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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 luglio 2025

Cassazione n. 22844/2026

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da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della Libertà di Palermo udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le memorie a firma del difensore della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza del 22 settembre 2025 il Tribunale della Libertà di Palermo si è pronunciato in ordine alla richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di attuale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (cui è stato contestato l'illecito amministrativo di cui all'art. 24 d.lgs. 231/2001 e da cui deriva la legittimazione della ricorrente), avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 31 luglio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo con cui, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] di fatto della società-, [OSCURATO:PERSONA] -socio accomandante con una quota pari al 90%-, [OSCURATO:PERSONA] -socio accomandatario, amministratore e rappresentante legale-, a conferma del relativo decreto emesso in via di urgenza dal pubblico ministero, era stato disposto: -ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod.proc.pen., il sequestro preventivo diretto dei crediti di imposta presenti nei cassetti fiscali della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., prodotto dei reati di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 - capo i)- ed all'art. 640-bis cod.pen. -capo m)--ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod.proc.pen., 640-quater cod.pen. e 12-bis d.lgs. 74/2000 il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati oggetto di incolpazione provvisoria in relazione al reato : 1) di cui al capo d) dell'incolpazione provvisoria -di cui agli artt. 110 cod.pen. e 2 d.lgs. 74/2000-, in via principale e diretta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C, del denaro fino alla concorrenza di euro 129.516 , in via subordinata, a titolo di sequestro preventivo per equivalente, il sequestro dei beni specificati riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di euro 116.564,40, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di euro 12.951, ; 2) di cui al capo e) dell'incolpazione provvisoria, - di cui agli artt. 2 d.lgs 74/2000 e 110 cod.pen., in via principale e diretta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C, del denaro fino alla concorrenza di euro 66.264 -pari alla misura dell'IRPEF evasa-, in via subordinata, a titolo di sequestro preventivo per equivalente, il sequestro dei beni specificati riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di euro 66.264; 3) di cui al capo g) di incolpazione -di cui agli artt.5 d.lgs. 74/2000 e 110 cod.pen.- in via principale e diretta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C, del denaro fino alla concorrenza di euro 134.668, 30, in via subordinata, a titolo di sequestro preventivo per equivalente, il sequestro dei beni specificati riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di euro 125.367,65, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di euro 9.300,65; 4) di cui al capo m) di incolpazione, di cui agli artt. 110 e 640-bis cod.pen., in via principale e diretta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C, deldenaro fino alla concorrenza di euro 1.296.299,21, in via subordinata, a titolo di sequestro preventivo per equivalente, il sequestro dei beni specificati riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di euro 1.296.299,21.

Il Tribunale, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame -con cui era stata dedotta l'insussistenza del fumus dei reati di cui ai capi i), m), d), e) g), e tout-court del periculum in mora- ha annullato il decreto limitatamente al capo g), ed ha ridotto l'importo del profitto sequestrabile in relazione al capo d) ad euro 66.264,00, ha, invece, ritenuto che le fatture venivano emesse in via anticipata, e non successiva rispetto alla trasmissione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) falsamente asseverati dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], «in modo da indurre in errore la P.A. ([OSCURATO:PERSONA]) circa la ricorrenza dei requisiti di legge per accedere ai benefici statali, con conseguente riconoscimento di falsi crediti di imposta in misura corrispondente all'importo dell'agevolazione statale» , in assenza dei requisiti di legge, ossia in violazione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 119, commi 13 e 13-bis, e 121, comma 1-bis, D.L. 34/2000.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto a mezzo del difensore di fiducia tempestivo ricorso avverso l'ordinanza del 22 settembre 2025, affidato a sei motivi.

2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge -artt. 273 e 321 cod.proc.pen., 119 e 121 d.l. n. 3472020, 640-bis cod.pen.- per essere stata erroneamente ritenuta la gravità indiziaria e la stessa sussistenza del reato contestato ai sensi dell'art. 640-bis cod.pen. (capo m), di cui farebbe difetto il fumus boni iuris "fallacemente collegato all'iter procedimentale imposto dalla legislazione di dettaglio richiamata in epigrafe".

2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge -artt. 273 e 321 cod.proc.pen., 15 cod.pen., 8 d.lgs. 74/2000, 119 e 121 d.l. 34/2020- con riguardo ai presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie di natura tributaria di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo i), per avvenuta sovrapposizione dei concetti di inesistenza soggettiva ed oggettiva del documento giuridico contabile e della sua utilizzazione ancorché illecita.

2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 125 e 177cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali per mancanza di motivazione in ordine alle doglianze difensive espresse, con riguardo alla contestazione di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000, di cui difetterebbero i presupposti fattuali e giuridici.2.4.

Col quarto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge -artt. 273 e 321 cod.proc.pen., 8, 9 e 12 d.lgs. 74/2000- con riguardo ai profili di esclusione del concorso nel reato tra committente e utilizzatore del documento giuridico-contabile; la pronuncia sarebbe viziata dalla mancata applicazione della normativa derogatoria dell'art. 110 cod.pen. che, a cascata, determina una erronea individuazione del profitto dell'ipotizzato reato.

2.5. Col quinto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 125, 177, 273 e 321 cod.proc.pen., e art. 2 d.lgs 74/2000, inosservanza di norme processuali per essere la motivazione meramente apparente circa l'integrazione dei delitti di cui ai capi d) ed e).

2.6. Col sesto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 125, 177 e 321 cod.proc.pen. con riguardo al ritenuto periculum in mora, anche in termini di determinazione del quantum sequestrabile.

2.7. Con la memoria la difesa della ricorrente è tornata sul tema del fumus commissi delicti del delitto di truffa, asseritamente insussistente; della ritenuta insussistenza del carattere fittizio delle fatture annotate e sulla veridicità dei documenti dichiarativi; della infondatezza della contestata omessa dichiarazione ex art. 5 d.l. 74/2000; della insussistenza del periculum in mora; si è riportata dunque ai motivi tutti di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. È opportuno premettere che, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

Nello specificare tale presupposto, si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei 4requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893)

2. I motivi di ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al fumus dei reati contestati a soggetti già inseriti nella società attualmente rappresentata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati e declinati in fatto, dovendosi sul punto condividere i limiti di verifica ammissibili in ipotesi di sequestro preventivo, di cui è cenno nel provvedimento impugnato e come sopra sinteticamente delineati, limiti che appunto risultano 5Mtanto più stringenti in sede di legittimità ove il ricorso è ammesso per la sola violazione di legge.

3. QuantO al primo ed il secondo motivo, corretta risulta la motivazione del Tribunale che -nei limiti della cognitio devoluta ai giudicanti in fase cautelare- ha evidenziato i tratti salienti delle modalità attraverso cui venivano svolte le truffe - capo m)- richiamando i passaggi fondamentali del provvedimento genetico specie nella parte in cui, contrariamente a quanto si assume apoditticamente nel ricorso, inconsistenza e incompiutezza dei lavori hanno costituito oggetto di verifica non solo dall'esterno dell'immobile, ma anche all'interno dello stesso, oltre che a mezzo di immagini satellitari tratte da applicazioni digitali aperte (cfr. pag. 5 e segg. dell'ordinanza impugnata).

Legittimamente operato il 'rinvio al decreto impugnato per la esposizione del patrimonio investigativo indiziante in forza del rapporto di pacifica integrazione tra provvedimento genetico e ordinanza del riesame, il collegio di merito ha infatti censito gli esiti investigativi -schede riepilogative redatte dalla Guardia di Finanza, schede di trasmissione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) falsamente asseverati, esiti dei sopralluoghi effettuati dai militari all'esterno degli immobili, rilievi fotografici effettuati dai contribuenti all'interno ed all'esterno degli immobili, immagini acquisite da [OSCURATO:PERSONA]- relativi alle modalità di svolgimento dell'attività di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli immobili gestita nell'ambito del cd.

Superbonus 110% dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ricostruendo lo «schema fraudolento che prevedeva, una volta stipulato il contratto di appalto quale 'generai contractor' e conferito dal committente l'incarico per l'esecuzione dei lavori (eseguiti dalla d.i.) rientranti nelle agevolazioni fiscali "Superbonus 110%", il sistematico ricorso a false fatturazioni», con conseguente riconoscimento di falsi crediti di imposta in misura corrispondente all'importo 5dell'agevolazione fiscale conseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. per complessivi 4.155.770 euro, negli anni 2021, 2022, 2023.

A fronte di tanto -si legga per la compiuta ricostruzione il decreto genetico e l'intera motivazione della ordinanza impugnata- i motivi sono solo meramente confutatori, dunque intrinsecamente generici, nonché, nella misura in cui non si confrontano concretamente con la puntuale motivazione resa, inammissibili per genericità anche estrinseca.

3.1. Manifestamente infondata risulta, poi, la lettura data delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Ipotizza la difesa la possibilità di asseverare la realizzazione di lavori non ancora effettuati.

3.1.1. Si tratta di ipotesi che contraddice la stessa rado della normativa (nonché il senso comune) laddove l'accusa è proprio quella di avere -una volta stipulato il contratto quale "generai contractor" e ricevuto il conferimento dell'incarico dal committente per l'esecuzione dei lavori che venivano eseguiti dalla ditta individuale nella titolarità dell'amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.- fatto ricorso a sistematiche false fatturazioni al fine di giustificare insieme con le false asseverazioni la realizzazione di lavori finanziati (garantiti), in definitiva, dallo Stato, e così conseguire falsi crediti di imposta corrispondenti all'entità dell'importo dell'agevolazione statale.

3.1.2. Si rileva infatti, che: -l'art. 119 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 -Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, entrato in vigore ol 19/05/2020, conv. con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77- dispone, al comma 11, che «[A]i fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale ,intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità» 6-l'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede il rilascio del visto in relazione alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture fota contabili, anche in ordinerelativa documentazione contabile; l'asseverazione che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea come nel testo espressamente indicata; - il medesimo art. 119, dispone, al comma 13 che «[A]i fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121: a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative; b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.

I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati»; -sempre l'art. 119 dispone al comma 13-bis dell'art. 119 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 espressamente prevede che «[L]'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo

121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione.

Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con 7decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022. [...]. 13-bis.1.

Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata»; -l'art. 121 del medesimo d.l. 19 maggio 2020, n. 34, dispone, al comma 1-bis, che «[L]'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento».

3.1.3. Si osserva, allora, la manifesta infondatezza della linea interpretativa propugnata dal ricorrente secondo cui l'emissione delle fatture può avvenire prima ed indipendentemente dalla esecuzione dei lavori cui si riferiscono le spese ammesse al beneficio.

Intende il collegio ribadire quanto condivisibilmente ritenuto da Sez 6, n. 46354 del 29/10/2024 Cc. (dep. 17/12/2024 ) Rv. 287378 - 01, con riferimento al presupposto del fumus commissi delicti in ordine al reato di cui all'art. 640-bis cod.pen. .

«Innanzitutto, deve subito evidenziarsi la infondatezza della linea interpretativa propugnata dal ricorrente secondo cui la cessione del credito di imposta correlato ai benefici fiscali riferiti a specifiche tipologie di interventi nel settore edile (i bonus ordinari diversi dal superbonus al 110%), possa avvenire prima dell'esecuzione dei lavori cui si riferiscono le spese ammesse al beneficio.

A tale riguardo va osservato che la materia è stata oggetto di interpretazioni contrastanti in sede tributaria con riferimento all'applicabilità del comma 1-bis dell'art.121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla

I. 17 luglio 2020, n. 77, alle agevolazioni fiscali relative agli interventi edilizi disciplinati dal citato art.121, comma 2, diversi da quelli ammessi alla detrazione nella misura del 110 % (quest'ultimi descritti nell'art. 119 sempre del medesimo d.l. 34/2020), per i quali è stata estesa la facoltà di optare per lo "sconto in fattura" o per la cessione del credito, in alternativa alla detrazione dall'imposta dovuta da parte dello stesso contribuente che ha sostenuto la spesa, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Il citato comma 1-bis prevede testualmente che "L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Ai fini del presente comma, per gli 8interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento".

La seconda parte della disposizione appena richiamata specifica che solo per "gli interventi di cui all'art.119" (ovvero gli interventi edilizi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici), che corrispondono a quelli per i quali è prevista la detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus), l'opzione per la cessione del credito -cui è equiparata quella dello sconto in fattura, che si sostanzia nella cessione del credito agli stessi fornitori che hanno effettuato l'intervento edilizio, ulteriormente cedibile da questi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari- richiede che le spese documentate dalle fatture siano relative a lavori effettivamente eseguiti per stati di avanzamento (sal), divisi in non più di due, riferiti ciascuno ad almeno il 30% dell'importo complessivo del medesimo intervento edilizio.

Nella prima parte della disposizione, che pone come condizione per l'opzione della cessione del credito il riferimento a "ciascuno stato di avanzamento", non sono previste distinzioni tra le diverse tipologie di interventi edilizi, e quindi tale disposizione andrebbe applicata anche agli interventi edilizi di cui al comma 2 dell'art. 121 cit., in cui sono richiamate le tipologie di interventi ammesse alle detrazioni inferiori al 110% secondo le normative previgenti ("bonus ordinari").

A tale riguardo è però intervenuto il d.l. 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla

I. 11 aprile 2023, n. 38, che con l'art. 2-ter, comma 1, lett. a), ha disposto che per garantire la certezza del diritto e prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui al citato decreto legge, l'art.121, comma 1-bis "si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo".

Quindi, se è pur vero che per i benefici fiscali diversi dal c.d. superbonus può prescindersi dalla presentazione degli stati di avanzamento lavori, ciò non significa che l'opzione della cessione del credito sia esercitabile sulla base di fatture che non documentino spese relative a lavori o forniture effettivamente realizzate.

La diversità per i cc.dd. bonus ordinari (ecobonus, bonus facciate, sismabonus e bonus ristrutturazioni) attiene solo alla possibilità che le spese, oggetto della cessione del credito di imposta, non siano ripartite sulla base della presentazione di stati di avanzamento lavori per importi parziali predeterminati, potendo essere riferiti anche a prestazioni parziali di misura non predeterminata rispetto all'intero costo dell'intervento, e senza una ripartizione vincolata per numero di esecuzioni frazionate dell'intero importo delle 9opere ammesse al beneficio.

La comunicazione all'Agenzia dell'Entrate della opzione per la cessione del credito richiede però in ogni caso che le spese ammesse al beneficio siano comunque riferite a prestazioni effettivamente eseguite, essendo prevista dalla medesima disposizione di legge (art. 121, comma 1 -ter, lett. b), l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato della congruità delle spese documentate rispetto ai lavori eseguiti ai fini dell'esercizio della cessione del credito e la conseguente monetizzazione attraverso la riscossione del relativo importo versato da un intermediario finanziario che subentra nella titolarità del credito ceduto, dopo la rituale comunicazione all'Agenzia dell'Entrate.

La condizione della avvenuta esecuzione delle opere ammesse al beneficio fiscale non è richiesta nel solo caso in cui la detrazione fiscale sia operata dallo stesso contribuente che ha affrontato la spesa per l'intervento edilizio, quando non venga cioè esercitata l'opzione dello "sconto in fattura" o della cessione del credito di imposta. [...]».

3.1.4. Quanto, poi, alla ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 (capo i), correttamente è stato ritenuto il fumus del reato di emissione delle fatture relative al corrispettivo per operazioni oggettivamente inesistenti in quanto emesse in anticipo rispetto al completamento dei lavori commissionati -o addirittura talvolta in assenza della loro esecuzione- siccome documentalmente invece falsamente attestati con relativa asseverazione (meramente .contestativo, l'assunto difensivo nulla concretamente dice neppure circa l'eventuale corrispondenza delle fatturazioni emesse alle percentuali legalmente previste per i SAL intermedi); ed integrata risulta perciò la condotta materiale mercè l'emissione del documento -ideologicamente falso- fuoriuscito dalla sfera individuale dell'emittente per entrare nella disponibilità di terzi proiettando perciò effetti giuridici all'esterno.

Del tutto generica risulta, al cospetto di tanto, la tesi difensiva laddove deduce la avvenuta derivazione della affermazione di inesistenza dei documenti fiscali sulla mera scorta "dei successivi loro percorsi di utilizzo", predicando l'irrilevanza della datazione dei documenti contabili a fronte degli indimostrati, e documentalmente invece contrastati, esecuzione e completamento delle opere.oggetto di commessa.

La denuncia di mancato censimento -sempre ai fini del fumus del reato-dell'elemento soggettivo è poi frutto di sola enunciazione, meramente contestativa e dunque estrinsecamente generica.

3.1.5. Del pari, quanto al delitto di truffa, correttamente il Tribunale ne ha ritenuto il fumus essendosi la stessa perfezionata con la deminutio patrimonii del soggetto passivo (anche mercè la fruizione non contestata del credito da parte dei cessionari). 10L'ordinanza impugnata ha correttamente ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 640-bis cod.pen. attesa la presenza dei crediti di imposta presenti nei cassetti fiscali della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e di terzi cessionari sulla scorta degli accertamenti bancari descritti a pag. 65 e segg. del decreto genetico, laddove si deduce che la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha ceduto, così monetizzandoli in complessivi euro 1.296.299,21, i crediti di imposta ottenuti fraudolentemente per un valore nominale di euro 1.645.799,25 (cfr. Sez. 2, n. 45868 del 17/10/2024 Cc. (dep. 13/12/2024) Rv. 287279 - 01: «Il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ove queste siano costituite dal cd.

"Superbonus 110%" previsto dalla legislazione emergenziale pandemica e dai relativi crediti fiscali per lavori non realizzati, si consuma mediante l'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 121, comma 1, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con la semplice creazione del credito d'imposta sostitutivo della detrazione fiscale prevista e non fruita, non essendo necessario che il credito fittizio così generato e conseguentemente comparso nel cassetto fiscale dell'originario beneficiario sia ceduto a terzi o portato in compensazione»)-.

3.1.6. I motivi in disamina risultano pertanto, nella loro complessità, inammissibili.

4. Generico intrinsecamente, e dunque del pari inammissibile, risulta il terzo motivo con cui si assume che il Tribunale non avrebbe fornito adeguata risposta alle deduzioni in ordine ai capi i) (e correlativamente al capo s), comunque estraneo ai titoli per cui è stato emesso il sequestro), senza neppure richiamarle e, tantomeno, evidenziare la loro cogenza e fondamentale valenza in relazione al fumus dei delitti contestati.

5. La questione posta (comunque genericamente) col quarto motivo di ricorso è estranea al catalogo dei motivi posti alla attenzione del Tribunale del riesame.

Il motivo è dunque anche per tale ragione inammissibile.

Tale è il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi proposti nella fase di merito, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (v., ex multis, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01).

6. Generico, e dunque inammissibile, risulta anche il quinto motivo, con cui si deduce l'apparenza della motivazione resa a proposito della integrazione dei reati 11di cui all'art. 2 dlgs 74/2000, contestati ai capi d) e e) di provvisoria imputazione in realtà svolgendo solo argomentazioni in fatto tese a suggerire una inammissibile in questa sede rivalutazione delle emergenze investigative tanto più che si vette in tema di provvedimento di cautela reale.

6.1. Si osserva, in ogni caso, che da un canto, la sola lettura delle rispettive contestazioni fa emergere la differente condotta afferente ai distinti capi di imputazione provvisori, dall'altro, viene messa in risalto l'analisi contenutistica delle dichiarazioni presentate (pag. 9, 10 e 11), tanto che il Tribunale ha avuto modo di apprezzare la necessità, a causa di un errore in cui era incorso il primo giudice, di ridurre l'importo sottoposto a vincolo.

Declinato in fatto è il tentativo difensivo di assegnare agli atti, ed in particolare allo scambio di mail con altro coindagato che aveva organizzato il sistema truffaldino, un significato neutro, conclusione confutata dal Tribunale con pertinenti riferimenti agli atti del procedimento, valutazioni che, in disparte i limiti del presente vaglio di legittimità, non sono sindacabili in sede di legittimità.

6.2. E', dunque, manifestamente infondata la censura di assenza di motivazione.

7. Inammissibile per genericità e comunque manifestamente infondato è, infine, il sesto motivo di ricorso, con cui la difesa censura lo spaccato motivazionale relativo alla sussistenza del periculum in mora.

7.1. Si osserva che il Tribunale, premessa la condivisione del percorso argomentativo del Giudice del provvedimento genetico con riferimento alle specifiche condotte dell'amministratore di fatto della "[OSCURATO:PERSONA] S.a.s." col contributo della coindagata [OSCURATO:PERSONA], ne ha sottolineato il perseverare in condotte analoghe a quelle contestate, col procedere a «ulteriori compensazioni di crediti già valutati dalla PG quali illegittimamente ottenuti», perpetrare «la condotta di "spoliazione" patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. effettuando ulteriori bonifici in favore della ditta individuale» [OSCURATO:PERSONA], in origine 'generai contractor', alfine solo esecutrice delle commesse, in assenzq di contratto di subappalto attesa la sostanziale commistione delle due entità -ditta individuale e società in accomandita semplice che insistevano presso la medesima sede operativa, si avvalevano per la gestione della contabilità e per l'assistenza fiscale del medesimo professionista ed utilizzavano la medesima casella di posta elettronica-, proseguire «nella massiva opera di monetizzazione e compensazione dei crediti d'imposta illecitamente ottenuti posta in essere dall'indagato, con progressiva erosione dei crediti giacenti nei cassetti fiscali».

Ha, conclusivamente, ritenuto siffatte circostanze sintomatiche del pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione dei beni nelle more del processo.

127.2. A fronte di tanto, che correttamente in diritto evidenzia le ragioni del periculum, la difesa ha addotto a sostegno delle proprie ragioni solo stralci di pronunciamenti di questa Corte, neppure spiegando rispetto a quali degli addebiti cautelari si duole.

Il motivo, meramente contestativo, è anche intrinsecamente ed estrinsecamente generico, da cui, in aggiunta alla manifesta infondatezza, la sua ineluttabile inammissibilità.

8. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MLa 4ik. est [OSCURATO:PERSONA] ente Cin rIbin [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]' '22 6IU..2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della Libertà di Palermo udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le memorie a firma del difensore della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza del 22 settembre 2025 il Tribunale della Libertà di Palermo si è pronunciato in ordine alla richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di attuale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (cui è stato contestato l'illecito amministrativo di cui all'art. 24 d.lgs. 231/2001 e da cui deriva la legittimazione della ricorrente), avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 31 luglio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo con cui, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] di fatto della società-, [OSCURATO:PERSONA] -socio accomandante con una quota pari al 90%-, [OSCURATO:PERSONA] -socio accomandatario, amministratore e rappresentante legale-, a conferma del relativo decreto emesso in via di urgenza dal pubblico ministero, era stato disposto: -ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod.proc.pen., il sequestro preventivo diretto dei crediti di imposta presenti nei cassetti fiscali della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., prodotto dei reati di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 - capo i)- ed all'art. 640-bis cod.pen. -capo m)--ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod.proc.pen., 640-quater cod.pen. e 12-bis d.lgs. 74/2000 il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati oggetto di incolpazione provvisoria in relazione al reato : 1) di cui al capo d) dell'incolpazione provvisoria -di cui agli artt. 110 cod.pen. e 2 d.lgs. 74/2000-, in via principale e diretta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C, del denaro fino alla concorrenza di euro 129.516 , in via subordinata, a titolo di sequestro preventivo per equivalente, il sequestro dei beni specificati riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di euro 116.564,40, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di euro 12.951, ; 2) di cui al capo e) dell'incolpazione provvisoria, - di cui agli artt. 2 d.lgs 74/2000 e 110 cod.pen., in via principale e diretta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C, del denaro fino alla concorrenza di euro 66.264 -pari alla misura dell'IRPEF evasa-, in via subordinata, a titolo di sequestro preventivo per equivalente, il sequestro dei beni specificati riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di euro 66.264; 3) di cui al capo g) di incolpazione -di cui agli artt.5 d.lgs. 74/2000 e 110 cod.pen.- in via principale e diretta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C, del denaro fino alla concorrenza di euro 134.668, 30, in via subordinata, a titolo di sequestro preventivo per equivalente, il sequestro dei beni specificati riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di euro 125.367,65, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di euro 9.300,65; 4) di cui al capo m) di incolpazione, di cui agli artt. 110 e 640-bis cod.pen., in via principale e diretta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C, deldenaro fino alla concorrenza di euro 1.296.299,21, in via subordinata, a titolo di sequestro preventivo per equivalente, il sequestro dei beni specificati riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di euro 1.296.299,21. Il Tribunale, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame -con cui era stata dedotta l'insussistenza del fumus dei reati di cui ai capi i), m), d), e) g), e tout-court del periculum in mora- ha annullato il decreto limitatamente al capo g), ed ha ridotto l'importo del profitto sequestrabile in relazione al capo d) ad euro 66.264,00, ha, invece, ritenuto che le fatture venivano emesse in via anticipata, e non successiva rispetto alla trasmissione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) falsamente asseverati dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], «in modo da indurre in errore la P.A. ([OSCURATO:PERSONA]) circa la ricorrenza dei requisiti di legge per accedere ai benefici statali, con conseguente riconoscimento di falsi crediti di imposta in misura corrispondente all'importo dell'agevolazione statale» , in assenza dei requisiti di legge, ossia in violazione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 119, commi 13 e 13-bis, e 121, comma 1-bis, D.L. 34/2000. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto a mezzo del difensore di fiducia tempestivo ricorso avverso l'ordinanza del 22 settembre 2025, affidato a sei motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge -artt. 273 e 321 cod.proc.pen., 119 e 121 d.l. n. 3472020, 640-bis cod.pen.- per essere stata erroneamente ritenuta la gravità indiziaria e la stessa sussistenza del reato contestato ai sensi dell'art. 640-bis cod.pen. (capo m), di cui farebbe difetto il fumus boni iuris "fallacemente collegato all'iter procedimentale imposto dalla legislazione di dettaglio richiamata in epigrafe". 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge -artt. 273 e 321 cod.proc.pen., 15 cod.pen., 8 d.lgs. 74/2000, 119 e 121 d.l. 34/2020- con riguardo ai presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie di natura tributaria di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo i), per avvenuta sovrapposizione dei concetti di inesistenza soggettiva ed oggettiva del documento giuridico contabile e della sua utilizzazione ancorché illecita. 2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 125 e 177cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali per mancanza di motivazione in ordine alle doglianze difensive espresse, con riguardo alla contestazione di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000, di cui difetterebbero i presupposti fattuali e giuridici.2.4. Col quarto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge -artt. 273 e 321 cod.proc.pen., 8, 9 e 12 d.lgs. 74/2000- con riguardo ai profili di esclusione del concorso nel reato tra committente e utilizzatore del documento giuridico-contabile; la pronuncia sarebbe viziata dalla mancata applicazione della normativa derogatoria dell'art. 110 cod.pen. che, a cascata, determina una erronea individuazione del profitto dell'ipotizzato reato. 2.5. Col quinto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 125, 177, 273 e 321 cod.proc.pen., e art. 2 d.lgs 74/2000, inosservanza di norme processuali per essere la motivazione meramente apparente circa l'integrazione dei delitti di cui ai capi d) ed e). 2.6. Col sesto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 125, 177 e 321 cod.proc.pen. con riguardo al ritenuto periculum in mora, anche in termini di determinazione del quantum sequestrabile. 2.7. Con la memoria la difesa della ricorrente è tornata sul tema del fumus commissi delicti del delitto di truffa, asseritamente insussistente; della ritenuta insussistenza del carattere fittizio delle fatture annotate e sulla veridicità dei documenti dichiarativi; della infondatezza della contestata omessa dichiarazione ex art. 5 d.l. 74/2000; della insussistenza del periculum in mora; si è riportata dunque ai motivi tutti di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. È opportuno premettere che, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Nello specificare tale presupposto, si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei 4requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893) 2. I motivi di ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al fumus dei reati contestati a soggetti già inseriti nella società attualmente rappresentata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati e declinati in fatto, dovendosi sul punto condividere i limiti di verifica ammissibili in ipotesi di sequestro preventivo, di cui è cenno nel provvedimento impugnato e come sopra sinteticamente delineati, limiti che appunto risultano 5Mtanto più stringenti in sede di legittimità ove il ricorso è ammesso per la sola violazione di legge. 3. QuantO al primo ed il secondo motivo, corretta risulta la motivazione del Tribunale che -nei limiti della cognitio devoluta ai giudicanti in fase cautelare- ha evidenziato i tratti salienti delle modalità attraverso cui venivano svolte le truffe - capo m)- richiamando i passaggi fondamentali del provvedimento genetico specie nella parte in cui, contrariamente a quanto si assume apoditticamente nel ricorso, inconsistenza e incompiutezza dei lavori hanno costituito oggetto di verifica non solo dall'esterno dell'immobile, ma anche all'interno dello stesso, oltre che a mezzo di immagini satellitari tratte da applicazioni digitali aperte (cfr. pag. 5 e segg. dell'ordinanza impugnata). Legittimamente operato il 'rinvio al decreto impugnato per la esposizione del patrimonio investigativo indiziante in forza del rapporto di pacifica integrazione tra provvedimento genetico e ordinanza del riesame, il collegio di merito ha infatti censito gli esiti investigativi -schede riepilogative redatte dalla Guardia di Finanza, schede di trasmissione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) falsamente asseverati, esiti dei sopralluoghi effettuati dai militari all'esterno degli immobili, rilievi fotografici effettuati dai contribuenti all'interno ed all'esterno degli immobili, immagini acquisite da [OSCURATO:PERSONA]- relativi alle modalità di svolgimento dell'attività di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli immobili gestita nell'ambito del cd. Superbonus 110% dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ricostruendo lo «schema fraudolento che prevedeva, una volta stipulato il contratto di appalto quale 'generai contractor' e conferito dal committente l'incarico per l'esecuzione dei lavori (eseguiti dalla d.i.) rientranti nelle agevolazioni fiscali "Superbonus 110%", il sistematico ricorso a false fatturazioni», con conseguente riconoscimento di falsi crediti di imposta in misura corrispondente all'importo 5dell'agevolazione fiscale conseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. per complessivi 4.155.770 euro, negli anni 2021, 2022, 2023. A fronte di tanto -si legga per la compiuta ricostruzione il decreto genetico e l'intera motivazione della ordinanza impugnata- i motivi sono solo meramente confutatori, dunque intrinsecamente generici, nonché, nella misura in cui non si confrontano concretamente con la puntuale motivazione resa, inammissibili per genericità anche estrinseca. 3.1. Manifestamente infondata risulta, poi, la lettura data delle disposizioni di legge e regolamentari in materia. Ipotizza la difesa la possibilità di asseverare la realizzazione di lavori non ancora effettuati. 3.1.1. Si tratta di ipotesi che contraddice la stessa rado della normativa (nonché il senso comune) laddove l'accusa è proprio quella di avere -una volta stipulato il contratto quale "generai contractor" e ricevuto il conferimento dell'incarico dal committente per l'esecuzione dei lavori che venivano eseguiti dalla ditta individuale nella titolarità dell'amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.- fatto ricorso a sistematiche false fatturazioni al fine di giustificare insieme con le false asseverazioni la realizzazione di lavori finanziati (garantiti), in definitiva, dallo Stato, e così conseguire falsi crediti di imposta corrispondenti all'entità dell'importo dell'agevolazione statale. 3.1.2. Si rileva infatti, che: -l'art. 119 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 -Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, entrato in vigore ol 19/05/2020, conv. con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77- dispone, al comma 11, che «[A]i fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale ,intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità» 6-l'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede il rilascio del visto in relazione alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture fota contabili, anche in ordinerelativa documentazione contabile; l'asseverazione che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea come nel testo espressamente indicata; - il medesimo art. 119, dispone, al comma 13 che «[A]i fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121: a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative; b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati»; -sempre l'art. 119 dispone al comma 13-bis dell'art. 119 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 espressamente prevede che «[L]'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con 7decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022. [...]. 13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata»; -l'art. 121 del medesimo d.l. 19 maggio 2020, n. 34, dispone, al comma 1-bis, che «[L]'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento». 3.1.3. Si osserva, allora, la manifesta infondatezza della linea interpretativa propugnata dal ricorrente secondo cui l'emissione delle fatture può avvenire prima ed indipendentemente dalla esecuzione dei lavori cui si riferiscono le spese ammesse al beneficio. Intende il collegio ribadire quanto condivisibilmente ritenuto da Sez 6, n. 46354 del 29/10/2024 Cc. (dep. 17/12/2024 ) Rv. 287378 - 01, con riferimento al presupposto del fumus commissi delicti in ordine al reato di cui all'art. 640-bis cod.pen. . «Innanzitutto, deve subito evidenziarsi la infondatezza della linea interpretativa propugnata dal ricorrente secondo cui la cessione del credito di imposta correlato ai benefici fiscali riferiti a specifiche tipologie di interventi nel settore edile (i bonus ordinari diversi dal superbonus al 110%), possa avvenire prima dell'esecuzione dei lavori cui si riferiscono le spese ammesse al beneficio. A tale riguardo va osservato che la materia è stata oggetto di interpretazioni contrastanti in sede tributaria con riferimento all'applicabilità del comma 1-bis dell'art.121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla I. 17 luglio 2020, n. 77, alle agevolazioni fiscali relative agli interventi edilizi disciplinati dal citato art.121, comma 2, diversi da quelli ammessi alla detrazione nella misura del 110 % (quest'ultimi descritti nell'art. 119 sempre del medesimo d.l. 34/2020), per i quali è stata estesa la facoltà di optare per lo "sconto in fattura" o per la cessione del credito, in alternativa alla detrazione dall'imposta dovuta da parte dello stesso contribuente che ha sostenuto la spesa, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Il citato comma 1-bis prevede testualmente che "L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli 8interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento". La seconda parte della disposizione appena richiamata specifica che solo per "gli interventi di cui all'art.119" (ovvero gli interventi edilizi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici), che corrispondono a quelli per i quali è prevista la detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus), l'opzione per la cessione del credito -cui è equiparata quella dello sconto in fattura, che si sostanzia nella cessione del credito agli stessi fornitori che hanno effettuato l'intervento edilizio, ulteriormente cedibile da questi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari- richiede che le spese documentate dalle fatture siano relative a lavori effettivamente eseguiti per stati di avanzamento (sal), divisi in non più di due, riferiti ciascuno ad almeno il 30% dell'importo complessivo del medesimo intervento edilizio. Nella prima parte della disposizione, che pone come condizione per l'opzione della cessione del credito il riferimento a "ciascuno stato di avanzamento", non sono previste distinzioni tra le diverse tipologie di interventi edilizi, e quindi tale disposizione andrebbe applicata anche agli interventi edilizi di cui al comma 2 dell'art. 121 cit., in cui sono richiamate le tipologie di interventi ammesse alle detrazioni inferiori al 110% secondo le normative previgenti ("bonus ordinari"). A tale riguardo è però intervenuto il d.l. 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla I. 11 aprile 2023, n. 38, che con l'art. 2-ter, comma 1, lett. a), ha disposto che per garantire la certezza del diritto e prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui al citato decreto legge, l'art.121, comma 1-bis "si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo". Quindi, se è pur vero che per i benefici fiscali diversi dal c.d. superbonus può prescindersi dalla presentazione degli stati di avanzamento lavori, ciò non significa che l'opzione della cessione del credito sia esercitabile sulla base di fatture che non documentino spese relative a lavori o forniture effettivamente realizzate. La diversità per i cc.dd. bonus ordinari (ecobonus, bonus facciate, sismabonus e bonus ristrutturazioni) attiene solo alla possibilità che le spese, oggetto della cessione del credito di imposta, non siano ripartite sulla base della presentazione di stati di avanzamento lavori per importi parziali predeterminati, potendo essere riferiti anche a prestazioni parziali di misura non predeterminata rispetto all'intero costo dell'intervento, e senza una ripartizione vincolata per numero di esecuzioni frazionate dell'intero importo delle 9opere ammesse al beneficio. La comunicazione all'Agenzia dell'Entrate della opzione per la cessione del credito richiede però in ogni caso che le spese ammesse al beneficio siano comunque riferite a prestazioni effettivamente eseguite, essendo prevista dalla medesima disposizione di legge (art. 121, comma 1 -ter, lett. b), l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato della congruità delle spese documentate rispetto ai lavori eseguiti ai fini dell'esercizio della cessione del credito e la conseguente monetizzazione attraverso la riscossione del relativo importo versato da un intermediario finanziario che subentra nella titolarità del credito ceduto, dopo la rituale comunicazione all'Agenzia dell'Entrate. La condizione della avvenuta esecuzione delle opere ammesse al beneficio fiscale non è richiesta nel solo caso in cui la detrazione fiscale sia operata dallo stesso contribuente che ha affrontato la spesa per l'intervento edilizio, quando non venga cioè esercitata l'opzione dello "sconto in fattura" o della cessione del credito di imposta. [...]». 3.1.4. Quanto, poi, alla ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 (capo i), correttamente è stato ritenuto il fumus del reato di emissione delle fatture relative al corrispettivo per operazioni oggettivamente inesistenti in quanto emesse in anticipo rispetto al completamento dei lavori commissionati -o addirittura talvolta in assenza della loro esecuzione- siccome documentalmente invece falsamente attestati con relativa asseverazione (meramente .contestativo, l'assunto difensivo nulla concretamente dice neppure circa l'eventuale corrispondenza delle fatturazioni emesse alle percentuali legalmente previste per i SAL intermedi); ed integrata risulta perciò la condotta materiale mercè l'emissione del documento -ideologicamente falso- fuoriuscito dalla sfera individuale dell'emittente per entrare nella disponibilità di terzi proiettando perciò effetti giuridici all'esterno. Del tutto generica risulta, al cospetto di tanto, la tesi difensiva laddove deduce la avvenuta derivazione della affermazione di inesistenza dei documenti fiscali sulla mera scorta "dei successivi loro percorsi di utilizzo", predicando l'irrilevanza della datazione dei documenti contabili a fronte degli indimostrati, e documentalmente invece contrastati, esecuzione e completamento delle opere.oggetto di commessa. La denuncia di mancato censimento -sempre ai fini del fumus del reato-dell'elemento soggettivo è poi frutto di sola enunciazione, meramente contestativa e dunque estrinsecamente generica. 3.1.5. Del pari, quanto al delitto di truffa, correttamente il Tribunale ne ha ritenuto il fumus essendosi la stessa perfezionata con la deminutio patrimonii del soggetto passivo (anche mercè la fruizione non contestata del credito da parte dei cessionari). 10L'ordinanza impugnata ha correttamente ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 640-bis cod.pen. attesa la presenza dei crediti di imposta presenti nei cassetti fiscali della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e di terzi cessionari sulla scorta degli accertamenti bancari descritti a pag. 65 e segg. del decreto genetico, laddove si deduce che la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha ceduto, così monetizzandoli in complessivi euro 1.296.299,21, i crediti di imposta ottenuti fraudolentemente per un valore nominale di euro 1.645.799,25 (cfr. Sez. 2, n. 45868 del 17/10/2024 Cc. (dep. 13/12/2024) Rv. 287279 - 01: «Il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ove queste siano costituite dal cd. "Superbonus 110%" previsto dalla legislazione emergenziale pandemica e dai relativi crediti fiscali per lavori non realizzati, si consuma mediante l'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 121, comma 1, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con la semplice creazione del credito d'imposta sostitutivo della detrazione fiscale prevista e non fruita, non essendo necessario che il credito fittizio così generato e conseguentemente comparso nel cassetto fiscale dell'originario beneficiario sia ceduto a terzi o portato in compensazione»)-. 3.1.6. I motivi in disamina risultano pertanto, nella loro complessità, inammissibili. 4. Generico intrinsecamente, e dunque del pari inammissibile, risulta il terzo motivo con cui si assume che il Tribunale non avrebbe fornito adeguata risposta alle deduzioni in ordine ai capi i) (e correlativamente al capo s), comunque estraneo ai titoli per cui è stato emesso il sequestro), senza neppure richiamarle e, tantomeno, evidenziare la loro cogenza e fondamentale valenza in relazione al fumus dei delitti contestati. 5. La questione posta (comunque genericamente) col quarto motivo di ricorso è estranea al catalogo dei motivi posti alla attenzione del Tribunale del riesame. Il motivo è dunque anche per tale ragione inammissibile. Tale è il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi proposti nella fase di merito, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (v., ex multis, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01). 6. Generico, e dunque inammissibile, risulta anche il quinto motivo, con cui si deduce l'apparenza della motivazione resa a proposito della integrazione dei reati 11di cui all'art. 2 dlgs 74/2000, contestati ai capi d) e e) di provvisoria imputazione in realtà svolgendo solo argomentazioni in fatto tese a suggerire una inammissibile in questa sede rivalutazione delle emergenze investigative tanto più che si vette in tema di provvedimento di cautela reale. 6.1. Si osserva, in ogni caso, che da un canto, la sola lettura delle rispettive contestazioni fa emergere la differente condotta afferente ai distinti capi di imputazione provvisori, dall'altro, viene messa in risalto l'analisi contenutistica delle dichiarazioni presentate (pag. 9, 10 e 11), tanto che il Tribunale ha avuto modo di apprezzare la necessità, a causa di un errore in cui era incorso il primo giudice, di ridurre l'importo sottoposto a vincolo. Declinato in fatto è il tentativo difensivo di assegnare agli atti, ed in particolare allo scambio di mail con altro coindagato che aveva organizzato il sistema truffaldino, un significato neutro, conclusione confutata dal Tribunale con pertinenti riferimenti agli atti del procedimento, valutazioni che, in disparte i limiti del presente vaglio di legittimità, non sono sindacabili in sede di legittimità. 6.2. E', dunque, manifestamente infondata la censura di assenza di motivazione. 7. Inammissibile per genericità e comunque manifestamente infondato è, infine, il sesto motivo di ricorso, con cui la difesa censura lo spaccato motivazionale relativo alla sussistenza del periculum in mora. 7.1. Si osserva che il Tribunale, premessa la condivisione del percorso argomentativo del Giudice del provvedimento genetico con riferimento alle specifiche condotte dell'amministratore di fatto della "[OSCURATO:PERSONA] S.a.s." col contributo della coindagata [OSCURATO:PERSONA], ne ha sottolineato il perseverare in condotte analoghe a quelle contestate, col procedere a «ulteriori compensazioni di crediti già valutati dalla PG quali illegittimamente ottenuti», perpetrare «la condotta di "spoliazione" patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. effettuando ulteriori bonifici in favore della ditta individuale» [OSCURATO:PERSONA], in origine 'generai contractor', alfine solo esecutrice delle commesse, in assenzq di contratto di subappalto attesa la sostanziale commistione delle due entità -ditta individuale e società in accomandita semplice che insistevano presso la medesima sede operativa, si avvalevano per la gestione della contabilità e per l'assistenza fiscale del medesimo professionista ed utilizzavano la medesima casella di posta elettronica-, proseguire «nella massiva opera di monetizzazione e compensazione dei crediti d'imposta illecitamente ottenuti posta in essere dall'indagato, con progressiva erosione dei crediti giacenti nei cassetti fiscali». Ha, conclusivamente, ritenuto siffatte circostanze sintomatiche del pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione dei beni nelle more del processo. 127.2. A fronte di tanto, che correttamente in diritto evidenzia le ragioni del periculum, la difesa ha addotto a sostegno delle proprie ragioni solo stralci di pronunciamenti di questa Corte, neppure spiegando rispetto a quali degli addebiti cautelari si duole. Il motivo, meramente contestativo, è anche intrinsecamente ed estrinsecamente generico, da cui, in aggiunta alla manifesta infondatezza, la sua ineluttabile inammissibilità. 8. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MLa 4ik. est [OSCURATO:PERSONA] ente Cin rIbin [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]' '22 6IU..2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] 13
Decreto Cassazione n. 22844/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris