Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 08197/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 19425 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7735/02/17, depositata in data 14 novembre 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 9629/02/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione aveva rideterminato, per l'anno 2013, il classamento dell'unità immobiliare di proprietà del contribuente sita nel Comune di Roma, con conseguente aumento della relativa rendita catastale; -il contribuente è rimasto intimato; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 16,17, 22 e 53 del d.lgs. n. 546/9 per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio essendo stato l'atto di gravame notificato, nei termini ex art. 327, comma 1, c.p.c., al contribuente personalmente e tardivamente al difensore domiciliatario in primo grado, ancorché, ad avviso della ricorrente, stante la costituzione nel giudizio di secondo grado della parte intimata, la nullità della notifica dell'atto di appello dovesse considerarsi sanata ex tunc in base al principio di cui all'art. 156 c.p.c.; -il motivo è fondato;-nel processo tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta ex officio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tunc secondo il principio generale dettato dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. (Sez. 6-5, n. 2707 del 06/02/2014; Sez. 6-L, n. 3666 del 07/02/2019; Sez. 2, n. 10500 del 03/05/2018; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3666 del 07/02/2019); -nella specie, la CTR non si è attenuta al suddetto principio nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello per avere l'Ufficio notificato l'atto di gravame tempestivamente al contribuente personalmente (e tardivamente al procuratore domiciliatario in primo grado), ancorché la parte intimata si fosse costituita in secondo grado (pag. 2 della sentenza impugnata), sanando ex tunc la nullità della detta notifica; -in conclusione, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 19425 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7735/02/17, depositata in data 14 novembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 9629/02/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione aveva rideterminato, per l'anno 2013, il classamento dell'unità immobiliare di proprietà del contribuente sita nel Comune di Roma, con conseguente aumento della relativa rendita catastale; -il contribuente è rimasto intimato; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 16,17, 22 e 53 del d.lgs. n. 546/9 per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio essendo stato l'atto di gravame notificato, nei termini ex art. 327, comma 1, c.p.c., al contribuente personalmente e tardivamente al difensore domiciliatario in primo grado, ancorché, ad avviso della ricorrente, stante la costituzione nel giudizio di secondo grado della parte intimata, la nullità della notifica dell'atto di appello dovesse considerarsi sanata ex tunc in base al principio di cui all'art. 156 c.p.c.; -il motivo è fondato;-nel processo tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta ex officio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tunc secondo il principio generale dettato dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. (Sez. 6-5, n. 2707 del 06/02/2014; Sez. 6-L, n. 3666 del 07/02/2019; Sez. 2, n. 10500 del 03/05/2018; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3666 del 07/02/2019); -nella specie, la CTR non si è attenuta al suddetto principio nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello per avere l'Ufficio notificato l'atto di gravame tempestivamente al contribuente personalmente (e tardivamente al procuratore domiciliatario in primo grado), ancorché la parte intimata si fosse costituita in secondo grado (pag. 2 della sentenza impugnata), sanando ex tunc la nullità della detta notifica; -in conclusione, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese d
Sentenza Cassazione n. 08197/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris