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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 settembre 2022

Cassazione n. 35804/2022

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18021/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede legale inCapaccio Paestum, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 40, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], nata ad Eboli (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]e residente in Capaccio (SA), alla Via T e mpa [OSCURATO:PERSONA] n. 40 ( C.F.: CPZLLN70H470390Q ), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Vallo della Lucania(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75 M 21L 62R V), con studio in Vallo della Lucania alla Via G. Mural n. 25 , e d elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate Riscossione; Estratto ruolo – Notifica cartelle sottostanti a mezzo pec -intimata – -avverso la sentenza n. 8210 / 20 19 emessa dalla CTR Campan ia il 04/11/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno avverso l’estratto di ruolo emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di cartelle per Iva, Ires ed Irpef relative ad annualità comprese frail 2007 ed il 2013.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva in parte il ricorso, rilevando la mancanza di adeguata prova circa la notifica delle cartelle.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, la CTR Campania accoglieva il gravame, evidenziando che l’appellante, producendo documentazione probante circa la notifica delle cartelle riportate nell’estratto, aveva inficiato le doglianze della contribuente in ordine all’asserita mancata ricezione della notifica e all’eccezione di prescrizione dei crediti azionati.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 2697, 2712 e 2719 c.c. e del dPR n. 68/2005, nonché la insufficiente motivazione su fatti decisivi, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto provata l’avvenuta notificazione di tutte le cartelle di pagamento indicate negli estratti di ruolo, nonostante non fossero state prodotte le ricevute di accettazione delle notifiche eseguite a mezzo pec.

1.1. Il motivo è inammissibile.Il legislatore, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla

I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno di recente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.

L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto alcunché, nei termini all’uopoad essa spettanti, in ordine alla titolarità di un interesse (uno di quelli in modo tassativo previsti dalla norma riportata in precedenza) ad impugnare l’estratto di ruolo e, con esso, le cartelle di pagamento asseritamente non notificategli. 2.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna pronuncia va adottata quanto alle spese relative a l presente giudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate Riscossione svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18021/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede legale inCapaccio Paestum, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 40, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], nata ad Eboli (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]e residente in Capaccio (SA), alla Via T e mpa [OSCURATO:PERSONA] n. 40 ( C.F.: CPZLLN70H470390Q ), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Vallo della Lucania(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75 M 21L 62R V), con studio in Vallo della Lucania alla Via G. Mural n. 25 , e d elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate Riscossione; Estratto ruolo – Notifica cartelle sottostanti a mezzo pec -intimata – -avverso la sentenza n. 8210 / 20 19 emessa dalla CTR Campan ia il 04/11/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno avverso l’estratto di ruolo emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di cartelle per Iva, Ires ed Irpef relative ad annualità comprese frail 2007 ed il 2013. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva in parte il ricorso, rilevando la mancanza di adeguata prova circa la notifica delle cartelle. 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, la CTR Campania accoglieva il gravame, evidenziando che l’appellante, producendo documentazione probante circa la notifica delle cartelle riportate nell’estratto, aveva inficiato le doglianze della contribuente in ordine all’asserita mancata ricezione della notifica e all’eccezione di prescrizione dei crediti azionati. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 2697, 2712 e 2719 c.c. e del dPR n. 68/2005, nonché la insufficiente motivazione su fatti decisivi, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto provata l’avvenuta notificazione di tutte le cartelle di pagamento indicate negli estratti di ruolo, nonostante non fossero state prodotte le ricevute di accettazione delle notifiche eseguite a mezzo pec. 1.1. Il motivo è inammissibile.Il legislatore, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno di recente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio. Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto alcunché, nei termini all’uopoad essa spettanti, in ordine alla titolarità di un interesse (uno di quelli in modo tassativo previsti dalla norma riportata in precedenza) ad impugnare l’estratto di ruolo e, con esso, le cartelle di pagamento asseritamente non notificategli. 2.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessuna pronuncia va adottata quanto alle spese relative a l presente giudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate Riscossione svolto difese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo
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