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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 20821/2023

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32394/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; Oggetto: Contratti a termine scuola - stabilizzazione - risarcimento -anzianità R.G.N. 32394/2018 Pag.-controricorrenti- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 79/2018 depositata il 20/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. con sentenza pubblicata in data 20 aprile 2018, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda dei ricorrenti indicati in epigrafe (appartenenti al personale precario della scuola quali docenti o ATA) intesa ad ottenere l’indennità ex art. 32 della l. n. 183/2010 e limitava il riconoscimento dell’anzianità maturata solo ai servizi svolti dal 10.7.2001 in poi; rilevava che tutti gli appellanti (fatta eccezione per [OSCURATO:PERSONA]) erano stati stabilizzati attraverso l'operare degli strumenti selettivi e concorsuali ovvero ai sensi dell'art. 1 della L. n. 107/2015; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 (punti 121 e 122), e nelle numerose altre pure citate, l'intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa l'esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo; riteneva, quanto alla posizione della Paolin, che non era ravvisabile alcuna abusività nella reiterazione dei contratti che erano stati tutti stipulati per periodi brevi e mai su organico di diritto; riteneva, quanto a tutti gli appellanti, che l’anzianità di servizio dovesse essere riconosciuta solo a far data dal 10.7.2001 (termine previsto dall’art. 2 della direttiva 1999/70/CE per l’adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva stessa);

2. contro la sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tredici motivi;

3. il Ministero e l’ufficio scolastico regionale hanno resistito con controricorso.

Consideratoche:

1. con i motivi dal primo al settimo (violazione dell’art. 1 della l. n. 107/2015 e dell’art. 11 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 12 e 14 delle preleggi -con specifico riguardo ai ricrrenti Salvadori, Granzotto e Ballan, appartenenti al personale ata -, della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 18 marzo 1999 R.G.N. 32394/2018 Pag.allegato alla direttiva 1999/70/CE delconsiglio del 28 giugno 1999, dell’art. 400 del T.U. n. 297/1994, dell’art. 32 della l. n. 183/2010, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 6 CEDU e dell’art. 117 della Cost., degli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea ed ancora dell’art. 32 della l. n. 183/2010,) i ricorrenti criticano la sentenza impugnata per aver esclusoil diritto al risarcimento dei danni per reiterata abusiva assunzione a termine a fronte della ritenuta stabilizzazione (evidenziando anche che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Granzotto e Ballan non sono stati stabilizzati per effetto della L. n. 1047/2015 ma per effetto dello scorrimento delle graduatorie GAE);

2. i motivi, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono inammissibili exart 360 bis, n. 1 cod. proc. civ.; la Corte territoriale ha deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi, che avendo ad oggetto questioni già scrutinate può avvenire in camera di consiglio, non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia;

2.1. al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte con ordinanze (cfr. fra le tante Cass. n. 28981/ 2022, Cass. n. 10650/2021, Cass. n. 18344/2020, Cass. n. 23050/2020, Cass. n. 23051/2020); le decisioni si pongono nel solco già tracciato da Cass. nn. 3472 e 3474 del 2020 che, nel ribadire i principi enunciati nelle sentenze nn. 22553/2016 e 22556/2016, hanno affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»; i motivi di ricorso non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare il consolidato orientamento espresso, condiviso dal Collegio e qui ribadito; ne discende che non si può dare seguito alla sollecitazione contenuta a pag. 23 del ricorso, atteso che «il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all’obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma R.G.N. 32394/2018 Pag.comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell’esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell’evidenza dell’interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale» (Cass. n. 14828/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata);

2.2. va pertanto ribadito, con riguardo alle stabilizzazioni avvenute prima della legge n. 107/2015, quanto da questa Corte affermato con la già citata Cass. n. 3474/2020 (conf.

Cass. n. 37270/2021), nella quale, richiamando l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), è stato, come detto, ritenuto che nel settore scolastico sia misura idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione anche la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento del quale è stata riconosciuta l’equivalenza e l’effettività quale misura satisfattoria, al pari del piano straordinario di assunzioni; va solo aggiunto che non possono sussistere dubbi di legittimità costituzionale rispetto all’art. 117 Cost., per quanto nelle richiamate pronunce è detto in ordine alla compatibilità euro-unitaria del sistema interno e, quanto alla disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra rapporto privato (ove alla conversione si associa il risarcimento agevolato ex art. 32 legge n. 183/2010) e rapporto pubblico (ove alla stabilizzazione non si associa un automatismo risarcitorio), per palese diversità dei fenomeni giuridici posti a paragone;

3. con l’ottavo motivo i ricorrentii ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 437, cod. proc. civ., e la mancata applicazione principio di non contestazione e dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ.; lamentano che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente omesso di considerare che i lavoratori erano stati assunti per più di 36 mesi negli stessi istituti e nella medesima classe di concorso, su posti vacanti e disponibili; rilevano che il MIUR nel corso del giudizio di primo grado non aveva mai contestato non solo la vacanza nell’organico di diritto ma neppure la reiterata assunzione per oltre 36 mesi senza ragioni sostitutive, alle suddette condizioni;

4. il motivo è inammissibile in quanto la domanda dei lavoratori è stata rigettata in ragione dell’intervenuta stabilizzazione con statuizione correttamente adottata dalla Corte d’appello come esposto nella trattazione dei motivi che precedono;

5. con il nono motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.; censurano la sentenza impugnata per avere compensato le spese attribuendo alla L. n. 107/2015 una illegittima efficacia sanante retroattiva; R.G.N. 32394/2018 Pag.6. il motivo è assorbito (v. infra);

7. con il decimo e undicesimo motivo si denuncia, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la violazione degli artt. 2697, 2724 cod. civ., 24 Cost. e degli artt. 115, 416, 421 e 437 cod. proc. civ. nonché dell’art. 437 cod. proc. civ.; si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la Paolin avesse svolto l’attività su posti di organico di fatto quando era stato dedotto sin dal primo grado l’uso distorto e improprio del potere di organizzazione del servizio scolastico; si rileva che la Corte territoriale ha posto a base della decisione documenti prodotti dal MIUR tardivamente;

8. i suddetti motivi sono infondati; la Corte territoriale ha ben spiegato le ragioni per le quali era da respingere l’eccezione di tardività del deposito documentale con riferimento alla posizione della Paolin, trattandosi dello stesso atto cumulativo che dava atto della intervenuta stabilizzazione degli altri ricorrenti e dal quale si evincevano le ragioni della mancata stabilizzazione della Paolin che aveva insegnato per ‘periodi spezzettati’ e mai per un anno scolastico intero; d’altra parte, sarebbe stato onere della ricorrente dedurre, ab initio, a fondamento della domanda risarcitoria formulata sul presupposto della sussistenza dell’abuso che le supplenze avessero riguardato l’ “organicodi diritto” e si fossero protratte per oltre 36 mesi;

9. con il dodicesimo motivo e il tredicesimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE nonché del principio di parità di trattamento; censurano la sentenza impugnata per aver riconosciuto il loro diritto all’anzianità di servizio solo per i periodi successivi al 10.7.2001; sostengono di avere diritto alla medesima progressione stipendiale attribuita ai docenti di ruolo che svolgevano le stesse mansioni per tutto il periodo di lavoro precario; 10.i suddetti ultimi due motivi sono fondati; vale, sul punto, l'ulteriore orientamento di questa S.C., secondo cui la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ‘ab origine’ a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento; R.G.N. 32394/2018 Pag.è stato anche precisato che tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231 seguita da successive conformi, si veda Cass. 29 novembre 2021, n. 37272), sicché il calcolo dell'anzianità dovrà tenere conto anche di quella maturata anteriormente all'entrata in vigore della direttiva, fermo restando che la parificazione non potrà che riguardare i trattamenti economici spettanti in data successiva al momento in cui il diritto dell'Unione ha acquisito efficacia nell'ordinamento interno;

11. conclusivamente, vanno accolti il dodicesimo e tredicesimo motivo, rigettati il decimo e undicesimo, inammissibili imotivi dal primo all’ottavo, assorbito il nono; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., va dichiarato il diritto dei ricorrenti per i periodi di lavoro a tempo determinato al medesimo riconoscimento dell’anzianità di servizio prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, senza limitazione temporale al 10/7/2001, con condanna del Ministero a riconoscere l’anzianità di servizio maturata e a corrispondere in loro favore le relative differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale - v. quanto alla eccepita prescrizione, la sentenza di primo grado richiamata a pag. 6 del ricorso per cassazione -(con la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo);

12. la complessità della questione giuridica relativa a risarcimento e stabilizzazione, risolta sulla base della pronuncia della Corte di Giustizia intervenuta in corso di causa, giustifica, la integrale compensazione delle spese dei giudizi di merito;

13. le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero nella misura indicata in dispositivo in favore dei ricorrenti;

14. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002).

P.Q.M.

La Corte accoglie il dodicesimo e tredicesimo motivo, rigetta il decimo e l’undicesimo, inammissibili i motivi dal primo all’ottavo, assorbito il nono; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara il diritto dei ricorrenti per i periodi di lavoro a tempo determinato al medesimo riconoscimento dell’anzianità di servizio prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, senza limitazione temporale al 10/7/2001, con condanna del Ministero a riconoscere l’anzianità di servizio maturata e a corrispondere in loro favore le relative differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale; compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il MIUR a rifondere ai ricorrenti le spese del presente R.G.N. 32394

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32394/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; Oggetto: Contratti a termine scuola - stabilizzazione - risarcimento -anzianità R.G.N. 32394/2018 Pag.-controricorrenti- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 79/2018 depositata il 20/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. con sentenza pubblicata in data 20 aprile 2018, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda dei ricorrenti indicati in epigrafe (appartenenti al personale precario della scuola quali docenti o ATA) intesa ad ottenere l’indennità ex art. 32 della l. n. 183/2010 e limitava il riconoscimento dell’anzianità maturata solo ai servizi svolti dal 10.7.2001 in poi; rilevava che tutti gli appellanti (fatta eccezione per [OSCURATO:PERSONA]) erano stati stabilizzati attraverso l'operare degli strumenti selettivi e concorsuali ovvero ai sensi dell'art. 1 della L. n. 107/2015; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 (punti 121 e 122), e nelle numerose altre pure citate, l'intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa l'esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo; riteneva, quanto alla posizione della Paolin, che non era ravvisabile alcuna abusività nella reiterazione dei contratti che erano stati tutti stipulati per periodi brevi e mai su organico di diritto; riteneva, quanto a tutti gli appellanti, che l’anzianità di servizio dovesse essere riconosciuta solo a far data dal 10.7.2001 (termine previsto dall’art. 2 della direttiva 1999/70/CE per l’adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva stessa); 2. contro la sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tredici motivi; 3. il Ministero e l’ufficio scolastico regionale hanno resistito con controricorso. Consideratoche: 1. con i motivi dal primo al settimo (violazione dell’art. 1 della l. n. 107/2015 e dell’art. 11 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 12 e 14 delle preleggi -con specifico riguardo ai ricrrenti Salvadori, Granzotto e Ballan, appartenenti al personale ata -, della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 18 marzo 1999 R.G.N. 32394/2018 Pag.allegato alla direttiva 1999/70/CE delconsiglio del 28 giugno 1999, dell’art. 400 del T.U. n. 297/1994, dell’art. 32 della l. n. 183/2010, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 6 CEDU e dell’art. 117 della Cost., degli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea ed ancora dell’art. 32 della l. n. 183/2010,) i ricorrenti criticano la sentenza impugnata per aver esclusoil diritto al risarcimento dei danni per reiterata abusiva assunzione a termine a fronte della ritenuta stabilizzazione (evidenziando anche che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Granzotto e Ballan non sono stati stabilizzati per effetto della L. n. 1047/2015 ma per effetto dello scorrimento delle graduatorie GAE); 2. i motivi, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono inammissibili exart 360 bis, n. 1 cod. proc. civ.; la Corte territoriale ha deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi, che avendo ad oggetto questioni già scrutinate può avvenire in camera di consiglio, non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia; 2.1. al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte con ordinanze (cfr. fra le tante Cass. n. 28981/ 2022, Cass. n. 10650/2021, Cass. n. 18344/2020, Cass. n. 23050/2020, Cass. n. 23051/2020); le decisioni si pongono nel solco già tracciato da Cass. nn. 3472 e 3474 del 2020 che, nel ribadire i principi enunciati nelle sentenze nn. 22553/2016 e 22556/2016, hanno affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»; i motivi di ricorso non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare il consolidato orientamento espresso, condiviso dal Collegio e qui ribadito; ne discende che non si può dare seguito alla sollecitazione contenuta a pag. 23 del ricorso, atteso che «il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all’obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma R.G.N. 32394/2018 Pag.comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell’esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell’evidenza dell’interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale» (Cass. n. 14828/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata); 2.2. va pertanto ribadito, con riguardo alle stabilizzazioni avvenute prima della legge n. 107/2015, quanto da questa Corte affermato con la già citata Cass. n. 3474/2020 (conf. Cass. n. 37270/2021), nella quale, richiamando l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), è stato, come detto, ritenuto che nel settore scolastico sia misura idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione anche la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento del quale è stata riconosciuta l’equivalenza e l’effettività quale misura satisfattoria, al pari del piano straordinario di assunzioni; va solo aggiunto che non possono sussistere dubbi di legittimità costituzionale rispetto all’art. 117 Cost., per quanto nelle richiamate pronunce è detto in ordine alla compatibilità euro-unitaria del sistema interno e, quanto alla disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra rapporto privato (ove alla conversione si associa il risarcimento agevolato ex art. 32 legge n. 183/2010) e rapporto pubblico (ove alla stabilizzazione non si associa un automatismo risarcitorio), per palese diversità dei fenomeni giuridici posti a paragone; 3. con l’ottavo motivo i ricorrentii ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 437, cod. proc. civ., e la mancata applicazione principio di non contestazione e dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ.; lamentano che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente omesso di considerare che i lavoratori erano stati assunti per più di 36 mesi negli stessi istituti e nella medesima classe di concorso, su posti vacanti e disponibili; rilevano che il MIUR nel corso del giudizio di primo grado non aveva mai contestato non solo la vacanza nell’organico di diritto ma neppure la reiterata assunzione per oltre 36 mesi senza ragioni sostitutive, alle suddette condizioni; 4. il motivo è inammissibile in quanto la domanda dei lavoratori è stata rigettata in ragione dell’intervenuta stabilizzazione con statuizione correttamente adottata dalla Corte d’appello come esposto nella trattazione dei motivi che precedono; 5. con il nono motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.; censurano la sentenza impugnata per avere compensato le spese attribuendo alla L. n. 107/2015 una illegittima efficacia sanante retroattiva; R.G.N. 32394/2018 Pag.6. il motivo è assorbito (v. infra); 7. con il decimo e undicesimo motivo si denuncia, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la violazione degli artt. 2697, 2724 cod. civ., 24 Cost. e degli artt. 115, 416, 421 e 437 cod. proc. civ. nonché dell’art. 437 cod. proc. civ.; si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la Paolin avesse svolto l’attività su posti di organico di fatto quando era stato dedotto sin dal primo grado l’uso distorto e improprio del potere di organizzazione del servizio scolastico; si rileva che la Corte territoriale ha posto a base della decisione documenti prodotti dal MIUR tardivamente; 8. i suddetti motivi sono infondati; la Corte territoriale ha ben spiegato le ragioni per le quali era da respingere l’eccezione di tardività del deposito documentale con riferimento alla posizione della Paolin, trattandosi dello stesso atto cumulativo che dava atto della intervenuta stabilizzazione degli altri ricorrenti e dal quale si evincevano le ragioni della mancata stabilizzazione della Paolin che aveva insegnato per ‘periodi spezzettati’ e mai per un anno scolastico intero; d’altra parte, sarebbe stato onere della ricorrente dedurre, ab initio, a fondamento della domanda risarcitoria formulata sul presupposto della sussistenza dell’abuso che le supplenze avessero riguardato l’ “organicodi diritto” e si fossero protratte per oltre 36 mesi; 9. con il dodicesimo motivo e il tredicesimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE nonché del principio di parità di trattamento; censurano la sentenza impugnata per aver riconosciuto il loro diritto all’anzianità di servizio solo per i periodi successivi al 10.7.2001; sostengono di avere diritto alla medesima progressione stipendiale attribuita ai docenti di ruolo che svolgevano le stesse mansioni per tutto il periodo di lavoro precario; 10.i suddetti ultimi due motivi sono fondati; vale, sul punto, l'ulteriore orientamento di questa S.C., secondo cui la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ‘ab origine’ a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento; R.G.N. 32394/2018 Pag.è stato anche precisato che tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231 seguita da successive conformi, si veda Cass. 29 novembre 2021, n. 37272), sicché il calcolo dell'anzianità dovrà tenere conto anche di quella maturata anteriormente all'entrata in vigore della direttiva, fermo restando che la parificazione non potrà che riguardare i trattamenti economici spettanti in data successiva al momento in cui il diritto dell'Unione ha acquisito efficacia nell'ordinamento interno; 11. conclusivamente, vanno accolti il dodicesimo e tredicesimo motivo, rigettati il decimo e undicesimo, inammissibili imotivi dal primo all’ottavo, assorbito il nono; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., va dichiarato il diritto dei ricorrenti per i periodi di lavoro a tempo determinato al medesimo riconoscimento dell’anzianità di servizio prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, senza limitazione temporale al 10/7/2001, con condanna del Ministero a riconoscere l’anzianità di servizio maturata e a corrispondere in loro favore le relative differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale - v. quanto alla eccepita prescrizione, la sentenza di primo grado richiamata a pag. 6 del ricorso per cassazione -(con la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo); 12. la complessità della questione giuridica relativa a risarcimento e stabilizzazione, risolta sulla base della pronuncia della Corte di Giustizia intervenuta in corso di causa, giustifica, la integrale compensazione delle spese dei giudizi di merito; 13. le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero nella misura indicata in dispositivo in favore dei ricorrenti; 14. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002). P.Q.M. La Corte accoglie il dodicesimo e tredicesimo motivo, rigetta il decimo e l’undicesimo, inammissibili i motivi dal primo all’ottavo, assorbito il nono; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara il diritto dei ricorrenti per i periodi di lavoro a tempo determinato al medesimo riconoscimento dell’anzianità di servizio prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, senza limitazione temporale al 10/7/2001, con condanna del Ministero a riconoscere l’anzianità di servizio maturata e a corrispondere in loro favore le relative differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale; compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il MIUR a rifondere ai ricorrenti le spese del presente R.G.N. 32394
Sentenza Cassazione n. 20821/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris