibile, sotto il profilo della mancata considerazione degli elementi negativi di bilancio, e dunque dell'imposta evasa, ai fini del superamento della soglia legale di punibilità, è sufficiente richiamare il passaggio argomentativo in cui, condividendo le valutazioni effettuate dalla polizia giudiziaria, i giudici di merito hanno rilevato che le stesse non si fondavano su criteri presuntivi, bensì sull'esito dei controlli incrociati effettuati nei confronti di soggetti terzi entrati in rapporti economici con la ditta di cui gli imputati erano rappresentanti nel periodo in contestazione. In particolare, una volta sottratti alla base imponibile lorda i costi contabilizzati dalla ditta, si è proceduto alla deduzione dei compensi erogati al personale nello stesso anno. Al contrario, gli imputati non hanno fornito alcun elemento, riferito ad ulteriori costi deducibili sostenuti dalla ditta stessa o alla erroneità di quelli già computati, tale da imporre una diversa modalità di calcolo della base imponibile. 4. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle • spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
Sentenza Cassazione n. 24674/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris