CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 45748/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 6/3/2022‘confermativa della sentenza del Tribunale di Lodi in data 11/1/2022; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen., è indeducibile perché reiterativo di doglianza già proposta in sede di appello ed ivi adeguatamente superata con motivazione esente da evidenti illogicità e giuridicamente corretta (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il consigliere est. Il presidente