CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 17899/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 del GIP TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pesaro ha applicato su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. 309/90, previa concessione delle attenuanti generiche, la pena di uno e mei sei di reclusione ed C 2.164,00 di multa, sostituita, ai sensi degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 e 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la detenzione domiciliare per la medesima durata. La sentenza autorizzava l'imputato a "lasciare senza scorta l'abitazione per svolgere lavoro presso Riofer di Tavullia da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18" e, nei giorni festivi, "per la durata di almeno 4 ore al giorno da fruire tra le 10 e le 18" per "far fronte ai bisogni primari di vita propri e dei congiunti". 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Shtylla, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi.2.1. Con il primo motivo, la difesa censura la mancanza di motivazione in relazione all'art.129 cod. proc. pen. rilevando che il Tribunale aveva ritenuto che non sussistevano i presupposti per l'assoluzione ai sensi della norma innanzi richiamata facendo riferimento a una pregressa attività di spaccio che non trovava riscontro nell'incarto processuale. 2.2 Con il secondo motivo, si eccepisce la violazione dell' "art. 606 lett. b cpp in relazione all'art. 448 n° 2 bis c.p.p.- difetto di correlazione tra richiesta e sentenza". Si deduce che l'accordo raggiunto fra le parti prevedeva che l'imputato fosse autorizzato a uscire dall'abitazione dalle 7 alle 20,30 per svolgere attività lavorativa e il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle 10,00 alle 18,00 mentre la sentenza aveva previsto differenti orari per i giorni da lunedì e„ venerdì, così da rendere impossibile lo svolgimento dell'attività lavorativa documentata dal contratto di lavoro prodotto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], eliminato la possibilità di uscita per la giornata del sabato e ridotto l'orario di uscita per i giorni festivi. Si aggiunge che se "l'imputato avesse saputo che il patto sarebbe stato modificato a sua insaputa...non avrebbe operato tale scelta processuale". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile non rientrando le censure difensive fra quelle per le quali l'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. consente il ricorso per Cassazione ( Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. IV, ord. n. 20821 del 5/5/2021, Akil; Sez. 5, ord. n. 10417 del 16/1/2025, Dridi). E', infatti, rimasta isolata quella pronuncia che ha affermato che, anche dopo l'introduzione della norma ad opera della legge 103/2017, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, ( Rv. 277102 - 01). E, comunque, anche a voler aderire a un tale precedente, non per questo le doglienze difensive supererebbero il vaglio di legittimità, risultando la prospettazione difensiva incentrata su atti processuali non richiamati dalla sentenza e non allegati, come il principio di autosufficienza al ricorso avrebbe imposto. 2. Manifestamente infondato risulta il secondo motivo d'impugnazione. Dall'esame degli atti processuali, la cui visione è consentitq,dalla natura del vizio denunciato, risulta che il 7/10/2024 il PM trasmise al GIP del Tribunale di Pesaro l'accordo intervenuto con l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], quale difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA]. L'accordo prevedeva la pena finale di anni due e mesi tre di reclusione ed C 3.096,00 di multa, cui applicare la riduzione prevista per il rito, "sostituita ex art. 56 legge 689/81 con la detenzione domiciliare presso l'abitazione...con facoltà per il prevenuto di svolgere attività lavorativa come da documentazione allegata". L'incarto processuale non rivela quale fosse la documentazione allagata. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore depositò una memoria con cui si chiedeva che l'imputato fosse autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione "...dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 ed a farne rientro alle ore 20,30 nonché ad essere autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione il sabato, la domenica ed i giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 18,00 al fine di poter coadiuvare la compagna". Tale integrazione non risulta essere stata oggetto di alcun accordo con la Procura della Repubblica, tant'è che il PM d'udienza "confermò la richiesta di pena concordata" richiamando il precedente accordo intervenuto, che non faceva riferimento al tipo di lavoro che l'imputato avrebbe svolto né, tanto meno, agli orari che avrebbe dovuto osservare. Non è, quindi, ravvisabile alcun difetto di correlazione fra la richiesta avanzata dalle parti processuali al giudice e la decisione impugnata. 3. Va, infine, precisato che l'ampliamento delle autorizzazioni concesse, in modo da renderle aderenti alle esigenze lavorative dell'imputato e alle prescrizioni dell'art. 56 I. 689/81, attenendo alle modalità attuative della decisione, potranno essere disposte dal magistrato di sorveglianza. E' stato in maniera condivisibile rilevato, muovendo dalla nozione di pena illegale affermata nella sentenza Miraglia, in cui è stato escluso che tale concetto possa estendersi "sino al punto da includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all'ordinamento per specie, genere o quantità" (Sez. U, n. 33809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689), che la difformità delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare previste dal giudice della cognizione rispetto al modello legale non incide sulla legalità della pena, che risulta pur sempre riconducibile al paradigma di legge nei suoi tratti essenziali, potendo il magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 62 I. 689/81, su richiesta dell'interessato, provvedere, ove necessario, a modificare "le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena" (Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, M., Rv. 287261 - 01). 4. Il ricorso è, quindi, inammissibile Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3