CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 29257/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il difensore proponente non era iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione dell'atto e, pertanto, il giudizio di impugnazione non può ritenersi validamente instaurato (né può essere sanato dal successivo conseguimento da parte del difensore della specifica abilitazione richiesta o dai motivi nuovi che fossero eventualmente presentati da un difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare: cfr. Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013, Rv. 256998) Ritenuto che, in ogni caso, i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022