CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2003
Cassazione n. 41334/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 61 / RG. 21760 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il ricorrente è stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuti i motivi inammissibili perchè reiterativi, declinati in fatto e manifestamente infondati in quanto: a) la censura che contesta il mancato riconoscimento della causa di nor punibilità ex art. 131 bis cod. pen. propone temi che sono stati - puntualment9 correttamente - scrutinati nella sentenza impugnata (cfr pag. 3), là dove la Corte di appello ha escluso la lieve entità dell'offesa, in considerazione non solo della tipologia di sostanza stupefacente destinata allo spaccio (Le. droga pesante), ma soprattutto stigmatizzando le complessive modalità della condotta, essendo emerso come il ricorrente fosse un soggetto dedito in modo abituale all'attività di spaccio e che svolgeva, peraltro, nei pressi del proprio domicilio ; b) la censura relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. propone anch'essa argomenti già esaminati con motivazjone scevra da illogicità manifesta, essendo stata valorizzata la qualità e il grado di offensivftà della condotta criminis (pag. 4); c) la censura relativa al trattamento sanzionatorlo è generica, posto che anche su questo la sentenza impugnata, infatti, ha reso adeguata e logica motivazione (pag. 4) in ordine all'esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena, peraltro mantenuta al di sotto della media edittale; manifestamente infondata è la censura relativa alla mancata concessione del beneficio della non menzione, avendo il Giudice adeguatamente esposto le ragioni ostative al riconoscimento di tale beneficio; e) la censura relativa alla disposta confisca del danaro è manifestamente infondata, essendo state apprese le somme di danaro nella disponibilità de: ricorrente nel mentre lo stesso era dedito all'attività di spaccio, di guisa che corretta è la valutazione dei Giudici di merito circa la provenienza illecita del danaro sequestrato (pag. 5). rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre