CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 11663/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PERUGIAnei confronti di: 030 JESSICA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33975/2023 Rilevato che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia ricorre avverso il provvedimento del Tribunale di Perugia, inserito nel verbale dell'udienza del 12.5.23 del processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stata dichiarata la nullità derivata del decreto di citazione e la nullità originaria dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. (per mancata traduzione nella lingua nota all'imputata) ed è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia denunzia l'abnormità del provvedimento - è manifestamente infondato perché la giurisprudenza più recente e preferibile di questa Corte ritiene che non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per l'udienza preliminare, rilevata la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. all'imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore, ne dichiari la nullità, unitamente agli atti ad esso successivi, e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, pur provocando una regressione del procedimento, anche se basato su un giudizio errato, rientra nell'ambito dei poteri riconosciuti a tale giudice e non produce alcuna stasi processuale (Sez. 5, Sentenza n. 1855 del 08/10/2021,Rv. 282429; Sez. 5, Sentenza n. 11429 del 15/12/2015, Rv. 266339); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.