CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 23805/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 31237/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – RFI - s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elett. domic. in Roma, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesi dagli avv.ti Mauro e [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti- nonché di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elett. domic. in Roma, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesi dagli avv.ti Mauro e [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti e ricorrenti incidentali- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – RFI - s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in calce al ricorso; -controricorrente- avverso la sentenza definitiva n.1863/18 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/03/2023 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti, proposero opposizione alla stima nei confronti delle [OSCURATO:SOCIETA]. quali comproprietari per 1/4 di un’area in Firenze oggetto di procedura espropriativa per la costruzione della sede a doppio binario del quadruplicamento del tratto Firenze-Empoli della linea Firenze-Pisa, e per la realizzazione delle opere preliminari del nuovo centro di manutenzione e pulizia rotabile di Firenze. Con sentenza non definitiva del 2015, la Corte d’appello, dichiarata la legittimazione delle parti, e ritenuto prescritto il diritto all’indennità d’occupazione, disponeva, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la stima del valore di mercato dei beni espropriati. Con sentenza non definitiva del 2018, la Corte d’appello, ritenuta la legittimazione passiva della [OSCURATO:SOCIETA]., premessa l’applicabilità delle l. n. 2359/1865 e 865/71, data l’anteriorità della dichiarazione di pubblica utilità al d.p.r. n. 327/01, e ritenuto prescritto il diritto all’indennità d’occupazione, con separata ordinanza dispose una c.t.u. per determinare l’indennità d’esproprio che fu poi stimata nella somma di euro 1.174.500,00 quale valore venale dell’intera proprietà dell’area, e nella somma di euro 293.625,00 per le singole quote dei due opponenti. Con sentenza definitiva depositata il 6.8.18, la Corte territoriale dichiarò la [OSCURATO:SOCIETA]. tenuta a pagare a ciascun opponente la somma di euro 224.366,00 a titolo d’indennità definitiva d’esproprio, oltre interessi legali. 2. La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza definitiva, con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, proponendo contestualmente ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo e ricorso avverso la sentenza non definitiva del 2015, affidato a due motivi, avendo fatto riserva d’impugnazione nel grado d’appello. La [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso al ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 5bis,c.3, D.L. n. 333/92, 16 l. n.865/71, della variante al PRG del Comune di Firenze approvata con DGR del 13.7.81, del D.M. del 3.8.90, 50, c.1, 53, c.7, delle NTA del PRG approvato con DR n. 385/97, e della delibera comunale n. 141/98, per aver la Corte d’appello, rinviando alla relazione del c.t.u., ritenuto che il vincolo relativo alla zona [OSCURATO:PERSONA] - derivante dalla possibilità di attuazione privata o promiscuo pubblico-privata dell’intervento, avesse carattere conformativo, idoneo ad attribuire vocazione edificatoria alle aree espropriate. Al riguardo, la ricorrente lamenta che l’area in questione è destinata ad una funzione pubblicistica d’interesse generale, rientrante nella zona F, di cui al DM lavori pubblici, n. 1444/68, che definisce le aree aventi tale destinazione come quelle “parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione delle medesime norme di cui al primo motivo, per aver la Corte d’appello affermato che la destinazione dell’area sia idonea a qualificare i terreni espropriati come edificabili in quanto la variante al PRG del 1981 non escludeva espressamente la possibilità d’interventi privati, non essendo rilevante a tal fine la realizzabilità delle opere mediante concessione a privati. Il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 134 c.p.c., per aver la Corte territoriale adottato una motivazione apparente che denota la totale pretermissione dell’esame della destinazione urbanistica dei terreni espropriati. L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 39 l. n. 2359/1865, 112 c.p.c., ex art. 360, nn.3 e 4, c.p.c., per aver la Corte d’appello stimato il valore venale dei terreni espropriati sulla base di c.t.u. e non della documentazione in atti, senza tener conto che la [OSCURATO:SOCIETA]. si era limitata a chiedere il rigetto delle opposizioni, con conferma dell’indennità offerta e depositata, non formulando domanda riconvenzionale finalizzata a determinare un’indennità inferiore a quella liquidata in sede amministrativa. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza non definitiva denunzia violazione degli artt. 2943, 2944, c.c., 115 c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto prescritto il diritto all’indennità d’occupazione in mancanza di atti interruttivi, atteso che la richiesta di tale indennità era stata inoltrata con racc. del 22.2.2011; al riguardo, i ricorrenti contestano la motivazione della Corte territoriale secondo la quale tale racc. non aveva efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto, posto che l’occupazione si era protratta sino al 9.11.2000, non era riconoscibile efficacia interruttiva neppure al decreto d’esproprio del 10.11.2000, notificato il 20.3.11, poiché il diritto in questione era stato riconosciuto nei termini, nelle modalità e nella misura liquidata, non in quella giudizialmente pretesa. In particolare, i ricorrenti lamentano che: la Corte d’appello non avrebbe posto a fondamento della decisione la predetta racc. del 22.2.2011, poiché intervenuta dopo il decorso del termine decennale di prescrizione; non è stata riconosciuta efficacia interruttiva alla notifica del ricorso al Tar, aventead oggetto la domanda risarcitoria. Il secondo motivo, condizionato all’accoglimento del ricorso principale, denunzia violazione dell’art. 39 l. n. 1865/39, 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto che la causa non fosse matura per la decisione, formulando le medesime doglianze di cui al ricorso incidentale. 2. I tre motivi del ricorso principale, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte. Va anzitutto osservato che l'attività di trasformazione del suolo per la realizzazione dell'opera pubblica, ove questa sia inderogabilmente rimessa all'iniziativa pubblica, non può essere assimilata al concetto d'edificazione che l'art. 5 bis legge 359/92 prende in considerazione agli effetti indennitari e risarcitori, che va inteso come estrinsecazione dello ius aedificandiconnesso al diritto di proprietà, ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area, restando escluso che la previsione d'interventi unicamente finalizzati alla realizzazione dello scopo pubblico per cui si rende necessario l'esproprio conferisca natura fabbricativa ai terreni, attenendo al diverso concetto d'edificabilità pubblica che discende dal sistema stesso della legge urbanistica, in cui l'edilizia esplicabile per edifici e impianti ha una disciplina diversa dai limiti posti all'esplicazione delle facoltà dominicali, ex art. 41 quater legge 17.8.1942, n. 1150 (Cass., n. 11322/05; n. 24783/16).) D'altra parte, il fatto che le modalità di realizzazione di quelle opere avrebbero potuto involgere anche i privati (direttamente o tramite strumenti di convenzionamento) comporta il solo effetto di escludere qualsiasi decadenza quinquennale del vincolo (Corte Cost. 179/99; in tema cfr. Cass. nn. 3620, 17818 e 19193 del 2016), non certamente quello di trasformare la preventivata utilizzazione (soltanto) pubblicistica della zona I nella vasta gamma dell'edilizia privata di cui alle zone A-I) indicata dal d.m. 1444 del 1968 attuabile esclusivamente ad iniziativa privata e per scelta privata. Va altresì osservato che, ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa, nel sistema introdotto dall'art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992 (conv., con modif., dalla l. n. 359 del 1992), devono essere inclusi nella categoria dei terreni a vocazione edificatoria legale solo quelli in cui l'edificazione, benché a tipologia vincolata, sia consentita all'iniziativa privata in base alla concreta disciplina e destinazione urbanistica attribuita all'area; qualora, invece, i limitati interventi consentiti non risultino espressione dello ius aedificandi, ma siano funzionali alla realizzazione dello scopo pubblicistico, l'area non può essere qualificata come edificabile (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'edificabilità di un terreno, vincolato all'esclusiva realizzazione di un interporto, trattandosi di un'iniziativa pubblica la cui realizzazione era rimessa unicamente alla società concessionaria: Cass., n. 19193/16; n. 404/2010). Nel caso concreto, alla luce dei richiamati principi, la destinazione dei terreni ad opere pubblicistiche (completamento di linea ferroviaria) esclude che l’attività privata possa conferire valore di area edilizia ai terreni per cui è causa. In particolare, secondo l’orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, in materia di espropriazione per pubblica utilità, il decreto prefettizio di espropriazione di alcune aree urbane, interessate dal progetto di raddoppio di una linea ferroviaria, ma già incluse nel P.R.G. del Comune, in una zona ferroviaria, non costituisce intervento coerente con una cd. zonizzazione del territorio, avente valenza conformativa, ma l'attuazione di un vincolo già preordinato all'esproprio, irrilevante ai fini della valutazione della natura e del valore da attribuire ad essa per la determinazione delle dovute indennità, in osservanza dell'art. 5 -bis della legge n. 359 del 1992, secondo l'interpretazione data dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 442/93, in base alla quale nella stima dell'area espropriata deve prescindersi dal vincolo preordinato all'esproprio (Cass., n. 6301/03; n. 6914/05). Nel caso concreto, non è dubbio, né è stato contestato, che l’area espropriata fosse inclusa nell’ambito della zona F di cui al DM n. 1444/68, quale parte del territorio destinata a “attrezzature ed impianti di interesse generale”, in relazione alle “Officine ferroviarie”. Ne consegue che l’area in questione era sottoposta ad un vincolo preordinato all’esproprio, irrilevante, per quanto esposto, ai fini della stima del relativo valore venale. Da ciò deve pertanto dedursi che la stima dell’immobile espropriato sulla base della vocazione edificatoria è erronea. 3. Il ricorso incidentale condizionato, investendo la questione dei criteri di stima dell’indennità d’espropriazione, è parimenti infondato sulla base di argomentazioni non dissimili da quelle poste a sostegno dell’accoglimento del ricorso principale. Invero, i ricorrenti incidentali lamentano che l’indennità d’espropriazione non sia stata determinata secondo il valore pieno di mercato, come calcolato nella memoria depositata nel giudizio di merito, soggiungendo che la natura edificatoria del terreno ablato sarebbe stata attestata nel decreto d’esproprio. Ora, premesso che il motivo è privo di autosufficienza in ordine al riferimento al decreto d’esproprio, non trascritto nel ricorso, va osservato che, come esposto in ordine al ricorso principale, l’area oggetto di causa era sottoposta ad un vincolo preordinato all’esproprio, irrilevante ai fini della stima del relativo valore venale, atteso che la destinazione dei terreni ad opere pubblicistiche (completamento di linea ferroviaria) esclude che l’attività privata possa conferire valore di area edilizia ai terreni per cui è causa. 4. Il primo motivo del ricorso avverso la sentenza non definitiva è infondato. Invero, ferma la tardività della racc. del 2011, in quanto pacificamente successiva al maturare del termine decennale di prescrizione del diritto all’indennità d’occupazione, protrattasi sino al 9.11.2000, va rilevato che il riferimento ad una precedente lettera racc. del 2008 interruttiva di tale prescrizione è inammissibile, sia in quanto la Corte d’appello ha accertato che l’unica lettera idonea ad interrompere la prescrizione era quella del 2011, sia perché nel ricorso non è trascritto l’intero contenuto di quella del 2008, essendo sul punto carente l’autosufficienza. Parimenti inammissibile è la questione afferente al ricorso al Tar, in quanto questione nuova, non introdotta innanzi alla Corte territoriale Peraltro, non è stato allegato che tale ricorso riguardasse anche l’indennità, avendo i ricorrenti fatto riferimento alla domanda di risarcimento dei danni. Il secondo motivo segue la sorte del ricorso incidentale, avendone il medesimo oggetto.Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello, nei limiti di cui in motivazione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale avverso la sentenza definitiva della Corte d’appello di Firenze n. 1863/2018; rigetta l’incidentale e i due motivi del ricorso avverso la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Firenze n. 915/2015. Cassa, nei limiti di cui in motivazione, la sentenza definitiva n. 1863/2018 e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei