CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 15137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18226/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio, quale Avvocato iscritto all'albo, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 61, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec mariagraziapicciano©ordineavvocatiroma.org ); - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via del Pozzetto n. 117, presso la Regione [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio delegazione di Roma, e rappresentata e difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], pec galasso.antonio©cert.regione.molise.it ); - controricorrente - h. Yco K.161-Q., ihcident-a12_, avverso la sentenza n. della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], n. 399, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, con due distinti ricorsi, l'avviso di accertamento n. 210263/2011, avente ad oggetto la tassa di possesso, oltre sanzioni ed interessi, relativa all'anno 2007 (importo euro 234,09) per il veicolo tg. CC1953F (procedimento r.g. n. 295 del 2011), e gli avvisi di accertamento n. 253073/2011 e 478073/201, aventi ad oggetto la tassa di possesso, oltre sanzioni ed interessi, relativa agli anni 2008 e 2009 (euro 873,55 ciascuno) per il veicolo tg. [OSCURATO:TARGA] (procedimento r.g. n. 858/11), eccependo l'intervenuta vendita dei veicoli. 2.Riuniti i giudizi, la [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso ha annullato gli avvisi di accertamento con sentenza n. 331/2011. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto avverso la sentenza di primo grado sia l'appello sia la revocazione. 4. L'appello della Regione [OSCURATO:PERSONA] è stato accolto con sentenza n. 253/21/2017 (depositata in data 18 maggio 2017) della Commissione Tributaria della Regione [OSCURATO:PERSONA], ma la Corte di cassazione, con sentenza della Sez. VI-T n. 3040 del 31 gennaio 2019 (all'esito dell'adunanza del 7 novembre 2018), in accoglimento del ricorso per cassazione del contribuente, ha cassato la sentenza di appello e, decidendo nel merito, ha accolto gli originari ricorsi del contribuente ed annullato gli avvisi di accertamento. 5. L'impugnazione per revocazione (notificata in data 15 febbraio 2016, dopo la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Campobasso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 17 dicembre 2015) è stata, invece, rigettata dalla [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 384/2016, appellata dal contribuente limitatamente alla compensazione delle spese e dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] relativamente al merito della decisione. Si sono, dunque, instaurati due procedimenti distinti (r.g. 336/2016 e r.g. 58/2017). I due appelli sono stati riuniti e si sono conclusi con la sentenza n. 399 del 29 aprile 2019, depositata in data 6 giugno 2019, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l'appello della Regione e ha conseguente revocato la sentenza n. 331/2011 della [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso e rigettato i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di accertamento. 6.Avverso quest'ultima sentenza n. 339/2019 il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi, e la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale. 7. Il ricorrente ha deposito ulteriore memoria difensiva, eccependo l'inammissibilità del contro-ricorso e dei documenti in esso riprodotti in spregio del divieto di cui all'art. 372 cod.proc.civ. Considerato che: 1.Con il presente ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 395, primo comma, cod.proc.civ., essendo stare revocata una sentenza non suscettibile di revocazione, in quanto inesistente, perché venuta meno, all'esito dell'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal contribuente avverso la sentenza di appello, con cui è stata accolta l'impugnazione ordinaria della Regione [OSCURATO:PERSONA]; 2) la violazione dell'art. 64, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 395, comma 1, n. 2, cod.proc.civ., essendo stata revocata la sentenza nella carenza del necessario presupposto dell'accertamento del riconoscimento della falsità delle prove usate; 3) la omessa applicazione dell'art. 15, comma 1, e l'erronea applicazione dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, insistendo per la vittoria delle spese di lite. 2. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita ed, oltre a contrastare i motivi del ricorso, ha proposto ricorso incidentale, lamentando l'omesso esame, in relazione all'art. 360 n. 5 cod.proc.civ., di un fatto decisivo nel giudizio di revocazione. 3. Il primo motivo del ricorso è fondato. 4.La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso n. 331 del 22 dicembre 2011 è stata annullata dalla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] n. 253/21/2017 (depositata in data 18 maggio 2017), a sua volta caducata all'esito del giudizio di legittimità, con sentenza della Sez. VI- T n. 3040 del 31 gennaio 2019, che, in accoglimento del ricorso per cassazione del contribuente, ha cassato la sentenza di appello e, decidendo nel merito, ha accolto gli originari ricorsi del contribuente ed annullato gli avvisi di accertamento. Da tali premesse deriva che la sentenza n. 399/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha investito un provvedimento non più esistente, in quanto già annullato dalla sentenza di appello nel 2017. Né può ritenersi che la cassazione della sentenza di appello abbia determinato una reviviscenza di quella di primo grado, in quanto la Sez. VI-T, con la sentenza n. 3040/2019, ha deciso nel merito i ricorsi del contribuente avverso gli avvisi di accertamento. Peraltro, si dubita della reviviscenza della sentenza di primo anche nell'ipotesi di cassazione con rinvio di quella di appello (v. Sez. 3, n. 6113 del 12/03/2013, Rv. 625464 - 01, nell'ipotesi in cui la sentenza di appello, che ha riformato quella di primo grado, venga cassata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente, ma interviene direttamente sulla domanda proposta dalle parti, con la conseguenza che non sarà più possibile procedere "in executivis" sulla base di quella di primo grado, potendo una nuova esecuzione fondarsi esclusivamente sulla sentenza del giudice emessa in sede rescissoria). 5. Né può ritenersi che la proposizione della revocazione comporti la sopravvivenza del provvedimento impugnato a prescindere dall'esito delle impugnazioni ordinarie, il cui svolgimento non avrebbe alcun senso. Al contrario, l'eventuale riforma o annullamento del provvedimento impugnato ex art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992 comporta il sopravvenuto difetto di interesse rispetto a tale gravame, proprio in considerazione del venire meno del provvedimento che ne è l'oggetto. Del resto, la parte può neutralizzare tale rischio, connesso al possibile concorso dei mezzi di impugnazione, con la richiesta di sospensione di cui all'art. 398, ultimo comma, cod.proc.civ., applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, non essendo incompatibile detta sospensione con le istanze cautelari che le parti possono chiedere ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. n. 546 del 1992. 10.L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri motivi del ricorso e del ricorso incidentale (con cui chiede l'accoglimento della revocazione proposta per altro motivo), stante la caducazione del provvedimento impugnato. 12. Sussistono, nel caso di specie, gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell'impossibilità di una decisione di merito in considerazione della caducazione del provvedimento impugnato all'esito delle impugnazioni ordinarie. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri motivi ed il ricorso incidentale, e deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di revocazione, compensando integralmente le spese di lite tra le parti. P.Q.M. In accoglimento del primo motivo, cassa senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 399 del 2019, dichiara estinto il giudizio di revocazione e dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camer