CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23283/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]/ avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la carenza e illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della tempestività della querela, denunciando altresì il travisamento della prova al riguardo, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, in particolare, che la censura relativa al vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza e che, inoltre, la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha fatto applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della valutazione di tempestività della querela proposta dalla persona offesa (si veda pagina 4 della sentenza impugnata); considerato che, a tale riguardo, deve ribadirsi come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il termine per la presentazione della querela decorra dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081-01; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018-01; Sez. 5, n. 33466 del 09/07/2008, Ladogana, Rv. 241395 01; Sez, 5, n. 14660 del 01/10/1999, Carniato, Rv. 215188- 01), come sia onere della parte che ne deduca l'intempestività fornire la prova di tale circostanza, con la conseguenza che l'eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022, Spanò, Rv. 284168 01; Sez. 5, n. 15853 del 21/02/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. Rv. 234498- 01; Sez. 6, n. 35122 del 24/06/2003, Sangalli, Rv. 226327-01) e come, a tale ultimo fine, non sia sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma debba essere fornita una prova contraria rigorosa (Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008, Mauro, Rv. 239162-01);e che, infine, la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità soltanto laddove risulti dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non è consentita al giudice di legittimità (cfr. ex multis Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Federici, Rv. 267948 - 01); che nel caso di specie la Corte territoriale ha rilevato come la piena consapevolezza da parte della persona offesa di essere stata vittima del reato contestato è stata raggiunta solo dopo la metà di gennaio 2018, senza che il ricorrente abbia fornito a tale riguardo una prova contraria certa e rigorosa, con la conseguenza che deve ritenersi manifestamente infondato il relativo motivo di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] I¦11. "' 01~121k0111149,0300191/424 MI hom ttv~ soiMis