CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2025
Cassazione n. 32062/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, ove si contesta la responsabilità per il reato di truffa e di appropriazione indebita, non è consentito in questa sede poiché, a fronte di una "doppia conforme" sulla responsabilità, manca la correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione giacché, in sostanza, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente e congruamente spiegato le ragioni del proprio convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e seg. sulla predisposizione di una mail falsa per ingannare la persona offesa e sulla consegna alla persona offesa, a restituzione del denaro ricevuto di un assegno per rilevante importo, non incassabile per falsità della firma di traenza; o, sulla appropriazione degli anelli, la confutazione -siccome irrilevante- della tesi difensiva); si tratta di una motivazione particolarmente estesa e puntale, del tutto adeguata alla complessità della vicenda; considerato che il secondo motivo di ricorso, sulla attenuante ex art. 62 bis cod. pen. è generico a fronte di una motivazione immune da manifeste illogicità, sì da escludere qualsivoglia intervento censorio da parte di questa Corte che, occorre ricordare, non può e non deve invadere l'ambito della discrezionalità sanzionatoria riservata al giudice di merito; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis$1, il 3 giugno 2025. [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]L Fìlorit