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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2010

ECLI:EU:C:2010:58
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 4 febbraio 2010 – Commissione / Spagna (causa C‑18/09) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Libera prestazione dei servizi – Regolamento (CEE) n. 4055/86 – Art. 1 – Trasporti marittimi – Porti d’interesse generale – Tasse portuali – Agevolazioni ed esenzioni» Stati membri – Obblighi – [OSCURATO:PERSONA] – Mantenimento in vigore di una normativa nazionale incompatibile con il diritto comunitario – Sistema discriminatorio di riduzioni e di esenzioni dai dazi portuali – Inammissibilità (Art. 226 CE; regolamento del Consiglio n. 4055/86, art. 1) (v. punto 18) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1) – Porti d’interesse generale – Agevolazioni e esenzioni dalle tasse portuali.

Dispositivo 1) Mantenendo in vigore gli artt. 24, n. 5 e 27, nn. 1, 2 e 4, della legge 26 novembre 2003, n. 48, relativa al regime economico e di prestazione dei servizi nei porti d’interesse generale, che stabiliscono un sistema di riduzioni e di esenzioni dai dazi portuali, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 4 febbraio 2010 – Commissione / Spagna (causa C‑18/09) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Libera prestazione dei servizi – Regolamento (CEE) n. 4055/86 – Art. 1 – Trasporti marittimi – Porti d’interesse generale – Tasse portuali – Agevolazioni ed esenzioni» Stati membri – Obblighi – [OSCURATO:PERSONA] – Mantenimento in vigore di una normativa nazionale incompatibile con il diritto comunitario – Sistema discriminatorio di riduzioni e di esenzioni dai dazi portuali – Inammissibilità (Art. 226 CE; regolamento del Consiglio n. 4055/86, art. 1) (v. punto 18) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1) – Porti d’interesse generale – Agevolazioni e esenzioni dalle tasse portuali. Dispositivo 1) Mantenendo in vigore gli artt. 24, n. 5 e 27, nn. 1, 2 e 4, della legge 26 novembre 2003, n. 48, relativa al regime economico e di prestazione dei servizi nei porti d’interesse generale, che stabiliscono un sistema di riduzioni e di esenzioni dai dazi portuali, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese.