CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02064/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG S. Perelli che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza ex art. 671 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva con riguardo ai fatti giudicati con le seguenti sentenze: - 10.07.2019 della Corte d'appello di Bari, irrevocabile il 18.09.2020, di condanna, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni 13 mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 74 DPR n. 309 del 1990; - 11.12.2015 della Corte d'appello di Bari, irrevocabile il 7.12.2016, di condanna, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 45.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990. 2. La Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in epigrafe, ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i reati di cui sopra; ha individuato la violazione più grave ex art. 187 disp.att. cod.proc.pen. nel reato associativo giudicato con la sentenza 10.07.2019 della Corte d'appello di Bari e, rilevato che entrambe le sentenze avevano applicato a Losito la recidiva reiterata ex art. 99 quarto comma cod.pen. ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche, con conseguente operatività del combinato disposto degli artt. 671 comma 2 bis cod.proc.pen. e 81 comma quarto cod.pen. in forza del quale l'aumento per il reato satellite non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave (ferma restando l'insuperabilità del limite costituito dalla somma materiale delle pene applicate dal giudice della cognizione), stabiliva in anni 4 di reclusione l'aumento di pena - sulla pena base di anni 13 mesi 4 di reclusione - per il reato satellite giudicato con la sentenza 11.12.2015 della Corte d'appello di Bari; rilevava altresì che la recidiva reiterata aggravata era già stata applicata in precedenza al Losito con sentenza 8.03.2011 della Corte d'appello di Bari. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente rileva che la condizione di operatività dell'aumento minimo di pena previsto dall'art. 81 comma quarto cod.pen. postula che la recidiva reiterata sia stata non solo contestata ma anche concretamente applicata con una sentenza definitiva diversa e antecedente alla commissione dei reati unificati sotto il vincolo della continuazione; nel caso di specie, la sentenza pronunciata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'appello di Bari non aveva - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione - applicato in concreto la recidiva ex art. 99 quarto comma cod.pen., come si evinceva dalla lettura della relativa motivazione, laddove la Corte territoriale censurava l'omesso, immotivato, calcolo dell'aumento di pena per la recidiva da parte del giudice di primo grado, cui non poteva essere posto rimedio in appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero; in ogni caso il giudizio di equivalenza della recidiva con-le attenuanti generiche, formulato dal giudice della cognizione, non consentiva di ritenere applicata l'aggravante, mentre il dato oggettivo che il GUP del Tribunale di Bari, nella sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 74 DPR n. 309 del 1990, aveva applicato per il reato satellite di cui all'art. 73 (dal quale il ricorrente era stato successivamente assolto in appello) un aumento di pena inferiore al terzo della pena inflitta per il reato più grave, era idoneo a vincolare il giudice dell'esecuzione a non discostarsi dalla relativa determinazione nel computo da effettuarsi in executivis ai sensi dell'art. 671 comma 2-bis cod.proc.pen. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. • [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Risulta pacificamente ex actis che le due sentenze irrevocabili che hanno giudicato i reati unificati in continuazione dal provvedimento impugnato hanno applicato - entrambe - la circostanza aggravante della recidiva reiterata ex art. 99 quarto comma cod.pen., con giudizio di equivalenza alle circostanze attenuanti generiche riconosciute all'imputato: come definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044), proprio con riguardo ai presupposti di operatività del disposto dell'art. 81 quarto comma cod.pen., la recidiva (come sopra qualificata) deve ritenersi applicata al Losito - agli effetti che qui interessano di determinare un aumento di pena per il reato satellite non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave - in quanto l'utilizzo funzionale del verbo "applicare" comporta che l'aggravante debba intendersi applicata ogni volta che essa produca uno degli effetti che le sono propri e da essa dipendono, e dunque non soltanto quando determini un aumento dell'entità della pena, ma anche quando, in virtù del bilanciamento operato ex art. 69 cod.pen., produca l'effetto di neutralizzare la diminuzione di pena che altrimenti discenderebbe dal riconoscimento di una circostanza attenuante concorrente. Al fine di contrastare l'operatività nel caso di specie della norma di cui all'art. 81 quarto comma cod.pen., il ricorrente ha peraltro evocato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui il giudice della cognizione è tenuto a determinare l'aumento di pena nella misura minima prevista dalla norma suddetta solo quando l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i i quali si procede (Sez. 4 n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, Rv. 276268; Sez. 1 n. 17928 del 22/04/2010, Rv. 247048), e non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato per la prima volta in rapporto agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione del cui trattamento sanzionatorio si discute (Sez. 1 n. 18773 del 26/03/2013, Rv. 256011). Tale principio di diritto, declinato - in conformità al testo letterale dell'art. 81 quarto comma cod.pen. e alla consecutio temporum delle forme verbali ivi impiegate - con riguardo al giudizio di cognizione e al caso in cui il soggetto, imputato nel medesimo procedimento di più reati contestualmente unificati sotto il vincolo della continuazione, non sia mai stato in precedenza condannato come recidivo reiterato, non viene tuttavia qui in discussione, perché non si attaglia al caso di specie, in cui la disciplina del reato continuato è stata applicata in sede esecutiva (e non di cognizione) con riguardo a reati giudicati con più sentenze definitive che hanno tutte applicato al Losito la recidiva reiterata; è infatti evidente che in questo caso ricorre - per definizione - in capo al condannato la condizione di soggetto già ritenuto recidivo reiterato in una sentenza precedente, in particolare in quella divenuta irrevocabile per prima il 7.12.2016, che aveva già applicato la recidiva di cui al quarto comma dell'art. 99 cod.pen. Risulta perciò inutile stabilire se la sentenza pronunciata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'appello di Bari e divenuta irrevocabile il 18.04.2012, i cui reati non sono interessati dalla richiesta ex art. 671 cod.proc.pen. formulata dal ricorrente, avesse o meno applicato in concreto la recidiva reiterata contestata al Losito (anche) in quel giudizio: l'eventuale errore in cui fosse incorsa sul punto la motivazione dell'ordinanza impugnata non sarebbe comunque destinato a riverberarsi sulla correttezza giuridica della decisione che ha fatto applicazione del combinato disposto degli artt. 671 comma 2 bis cod.proc.pen. e 81 quarto comma cod.pen. ai fatti-reato giudicati con le due sentenze successive. Parimenti inconferente si rivela l'argomento evocato dal ricorrente con riguardo all'applicazione in misura inferiore a un terzo (rispetto alla pena determinata per la violazione più grave) dell'aumento stabilito in sede di cognizione dal giudice di primo grado - nel processo definito nel merito con la sentenza 10.07.2019 della Corte d'appello di Bari - per un reato satellite dal quale il Losito è stato assolto nel successivo grado d'appello, in quanto, essendo stata la relativa statuizione di condanna travolta dal giudicato assolutorio, da essa non possono trarsi indicazioni vincolanti le determinazioni successivamente rimesse al giudice dell'esecuzione ex art. 671 commi 2 e 2-bis del codice di rito. L'ordinanza impugnata non è dunque incorsa nella denunciata violazione di legge e il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc